Legge regionale 7 settembre 1979, n. 70 (BUR n. 45/1979)
Legge regionale 7 settembre 1979, n. 70 (BUR n. 45/1979) [sommario] [RTF]
SUB - DELEGA ALLE
PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE ATTIVITà
ISTRUTTORIE RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI
AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI.
Art. 1
Le funzioni amministrative di cui alla lettera b) del secondo comma
dell'art. 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività
istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, sono sub - delegate alle
Province.
La sub - delega sarà esercitata da ciascuna Provincia, con
decorrenza dall'1 gennaio 1980 in conformità alle direttive emanate
dai competenti organi dello Stato e dal Presidente della Giunta
regionale.
Art. 2
Le Province dovranno assicurare alla Regione la trasmissione, in modo
completo e continuo, di tutte le informazioni necessarie all'espletamento
della funzione di coordinamento delle attività dei comitati
provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
attribuita dall'art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298, al comitato
regionale per l'albo stesso.
Art. 3
Nei casi di ritardo o di omissione di atti istruttori, o di inosservanza
delle direttive di cui all'art. 1, il Presidente della Giunta regionale,
previa diffida a provvedere, può sostituirsi alla Provincia nel
compimento degli stessi.
In caso di persistente inattività della Provincia, la Giunta
regionale promuove ai sensi dell'
art. 55 dello Statuto
regionale, la revoca della sub-delega. (
1)
Art. 4
Per l'esercizio delle funzioni, di cui alla presente legge, è
autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'esercizio 1979.
Per gli esercizi successivi la spesa è determinata con la legge di
bilancio.
La ripartizione della predetta somma a titolo di rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio della sub - delega tra le Province interessate
sarà determinata dalla Giunta regionale, sulla base di apposito
rendiconto predisposto dalle Province stesse.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante
prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
|
Competenza
|
Cassa
|
In diminuzione
|
|
|
Cap. 196119720 “ Fondo di riserva per spese impreviste
”
|
L. 100.000.000
|
L. 100.000.000
|
In aumento:
|
|
|
Cap. 032003207 “ Spese inerenti alla sub - delega alle
Province delle funzioni amministrative concernenti le
attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo
provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi
” (Capitolo di nuova istituzione)
|
L. 100.000.000
|
L. 100.000.000
|
Per gli esercizi successivi la spesa trova copertura nei fondi speciali
iscritti al titolo XIX - categoria 6a - del bilancio pluriennale
1979-1981.
Note
(
1) Nel testo pubblicato sul BUR
il riferimento è all'articolo 69, trattasi di un errore materiale
perché lo Statuto ha solo 64 articoli, l'articolo citato è
presumibilmente l'art. 55 quarto comma.
SOMMARIO