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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 7 settembre 1979, n. 70 (BUR n. 45/1979)

Legge regionale 7 settembre 1979, n. 70 (BUR n. 45/1979) [sommario] [RTF]

SUB - DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE ATTIVITà ISTRUTTORIE RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI.

Art. 1

Le funzioni amministrative di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 96 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, sono sub - delegate alle Province.
La sub - delega sarà esercitata da ciascuna Provincia, con decorrenza dall'1 gennaio 1980 in conformità alle direttive emanate dai competenti organi dello Stato e dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Le Province dovranno assicurare alla Regione la trasmissione, in modo completo e continuo, di tutte le informazioni necessarie all'espletamento della funzione di coordinamento delle attività dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attribuita dall'art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298, al comitato regionale per l'albo stesso.

Art. 3

Nei casi di ritardo o di omissione di atti istruttori, o di inosservanza delle direttive di cui all'art. 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alla Provincia nel compimento degli stessi.
In caso di persistente inattività della Provincia, la Giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, la revoca della sub-delega. (1)

Art. 4

Per l'esercizio delle funzioni, di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'esercizio 1979.
Per gli esercizi successivi la spesa è determinata con la legge di bilancio.
La ripartizione della predetta somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della sub - delega tra le Province interessate sarà determinata dalla Giunta regionale, sulla base di apposito rendiconto predisposto dalle Province stesse.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza
Cassa
In diminuzione


Cap. 196119720 “ Fondo di riserva per spese impreviste ”

L. 100.000.000

L. 100.000.000
In aumento:


Cap. 032003207 “ Spese inerenti alla sub - delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ” (Capitolo di nuova istituzione)





L. 100.000.000





L. 100.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa trova copertura nei fondi speciali iscritti al titolo XIX - categoria 6a - del bilancio pluriennale 1979-1981.


Note

(1) Nel testo pubblicato sul BUR il riferimento è all'articolo 69, trattasi di un errore materiale perché lo Statuto ha solo 64 articoli, l'articolo citato è presumibilmente l'art. 55 quarto comma.


SOMMARIO

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