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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/1994)
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1994)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 per finalità
di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32/bis
della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni ed
integrazioni ( 1) , sono
determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 nella misura
indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)
Art. 2 - Ricomposizione
ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.
Art. 3 - Interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali.
Art. 4 - Modifica
dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e
successive modifiche in materia di "Ordinamento del Bollettino ufficiale
della Regione Veneto".
Art. 5 - Modifica di norme in
materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre 1989,
n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei", 22
marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti
d'Ampezzo", e 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per l'istituzione del Parco
naturale regionale del fiume Sile".
2. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco
regionale dei Colli Euganei è stabilito al 30 aprile 1994.
3. Il termine per la redazione del piano ambientale del Parco
regionale delle Dolomiti d'Ampezzo da parte dell'ente gestore del parco e
per la sua trasmissione alla Giunta regionale, in conformità a
quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21
, per la susseguente adozione, è prorogato al 31 marzo 1994.
4. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco
naturale regionale del fiume Sile previsto dall' articolo 18, comma 9,
lettera c) della legge 28 gennaio 1991, n. 8 è prorogato al 31
ottobre 1994.
Art. 6 - Alienazione di beni
immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8
.
1. In attuazione dell' articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 ,
la Giunta regionale adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, un piano per l'alienazione di beni immobili del
patrimonio regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima
tecnico-finanziaria dei beni dei quali si propone l'alienazione,
nonchè un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale,
che indichi l'ammontare delle entrate previste. Il piano viene trasmesso
al Consiglio regionale per il parere della competente Commissione
consiliare.
2. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al comma 1.
Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale prescinde da tale
parere.
3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in
ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale
presso società.
4. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di
beni immobili in titolarità di enti dipendenti.
Art. 7 - Modifica
dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 in
materia di "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione
a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni" e proroga di termine.
Art. 8 - Modifica all'articolo
1 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 47 in materia di "Disposizioni in
materia urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale".
Art. 9 - Modifica della
legge regionale 9
agosto 1988, n. 41 in materia di "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n.
32 concernente "Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di
materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e
nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale" ".
Art. 10 - Contributo a favore
del Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei
Vigili del fuoco.
1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un immobile da
destinare a distaccamento dei Vigili del fuoco, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni al
Comune di Bardolino con le procedure e le modalità di cui alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 , e successive modificazioni (Cap. 53018).
( 9)
Art. 11 - Deleghe alle
Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega
di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione
delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1994,
con gli stessi criteri e le modalità di cui all' articolo 6 della
legge regionale 16
gennaio 1990, n. 4 (Cap. 4100).
Art. 12 - Comunità
montane.
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le
Comunità montane, limitatamente al 1994, la somma di lire
2.770.500.000, stanziata al capitolo 3105 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1994 e relativa all'assegnazione statale per l'anno
1993 ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in deroga al comma 4
dell' articolo
15 della legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 .
Art. 13 - Innovazione
tecnologica.
Art. 14 - Interventi in
materia di tutela dei consumatori.
1. Nell'esercizio 1994, in deroga a quanto disposto dal primo
comma dell' articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 ,
la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande
relative all'anno 1992, non finanziate nell'anno di riferimento, a
condizione che siano state presentate entro la data di scadenza prevista
dalla legge medesima.
Art. 15 - Modifica della
legge regionale 5
aprile 1993, n. 12 recante: "Norme in materia di sport e tempo
libero".
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano ai
procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 17 - Modifica
all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27
in materia di "Provvedimenti per la riorganizzazione, la
ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione
agricola e agroalimentare".
1. Nell' articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 settembre 1991, n.
27 , dopo le parole "forza maggiore" si aggiungono le seguenti
parole: "ovvero quando tale condizione venga soddisfatta a seguito della
realizzazione di un piano di ristrutturazione e rilancio approvato dalla
Giunta regionale in armonia con quanto previsto dall'articolo 4".
( 12)
Art. 18 - Contributi per la
redazione di strumenti urbanistici. (13)
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della
concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla
trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030).
Art. 19 - Attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di termini.
1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo
4 delle norme di attuazione del PTRC, predispone entro il 30 giugno 1994
l'adeguamento dei Piani di settore già approvati, alle norme e
previsioni del PTRC stesso.
2. I termini previsti dall'articolo 16 delle norme di attuazione
del PTRC sono fissati al 30 giugno 1994.
Art. 20 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
del Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA A omissis
Note
( 13) Vedi comma 2 art. 32
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la
trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti
urbanistici redatti col contributo regionale sino al 30 giugno 1997.
SOMMARIO
-
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
(BUR n. 9/1994)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
1994)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Ricomposizione
ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.
-
Art. 3 - Interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali.
-
Art. 4 - Modifica dell'articolo 1
della legge regionale 8 maggio 1989, n.
14 e successive modifiche in materia di "Ordinamento del
Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
-
Art. 5 - Modifica di norme in
materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre
1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli
Euganei", 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco
delle Dolomiti d'Ampezzo", e 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per
l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile".
-
Art. 6 - Alienazione di beni
immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27
gennaio 1993, n. 8 .
-
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1
della legge regionale 9 luglio 1993, n.
29 in materia di "Tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti
per teleradiocomunicazioni" e proroga di termine.
-
Art. 8 - Modifica all'articolo 1
della legge regionale 1 settembre 1993, n.
47 in materia di "Disposizioni in materia urbanistica e
disciplina del Comitato tecnico regionale".
-
Art. 9 - Modifica della
legge
regionale 9 agosto 1988, n. 41 in materia di "Modifica alla
legge
regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la
polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e
nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali
lacuali di competenza regionale" ".
-
Art. 10 - Contributo a favore del
Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei
Vigili del fuoco.
-
Art. 11 - Deleghe alle
Province.
-
Art. 12 - Comunità
montane.
-
Art. 13 - Innovazione
tecnologica.
-
Art. 14 - Interventi in materia
di tutela dei consumatori.
-
Art. 15 - Modifica della
legge
regionale 5 aprile 1993, n. 12 recante: "Norme in materia di
sport e tempo libero".
-
Art. 16 - Modifica dell'articolo
12 della legge regionale 2 agosto 1988, n.
35 in materia di "Disciplina delle manifestazioni fieristiche"
come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n.
4 .
-
Art. 17 - Modifica all'articolo 3
della legge regionale 6 settembre 1991, n.
27 in materia di "Provvedimenti per la riorganizzazione, la
ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della
cooperazione agricola e agroalimentare".
-
Art. 18 - Contributi per la
redazione di strumenti urbanistici. (13)
-
Art. 19 - Attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di
termini.
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Art. 20 - Dichiarazione
d'urgenza.
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