Legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 (BUR n. 19/1980)
Legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 (BUR n. 19/1980) [sommario] [RTF]
NORME DI
CONTABILITA' DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL’ART.
50 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833. (1)
Titolo I
Gestione dei servizi sanitari
Artt. 1 - 49 (omissis) (2)
Art. 50 - (I contratti
dell’Unità locale socio-sanitaria). (3)
I contratti dell’Unità sanitaria locale, relativi a forniture,
somministrazioni, acquisti, vendite, permute, locazioni e servizi debbono
essere di regola, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma
dell’asta pubblica o della licitazione privata, a giudizio
discrezionale del comitato di gestione. (
4)
Per i soli contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è
l’asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione
privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente
nella deliberazione di cui all’articolo successivo.
Per la cessione di beni mobili, materiali di risulta e cascami, è
ammesso il ricorso alla trattativa privata interpellando almeno tre ditte
o persone, quando il valore presunto non superi lire 70.000.000.
(
5)
E' ammesso il ricorso all’appalto-concorso, alla trattativa privata
o al sistema in economia, nei casi previsti rispettivamente dagli
artt. 56,
57 e
59. (
6)
Per l’aggiudicazione e l’esecuzione di opere pubbliche vale
la normativa regionale vigente in materia.
Art. 51 - (Competenze del
comitato di gestione in tema di contratti). (7)
La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la
determinazione delle condizioni essenziali, nonché la scelta della
forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione,
salvo quanto disposto dal regolamento per gli acquisti e lavori in
economia di cui al successivo articolo 59 e salva la riserva disposta in
ordine alla competenza dell’assemblea generale di cui
all’ottavo comma dell’articolo 15 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Art. 52 -(Asta pubblica).
(8)
L’asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede
dell’Unità sanitaria locale.
Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più
giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale,
almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.
L’avviso deve contenere, oltre all’oggetto del contratto, le
condizioni e prescrizioni per l’ammissione alla gara e per
l’esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione
di cui al successivo articolo 55. (
9)
Art. 53 - (Licitazione
privata). (10)
La licitazione privata ha luogo mediante l’invio alle ditte e alle
persone ritenute idonee del capitolato in cui sono descritti
l’oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto.
L’offerta deve pervenire entro il termine prefissato e contenere
l’indicazione del prezzo o della variazione del prezzo base ove
questo sia stato stabilito, nonché la dichiarazione di accettazione
delle condizioni generali e particolari del contratto. Ove occorra,
sarà richiesta la restituzione firmata per accettazione, di copia
del capitolato. (
11)
Nella lettera d' invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il
criterio scelto fra quelli di cui al successivo articolo 55, in base al
quale si procederà all’aggiudicazione. (
12)
L’individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara
è fatta dal comitato di gestione, assicurando la più ampia
partecipazione possibile alla gara, di norma con lo stesso atto di cui al
precedente articolo 51. Il comitato di gestione si avvale di elenchi
all’uopo predisposti e aggiornati dai competenti uffici
dell’Unità sanitaria locale. (
13)
I contratti e i processi verbali di aggiudicazione nella licitazione
privata, nonchè nell’asta pubblica, sono ricevuti da un
funzionario, all’uopo designato di anno in anno, quale ufficiale
rogante.
I contratti e i processi verbali ricevuti come stabilito al comma
precedente sono atti pubblici a tutti gli effetti.
Art. 54 -(Norme comuni ai
sistemi di asta pubblica e licitazione privata).(14)
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel
luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso di asta o
dalla lettera di invito.
Il presidente del comitato di gestione o un suo delegato, presiede allo
svolgimento della gara, assistito dall’ufficiale rogante e
coadiuvato dal responsabile del servizio competente in materia. (
15)
La gara è dichiarata deserta, con verbale di chi la presiede,
qualora non siano state presentate almeno due offerte valide a tutti gli
effetti, o quando, sulla base di una precedente comunicazione del settore
competente, chi presiede la gara accerti e verbalizzi che le offerte
pervenute propongano prezzi superiori a quelli di mercato, per i
contratti che comportino una spesa per la Unità locale
socio-sanitaria (
16).
L’aggiudicatario non può impugnare l’efficacia
dell’atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il
relativo verbale.
Art. 55 - (Criteri di
aggiudicazione dei contratti per asta e per licitazione privata.
(17)
I contratti, sia preceduti da asta pubblica che da licitazione privata,
sono aggiudicati in base ai seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi un' entrata per l’ente, al
prezzo più alto rispetto a quello indicato nell’avviso di asta
o nella lettera di invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l’ente, ferme
restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui
alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:
a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o
dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi
ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura
della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di
consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il
carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio
successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. In questo caso, i
criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara
devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con
precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. (
18)
Per i contratti di cui al punto 2), lett. a), il presidente della gara
esclude dalla gara stessa le offerte che risultino inferiori di oltre il
venticinque per cento alla media delle offerte, quando ciò sia
espressamente previsto dalle condizioni dell’appalto (
19).
L’aggiudicazione effettuata al termine della gara è
provvedimento esecutivo a tutti gli effetti e non necessita di ratifica
da parte del comitato di gestione, salvo che la spesa risultante superi
quella stanziata nella deliberazione di indizione della gara stessa
(
20).
Art. 56 - (Appalto concorso).
(21)
Per speciali lavori o forniture, per la cui esecuzione l’Unità
sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e
dell’apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche o
artistiche, è ammessa la forma dell’appalto - concorso per la
elaborazione del progetto definitivo e per la determinazione delle
condizioni di esecuzione.
Le persone o ditte partecipanti all’appalto-concorso devono
presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti
dall’invito o dal bando, il progetto del lavoro o della fornitura,
corredato dai relativi prezzi.
L’aggiudicazione, da effettuarsi da parte di una commissione di
esperti (
22) all’uopo
istituita e presieduta dal presidente del comitato di gestione o da un
suo delegato, ha luogo in base all’esame comparativo dei diversi
progetti, all’analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli
elementi economici e tecnici delle singole offerte.
Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario
amministrativo dell’Unità locale socio-sanitaria nominato dal
comitato di gestione; il segretario ho l’obbligo di verbalizzare
tutte le fasi dell’attività della commissione, onde ne risulti
la coerenza e l’imparzialità. L'aggiudicazione è
ratificata dal comitato di gestione (
23).
Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la
compilazione dei progetti presentati.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze
dell’Unità sanitaria locale, la commissione può proporre
che venga indetto un nuovo appalto - concorso con l’eventuale
adozione di nuove prescrizioni.
Art. 57 - (Trattativa
privata). (24)
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad
aggiudicazione;
2) per l’acquisto di beni la cui produzione è garantita da
privativa industriale o che una sola ditta può fornire con requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti;
3) per l’acquisto e locazione di immobili;
4) quando l’urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e
delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili da
motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di
far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori
inadempienti - non consenta l’indugio della pubblica gara;
5) per l’affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e
consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o
scientifica;
6) per i lavori o forniture complementari che siano resi necessari da
circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, a
condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere
tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale,
ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il
completamento dei lavori delle forniture e che il loro ammontare non
superi complessivamente il 20 per cento dell’importo originario.
(
25)
7) per l’acquisto di beni e attrezzature le cui caratteristiche
tecniche e/o merceologiche non siano riconducibili, per la loro
particolare natura a un capitolato speciale; in tal caso, adeguate
motivazioni devono essere formulate nella deliberazione di indizione
della trattativa privata. Per gli acquisti di importo superiore a quello
stabilito nel successivo punto 8), l’atto di aggiudicazione deve
essere preceduto dal parere di una commissione tecnico - amministrativa,
nominata dal presidente dell’Unità locale socio-sanitaria,
presieduta da un componente del comitato di gestione, composta da quattro
dipendenti di Unità locale socio-sanitaria della Regione, fra i
quali i responsabili dei settori o presidi o servizi interessati e
competenti; (
26)
8) quando trattasi di contratti
di importo non superiore a 200.000 unità di conto europee, IVA
esclusa, con esclusione di artificiosi frazionamenti o ripetizioni di
forniture, lavori e servizi.".(
27)
L’aggiudicazione è effettuata con atto del presidente
immediatamente esecutivo. (
28)
Per importi non superiori a quelli stabiliti dal precedente punto 8),
l’aggiudicazione è effettuata su relazione scritta, motivata e
documentata, del responsabile del settore, presidio o servizio
competente, con le modalità previste all’ultimo comma
dell’articolo 55. (
29)
Gli acquisti in economia restano disciplinati dal regolamento previsto
dall’articolo 69 della presente legge. (
30)
Nei casi indicati ai punti 1,4,7 e 8 del primo comma devono essere
interpellate almeno tre ditte. (
31)
Art. 58 - (Termini di
pagamento delle spese dedotte in contratto e interessi risarcitori).
Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi
termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data di ricevimento
della fattura come risultante dal protocollo generale. (
32)
Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura
rispetto all’ordine o al contratto, il presidente
dell’Unità locale socio-sanitaria, entro otto giorni dal
ricevimento dei beni, contesta il vizio o la difformità mediante
invio di raccomandata con avviso di ritorno. (
33) Dalla data di spedizione della raccomandata i
termini di pagamento, ai fini della disposizione di cui al primo comma,
restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della
pendenza.
Qualora, per causa di forza maggiore non sia stato possibile procedere al
pagamento entro il termine di cui al comma precedente, possono essere
corrisposti, se richiesta dal fornitore, interessi risarcitori nella
misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, calcolati
pro-die a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza.
(
34)
Art. 59 - (Lavori provviste in
economia). (35)
Le Unità sanitarie locali provvedono in economia, secondo apposito
regolamento, a quei lavori, provviste, forniture che per la loro natura
non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con
le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli.
Titolo II
Gestione dei servizi sociali
Artt. 60 - 67 (omissis)
(36)
Norme finali e transitorie
Art. 68
Entro il quarto anno successivo all’entrata in vigore della
presente legge, le Unità sanitarie locali dovranno adottare un
sistema di contabilità dei costi, volto alla rilevazione analitica
dei costi dei servizi, allo scopo di conoscenza, di decisione e di
controllo, affidato al settore economico finanziario.
La Giunta regionale è delegata a predisporre, previa sperimentazione
presso Unità sanitarie locali prescelte, uno schema unificato di
procedure e di metodologie di rilevazione.
Art. 69
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale deve predisporre la normativa tipo, che deve essere
adottata dalle Unità sanitarie locali, diretta a disciplinare
l’esecuzione di provviste, forniture e lavori in economia,
nonchè le condizioni generali d' appalto.
Art. 70
Allo scopo di consentire l’ottenimento delle migliori condizioni
contrattuali, nonchè una tendenziale standardizzazione dei prodotti
e materiali occorrenti, le Unità sanitarie locali possono provvedere
all’approvvigionamento in forma associata.
La Giunta regionale provvede a far eseguire idonee ricerche di mercato
per realizzare un'efficace informazione, un corretto indirizzo economico
- merceologico e una gestione più economica ed efficiente
dell’assistenza sanitaria.
La funzione di indirizzo di cui al precedente comma può dar luogo ad
accordi preliminari vincolanti per i fornitori cui le Unità
sanitarie locali possono rivolgersi.
Art. 71
Alle Unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni
attive e passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie
anteriori all’1 gennaio 1980.
Per gli enti già erogati di assistenza sanitaria e sciolti ai sensi
dell’art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le pendenze al
31 dicembre 1979, costituiranno oggetto di apposita contabilità
stralcio, trasferita ai comuni competenti per territorio, e gestita dalle
Unità sanitarie locali nelle forme previste dalle leggi contabili in
vigore per i rispettivi enti.
Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al secondo comma
derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori all’1 gennaio 1980
devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso
la Tesoreria regionale per essere destinate, nell’ambito regionale,
alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine
della gestione 1979, indipendentemente dalla gestione di provenienza.
L’eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire
all’entrata dello Stato, ai sensi dell’art. 69 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Art. 72
Le Unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni
informazione di natura economico - finanziaria occorrente ai fini della
programmazione sanitaria nazionale e regionale e ai fini della gestione
del servizio sanitario secondo modalità di rilevazione fissate dalla
Giunta regionale in relazione anche alle disposizioni previste dalla
presente legge.
Le Unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi
reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle
proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge nonchè a
svolgere ogni altra forma di collaborazione nell’interesse
reciproco e di quello regionale.
Art. 73 - (omissis)
(37)
Art. 74
Gli amministratori e i responsabili dei servizi e degli uffici
dell’Unità sanitaria locale che vengano a conoscenza,
direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli
uffici a essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità
amministrativa e a quella prevista dall’ultimo comma
dell’art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 debbono farne
denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti indicando tutti
gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità
per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile a un amministratore, la denuncia
è fatta a cura del comitato di gestione; se esso sia imputabile al
responsabile di un servizio o ufficio, l’obbligo di denuncia
incombe al presidente del comitato di gestione.
Art. 75
In pendenza dell’esecutività del bilancio relativo
all’anno finanziario in cui entrano in funzione le Unità
sanitarie locali, la limitazione all’assunzione di impegni di spesa
di cui al precedente art. 12, è riferita alla somma attribuita
all’USL come assegnazione annua sul fondo regionale per le spese
correnti.
Qualora il trasferimento delle funzioni sanitarie alle USL venga
realizzato con la gradualità prevista dall’art. 61 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione è autorizzato, con
i poteri dell’assemblea generale, ad apportare al bilancio le
variazioni rese necessarie dall’acquisizione delle nuove funzioni,
con il rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dagli appositi
provvedimenti regionali.
Ove, entro un mese dal trasferimento di ogni specifica funzione ai sensi
del comma precedente, non sia disposta alcuna variazione, si intendono
acquisite al bilancio dell’USL le poste residuali di bilancio o
piano finanziario relative alle attività trasferite.
Art. 76
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) L’art. 5, comma
2°, della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ,
ha disposto che dalla sua entrata in vigore (dal 17 dicembre 1982), la
unità sanitaria (USL) assume la denominazione di unità locale
socio sanitaria (ULSS).
(
26) Punto così
modificato da articolo 52 regionale 14 settembre 1994, n. 55.
(
27) Punto così
modificato da articolo 52 regionale 14 settembre 1994, n. 55.
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