Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64 (BUR n. 42/1979)
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64 (BUR n. 42/1979) [sommario] [RTF]
NORME DI
ATTUAZIONE DELL’ART. 6 – ULTIMO COMMA – DEL DPR 20
SETTEMBRE 1973, N. 962. TUTELA DELLA CITTA’ DI VENEZIA E DEL SUO
TERRITORIO DALL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE. (1)
Art. 1
Le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche,
ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti ai valori limite,
di cui alla tabella allegata al DPR 20 settembre 1973, n. 962, e
all'attribuzione delle relative competenze in materia di esecuzione dei
controlli, sono definite dalla presente legge.
Art. 2
I controlli previsti nel precedente articolo
riguardano le acque reflue degli impianti di depurazione, di cui al
secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171, il cui
recapito avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che comunque
si immettano nella laguna.
Sono altresì soggetti a controllo gli scarichi ricadenti nella
normativa di cui alla lett. d) dell'art. 1 del DPR 20 settembre 1973, n.
962.
L'ambito territoriale nel quale dovranno essere esercitati detti
controlli è delimitato nella planimetria di cui all'allegato A)
della presente legge.
Gli scarichi ricadenti nel suddetto ambito territoriale, esclusi quelli
effettuati entro la conterminazione lagunare, prevista nell'art. 2 della
legge 5 marzo 1963, n. 366, sono autorizzati dalle autorità
competenti per il controllo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976,
n. 319.
Art. 3
I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti direttamente in
laguna o nei corsi d'acqua o in canali artificiali, sversanti nella
laguna con un percorso inferiore a Km. 10 dal punto di immissione,
verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla tabella allegata
al DPR 20 settembre 1973, n. 962, colonna “ Laguna ”.
I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti nei corsi d'acqua o
in canali artificiali, oltre il percorso di 10 Km. di cui al comma
precedente, verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla citata
tabella, colonna “ acque correnti ”.
I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti comunque in
pubbliche fognature verificano la rispondenza ai valori limite di cui
alla citata tabella, colonna “ fogna ”.
I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti direttamente in mare
in prossimità della laguna, ovvero entro gli ultimi dieci chilometri
di percorso dei corsi d'acqua naturali e dei canali artificiali sfocianti
a loro volta in mare in prossimità della laguna, verificano la
rispondenza ai valori limite di cui alla citata tabella, colonna “
mare ”, salvo limiti diversi che possono essere fissati, caso per
caso, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del DPR 20 settembre 1973,
n. 962.
Art. 4
Ferma restando la competenza degli organi dello Stato all'interno della
conterminazione lagunare, nel rimanente territorio, di cui al terzo comma
dell'art. 2, i controlli di cui agli articoli precedenti sono eseguiti
dal personale dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi.
(
2)
Art. 5
Il campionamento per il controllo dei limiti
di accettabilità dovrà essere eseguito secondo quanto indicato
nel quaderno 11, aggiornamento al volume primo dei “ Metodi
analitici delle acque ”, pubblicato dall’Istituto di Ricerca
sulle Acque (CNR) - Roma nel gennaio 1977, con uno dei seguenti metodi:
a) mediante campionamenti istantanei;
b) mediante campionamento medio, costituito dalla mescolanza di più
prelevamenti istantanei effettuati in un arco di tempo non inferiore a
tre ore, con una frequenza non inferiore a tre prelievi all'ora;
c) mediante campionamento medio
- continuo effettuato prelevando, in maniera continua, per un periodo non
inferiore a tre ore, una porzione dell'effluente.
Le Metodiche analitiche dei campioni prelevati per la determinazione dei
limiti di accettabilità sono quelle descritte nei volumi “
Metodi analitici per le acque ” pubblicati dall’Istituto di
ricerca sulle acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti. (
3)
Art. 6
Il controllo si effettua di norma mediante
campionamenti istantanei da effettuarsi in numero non inferiore a tre,
nell’arco temporale di dodici mesi.
I risultati delle analisi dovranno essere conformi ai limiti di
accettabilità per almeno due campionamenti su tre, essendo tollerato
per uno solo dei tre campionamenti lo scostamento dai limiti, in misura
non superiore al 25 per cento. Nel caso di scostamento superiore al 25
per cento e fino al 50 per cento, i campionamenti potranno essere
ripetuti per un ulteriore ciclo non superiore a sei mesi.
Qualora, in relazione al ciclo di produzione, il controllo avvenga
mediante i tipi di campionamento previsti ai punti b) e c) del precedente
articolo, i valori riscontrati dovranno rientrare nei limiti di
accettabilità previsti.
Art. 7
Il collaudo degli impianti di depurazione,
per quanto attiene la rispondenza degli effluenti ai valori limite
fissati, dovrà essere effettuato con i sistemi di campionamento di
cui ai punti b) e c) dell'art. 5.
I campionamenti dovranno essere effettuati in almeno tre periodi diversi,
in relazione alle dimensioni dell'opera, al tipo di ciclo produttivo e
sua durata ed alle eventuali variazioni stagionali di qualsiasi origine.
ALLEGATO A
(omissis) (
4)
ALLEGATO B
(omissis) (
5)
Note
(
1) Con sentenza n. 469/1988 la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 4, nella parte in cui non prevede che
il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso
dell’inizio delle operazioni d’analisi al responsabile dello
scarico affinchè questi possa presenziare, eventualmente con
l’assistenza di un consulente tecnico, all’esecuzione delle
operazioni stesse.
(
2) Con sentenza n. 469/1988, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il laboratorio
provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle
operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinché questi
possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente
tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.
(
4) Si omette la carta
topografica contenuta nell'allegato A).
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