Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977)
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA E
DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE. (1)
Art. 1
A decorrere dall’entrata in vigore
della presente legge, le funzioni inerenti l’applicazione delle
sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale,
trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale
28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, (
2) ai Comuni nel cui territorio sono accertate
le trasgressioni.
omissis (
3)
Art. 2
Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione
coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme
contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali in
contrasto con la normativa richiamata al I comma.
Art. 2 bis - Diffida
amministrativa. (4) (5)
1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi
comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del
lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di
instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra
amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di
cui al comma 2, l’istituto della diffida amministrativa, in luogo
dell’immediato accertamento della violazione, qualora questa sia
materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nell’ambito di
procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il
commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio
di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di
fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai
regolamenti comunali.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto
dall’accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile
in solido, a sanare la violazione. L’invito è contenuto nel
processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui
all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale”, notificato agli interessati ai
sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il
termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle
prescrizioni.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.
Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.
L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente
per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni
precedenti.
5. Gli enti competenti individuano, nell’ambito dei settori
indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre la diffida
amministrativa. La Giunta regionale monitora l’applicazione
dell’istituto della diffida amministrativa e può dettare
specifiche linee guida in materia.
Art. 3
Al fine di coprire le spese per l’esercizio della delega, gli Enti
di cui all’art. 1 introitano l’intero importo delle pene
pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell’anno.
Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora
previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti
delegati, sull’importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.
Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e
comunque, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, una
dettagliata relazione sull’attività svolta con
l’indicazione dell’importo delle somme introitate. (
6)
Art. 4
La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di
attuazione della presente legge, ai sensi della lett. g)
dell’
art.
32 dello Statuto, nonchè direttive per l’esercizio
uniforme delle funzioni delegate.
Spetta altresì alla Giunta il compito di vigilare sul corretto
svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di
persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive
regionali, l’adozione del provvedimento di revoca previa formale
diffida.
Art. 5
Rimangono di competenza degli Organi regionali i processi verbali la cui
trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche
se non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 6
A decorrere dall’esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di
previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così
denominato: Parte spesa “ Corrispettivo ai comuni e province per
l’esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative
sanzionatorie ” (con stanziamento pari al 100 per cento delle
entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti
capitoli di entrata). (
7)
Note
(
1) Per effetto di quanto
disposto dall’art. 7 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 ai
Comuni sono delegate anche le funzioni inerenti la applicazione delle
sanzioni amministrative per le violazioni in materia di caccia e pesca
nelle acque interne accertate nel loro territorio. Peraltro le
disposizioni di detto art. 7 decorrono nei loro effetti solo alla data di
cessazione dell’esercizio delle funzioni in materia di caccia e
pesca da parte delle Province e della città metropolitana di Venezia
(vedi art. 11 commi 2 e 4 LR 30/2018).
(
3) Comma abrogato da comma 2
art. 7 della
legge
regionale 7 agosto 2018, n. 30 . Il comma abrogato così
disponeva: “A decorrere dalla stessa data sono delegate alle
Province le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni
amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di
pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.”.
(
4) Articolo aggiunto da comma 1
art. 1
legge
regionale 11 marzo 2014, n. 10 . L’art. 2 comma 1 della L.R.
10/2014 reca norma transitoria nel senso che: “Continuano ad essere
disciplinati dalle disposizioni di cui alla
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
così come vigente prima dell’entrata in vigore della presente
legge, i procedimenti afferenti agli atti di accertamento già
contestati o notificati alla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
(
5) L’art. 2 bis era stato
abrogato dal comma 1 art. 4
legge regionale 16 giugno 2019, n. 25 .
L’abrogazione dell’istituto della diffida amministrativa di
cui all’articolo 2 bis, come introdotto dal comma 1
dell’articolo 1 della
legge regionale 11 marzo 2014, n. 10
decorreva peraltro nei suoi effetti, per le diverse materie di cui alla
presente legge, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del rispettivo provvedimento di cui all’articolo
1 della
legge
regionale 16 giugno 2019, n. 25 , con il quale la Giunta regionale
nelle diverse materie di competenza regionale, individua, sentita la
competente Commissione consiliare, le fattispecie per le quali è
possibile la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli
effetti della violazione. Tali condizioni non si sono verificate e con
sentenza n. 5 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittima la
legge regionale 16 giugno 2019, n. 25 ;
l’istituto della “diffida amministrativa” conserva
pertanto efficacia e validità.
SOMMARIO