Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 (BUR n. 60/1984)
Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 (BUR n. 60/1984) [sommario] [RTF]
COMPENSI AI
COMPONENTI LE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI E
DELLE SELEZIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE UNITA’ LOCALI
SOCIO - SANITARIE NONCHE’ AI COMPONENTI LE COMMISSIONI D'ESAME DI
CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 2 DICEMBRE 1977, n. 66 . ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO
1977, n. 29
Art. 1
Fino all’emanazione del decreto
interministeriale previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 del
DM 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti
e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in
concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle
Unità locali Socio-sanitarie ai sensi della
legge regionale 6 settembre 1983, n.
50 , sono dovuti i seguenti compensi lordi:
1) L. 600.000 per concorsi ai
posti della funzione apicale previsti alla lett. a) primo comma
dell’
art.
2 della
legge
regionale 6 settembre 1983, n. 50 e alla tabella H) di cui
all'allegato n. 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
3) L. 300.000 per i concorsi ai posti di cui alla lett. b) primo comma
dell'art. 2 della
legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 ,
con esclusione di quello previsto alla tabella H), di cui
all’allegato n. 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761;
4) L. 200.000 per i concorsi ai posti previsti dall’
art. 24 della
legge regionale 6
settembre 1983, n. 50 .
Quando i candidati presenti alla prima prova d' esame, siano in numero
superiore a 100 ma inferiori a 200, i compensi di cui al precedente comma
sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; quando siano
superiori a 200 ma inferiori a 300, l’assegno integrativo è di
L. 200.000; quando superino comunque le 300 unità, l’assegno
integrativo e di L. 300.000.
Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma
dell’art. 6 del DM, citato al primo comma, la determinazione del
numero dei candidati ai fini della corresponsione dell’assegno
integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati
alla sottocommissione.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni
ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come
determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in
misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
Il compenso lordo previsto dal primo comma, punto 1) del presente
articolo viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della
commissione prevista dallo art. 41 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 per i
concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali.
Art. 2
A decorrere dall’anno scolastico 1984/ 1985, ai componenti e
segretari delle commissioni d' esame di promozione alla classe superiore
e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione
professionale e di aggiornamento del personale di assistenza sanitaria -
tecnica e riabilitativa, di cui alla
legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66 ,
è dovuto un compenso lordo di lire 300.000 per sessione d' esame.
Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di
L. 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presente alla sessione
d' esame e comunque fino a un massimo di L. 100.000.
Art. 3
Ai componenti, nonchè ai segretari, delle Commissioni e
sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se e
in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di
trasferta.
Art. 4
Gli oneri, derivanti dall’applicazione della presente legge, fanno
carico alla quota del Fondo Sanitario Nazionale prevista nei capitoli
60009 - 60011 di parte corrente nel bilancio regionale per
l’esercizio 1984 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati
sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi al 1984.
Art. 5
La
legge regionale
25 marzo 1977, n. 29 “ Norme di attuazione dell’art. 9
della legge 2 febbraio 1968, n. 132 e dell’art.7 della legge 17
agosto 1974, n. 386 “ Compensi agli amministratori ospedalieri e ai
commissari d' esame ӏ abrogata.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello statuto
ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO