Legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 (BUR n. 45/1987)
Legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 (BUR n. 45/1987) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DI
UNA ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI.
Art. 1
1. Per consentire alla Regione Veneto l'attuazione del migliore impiego
delle risorse finanziarie disponibili, verificandone, anche, i tempi
d'impegno e di spesa, si istituisce presso il Centro elaborazione dati
una anagrafe degli interventi finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 2
1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo
un sistema di codificazione - tutti i soggetti a favore dei quali siano
state disposte erogazioni a carico del bilancio della Regione, anche
tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, sussidi,
concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e
apporti di capitale verso i terzi.
2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari
che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.
Art. 3
1. I soggetti che devono essere iscritti nell'anagrafe prevista dalla
presente legge devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le
erogazioni di cui all'articolo 2, il numero di codice fiscale e a
trasmettere eventuali variazioni dello stesso (
1).
Art. 4
1. Il sistema di codificazione ai fini di cui all'articolo 2, è
deliberato dalla Giunta regionale e deve comprendere almeno i seguenti
dati:
a) il beneficiario, distinguendo
tra persone fisiche e altri soggetti, nonché la categoria economica
di appartenenza dello stesso, secondo la classificazione ISTAT e la
classificazione funzionale di I e II grado dell'allegato al bilancio
regionale;
b) l'ammontare dell'intervento erogato;
c) il provvedimento legislativo in forza del quale è stato concesso
l'intervento finanziario;
d) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata.
2. La Giunta regionale ordina i dati di cui al comma precedente in
apposita scheda-tipo, intestata a ciascun beneficiario (
2).
Art. 5
1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono
depositati presso il Centro elaborazione dati e sono a disposizione dei
consiglieri regionali a norma dell'articolo 15 dello Statuto e delle
strutture del Consiglio regionale all'uopo individuale dall'Ufficio di
Presidenza; a norma dell'articolo 23 dello Statuto devono essere esibiti
innanzi alle commissioni che, in ragione della loro competenza per
materia, ne facciano richiesta; sono riprodotti in una relazione
semestrale inviata, entro il terzo mese successivo alla scadenza di
ciascun semestre solare, dall'assessore competente al Presidente del
Consiglio regionale. Tali relazioni rilevanti le categorie giuridiche ed
economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la
rapidità ed efficacia della spesa, corredate da elaborazioni e
studi, sono oggetto di pubblicazione.
2. I dati contenuti nell'anagrafe possono essere forniti anche mediante
supporti diversi da quelli cartacei. Eventuali copie ed estratti dei
documenti concernenti i dati, di cui al comma 1, sono rilasciati ai
richiedenti nel rispetto e secondo le modalità di cui alla legge 7
agosto 1990 n. 241, con spese a loro carico. (
3)
Note
“Art. 4 - Adempimenti della Giunta Regionale.
1) La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, adotta la delibera e predispone la scheda - tipo di cui
al precedente art. 2”.
SOMMARIO