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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 11/1994
Legge Regionale 11/1994
S O M M A R I O
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Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
(BUR n. 9/1994)
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PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
1994)
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Art. 1 - Rifinanziamenti.
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Art. 2 - Ricomposizione
ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.
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Art. 3 - Interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali.
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 1
della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche
in materia di "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione
Veneto".
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Art. 5 - Modifica di norme in
materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre
1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli
Euganei", 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco
delle Dolomiti d'Ampezzo", e 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per
l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile".
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Art. 6 - Alienazione di beni
immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27
gennaio 1993, n. 8.
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Art. 7 - Modifica dell'articolo 1
della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di "Tutela
igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni
non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e
proroga di termine.
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Art. 8 - Modifica all'articolo 1
della legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 in materia di
"Disposizioni in materia urbanistica e disciplina del Comitato
tecnico regionale".
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Art. 9 - Modifica della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 41 in materia di "Modifica alla legge
regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia
idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle
zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali
di competenza regionale" ".
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Art. 10 - Contributo a favore del
Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei
Vigili del fuoco.
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Art. 11 - Deleghe alle
Province.
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Art. 12 - Comunità
montane.
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Art. 13 - Innovazione
tecnologica.
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Art. 14 - Interventi in materia
di tutela dei consumatori.
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Art. 15 - Modifica della legge
regionale 5 aprile 1993, n. 12 recante: "Norme in materia di sport
e tempo libero".
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Art. 16 - Modifica dell'articolo
12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 in materia di
"Disciplina delle manifestazioni fieristiche" come modificata dalla
legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4.
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Art. 17 - Modifica all'articolo 3
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di
"Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il
consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e
agroalimentare".
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Art. 18 - Contributi per la
redazione di strumenti urbanistici. (13)
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Art. 19 - Attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di
termini.
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Art. 20 - Dichiarazione
d'urgenza.
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