Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 (BUR n. 60/1984)
Legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 (BUR n. 60/1984) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTI
STRAORDINARI PER L’ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E MATERNA.
Art. 1 - (Finalità della
legge).
La presente legge regola la determinazione di contributi straordinari per
l’acquisto di autobus nuovi e di autoveicoli nuovi aventi un numero
di posti non inferiore a otto, compreso il conducente, da destinare al
trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo, materna e servizi
integrativi; definisce altresì i criteri generali per
l’attribuzione degli stessi contributi (
1).
Art. 2 -(Istituzione del fondo
regionale per i contributi straordinari a enti pubblici e associati)
(2)
E' istituito il “Fondo regionale per la concessione dei contributi
straordinari per l’acquisto di autobus (
3) per
servizio scolastico” con la dotazione di L. 1.000.000.000 per
l’anno 1984.
Per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvederà a determinare la
dotazione del fondo in sede di legge di bilancio.
Art. 3 - (Criteri generali per
l’erogazione dei contributi straordinari).
I contributi straordinari disposti con la presente legge sono attribuiti
a enti pubblici, associazioni e istituzioni pubbliche o private operanti
in territori non serviti da mezzi di trasporto pubblico, ovvero i cui
orari e itinerari non consentano di soddisfare la domanda locale di
trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e materna, secondo
le seguenti priorità:
- comuni o frazioni sprovvisti
in tutto o in parte della scuola dell’obbligo e/ o materna;
- comuni o frazioni con popolazione abitante in case sparse, ove queste
siano presenti in percentuale rilevante;
- comuni appartenenti a zona montana o economicamente depressa;
- comuni con scarsa popolazione o bassa densità della stessa;
- fabbisogno non soddisfatto degli autobus già adibiti ai servizi di
trasporto di cui alla presente legge.
Gli autobus acquistati usufruendo dei contributi di cui alla presente
legge devono essere adibiti esclusivamente a servizi di trasporto
scolastico per alunni della scuola dell’obbligo e materna e, in via
subordinata, ad altri servizi integrativi. Tale destinazione deve essere
indicata all’esterno del mezzo con apposito contrassegno visibile,
conforme alle prescrizioni della Giunta regionale.
I richiedenti sono tenuti a inoltrare domanda in carta legale indirizzata
al Presidente della Regione, entro il termine del 31 marzo di ogni anno,
per l’anno scolastico successivo.
Le domande per l’attribuzione dei contributi di cui alla presente
legge devono contenere la documentazione relativa al tipo e al costo
dell’automezzo o degli automezzi da acquistare, nonchè idonea
relazione tecnico - amministrativa circa le modalità e i criteri di
gestione del servizio di trasporto degli alunni nonchè circa il
fabbisogno non ancora soddisfatto del servizio stesso.
Sono ammessi a contributo gli autobus nuovi acquistati o immatricolati
fino a 12 mesi prima della scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
I contributi straordinari, fino a L. 20.000.000 per ciascun autobus
acquistato, sono attribuiti con deliberazione della Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare ed erogati con ordinanza del
Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità ed i Trasporti.
Art. 4 -(Copertura
finanziaria)
Art. 5 - (Abrogazione di
norma)
E' abrogata la
legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 e
successive modifiche. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e il
completamento dei procedimenti amministrativi avviati con la precedente
normativa.
Art. 6 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
2) L’art. 1, comma 3,
della
legge
regionale 18 dicembre 1986, n. 54 ha così disposto: “ Il
contributo relativo alle quote 1984, 1985 e 1986 del fondo, istituito ai
sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 ,
è esteso agli autoveicoli nuovi aventi un numero di posti non
inferiore a otto, compreso il conducente, purché acquistati o
immatricolati successivamente all’1 aprile 1985 ” mentre il
successivo art. 2 della predetta
legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54
ha stabilito: “ Art. 2 - Dall’1 gennaio 1988 gli autoveicoli
aventi un numero di posti non inferiore a otto, compreso il conducente,
acquistati con il contributo previsto nella presente legge e in servizio
di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola
materna, devono essere condotti da persona munita di patente di categoria
D.
In caso di mancata ottemperanza, il soggetto intestatario
dell’autoveicolo è tenuto a restituire alla Regione il
contributo già percepito, entro 40 giorni dallo accertamento della
violazione ”.
(
3) La parola “ autobus
” è stata definita autenticamente dal comma secondo del
predetto art. 1 della
legge regionale 18 dicembre 1986, n. 54
che ha così disposto: “ Il termine " autobus "... si intende
riferito ad autobus nuovi o autoveicoli nuovi aventi un numero di posti
non inferiore a otto, compreso il conducente ”.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
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