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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 6/1995
Legge Regionale 6/1995
S O M M A R I O
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Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
(BUR n. 11/1995)
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PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
1995)
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Art. 1 - Rifinanziamenti.
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Art. 2 - Deleghe alle
Province.
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Art. 3 - Comandi temporanei
presso la regione di personale delle Unità locali socio
sanitarie o delle Aziende ospedaliere.
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Art. 4 - Servizio di erogazione a
tariffazione di prodotti e servizi.
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Art. 5 - Oneri connessi allo
scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di
Verona, di cui alla legge regionale 6 luglio 1994, n. 25
"Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di
Verona".
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Art. 6 - Modifiche alla legge
regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e
la valorizzazione dell'apicoltura".
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Art. 7 - Intervento per le
superfici coltivate a vite danneggiate da "Flavescenza dorata".
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Art. 8 - Modifica all'articolo 39
della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per
gli interventi nel settore primario" e successive modificazioni e
integrazioni.
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Art. 9 - Interventi per favorire
la ripresa dell'attività produttiva delle aziende danneggiate
da eccezionali avversità atmosferiche.
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Art. 10 - Modifica dell'articolo
7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 "Interventi per
lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" come da
ultimo modificata dalla legge regionale 14 settembre 1994, n.
42.
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Art. 11 – Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n.
66 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati.
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Art. 12 - Modifica dell'articolo
4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il
decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale
del Veneto orientale".
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Art. 13 - Intervento regionale
per i nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana.
Modifiche alle leggi regionali 30 novembre
1982, n. 53 e 1 dicembre 1989, n. 50.
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Art. 14 - Partecipazione
regionale alla promozione e costituzione di Business Innovation
Center (BIC) per il tramite della società Veneto Innovazione
SpA.
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Art. 15 - Scioglimento del
consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona
industriale di Venezia-Marghera.
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Art. 16 - Contributi agli enti
locali per interventi di metanizzazione.
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Art. 17 - Interventi in favore di
strutture fieristiche.
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Art. 18 - Contributi all'ente
Padova Fiere.
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Art. 19 - Modifica dell'articolo
24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione
turistica della regione" e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 20 - Modifica della legge
regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le
incentivazioni di interventi di interesse turistico", e della legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 61.
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Art. 21 - Modifica della legge
regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di
alta montagna", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio
1993, n. 5.
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Art. 22 - Interventi in materia
di tutela dei consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio
1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori".
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Art. 23 - Modifica alla legge
regionale 14 settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a
salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio."
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Art. 24 - Contributo
straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici adibiti al culto.
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Art. 25 - Opere di
viabilità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale".
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Art. 26 - Contributo
straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo per la
realizzazione di opere di viabilità.
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Art. 27 - Contributo
straordinario per il completamento del progetto FIO 1989 n.
182.
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Art. 28 - Acquisizione di
pareri.
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Art. 29 - Proroga degli effetti
di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7
"Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di
Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli
stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
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Art. 30 - Contributo
straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
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Art. 31 - Modifica della legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina
dell'attività di cava" e successive modifiche e
integrazioni.
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Art. 32 - Modifica degli
articoli 3 e 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela
igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni
non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni",
come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11.
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Art. 33 - Spese di funzionamento
dell'Istituto regionale Ville Venete.
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Art. 34 - Modifica della legge
regionale 28 gennaio 1986, n. 5 in relazione al contributo
all'Istituto "J. Maritain".
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Art. 35 - Contributo
straordinario all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza.
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Art. 36 - Istituzione del fondo
di rotazione per l'edilizia culturale.
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Art. 37 - Contributi per i beni
culturali.
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Art. 38 - Modifica della legge
regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative
editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di
Venezia e del Veneto".
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Art. 39 - Modifica dell'articolo
2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del
sistema di formazione professionale e organizzazione delle
politiche regionali del lavoro".
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Art. 40 - Contributi
straordinari agli enti di formazione professionale a
sovvenzione.
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Art. 41 - Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive
modificazioni "Norme in materia di sport e tempo libero".
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Art. 42 - Contributo
straordinario all'istituto "Costante Gris".
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Art. 43 - Modifica dei tempi di
applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti" come modificata dall'articolo 18 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 e dall'articolo 1 della
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7.
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Art. 44 - Modalità di
erogazione dei fondi relativi a programmi ed iniziative
comunitarie.
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Art. 45 - Nomine dei Revisori
contabili.
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Art. 46 - Abrogazioni.
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Art. 47 - Modifiche alla legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del
territorio" e successive modificazioni.
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Art. 48 - Modifica della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche" e successive modificazioni e
integrazioni.
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Art. 49 - Modifica della legge
regionale 20 luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il
triennio 1989-1991".
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Art. 50 - Partecipazione al
capitale della Aereoporto Catullo SpA di Verona.
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Art. 51 - Modifica all'articolo
108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato
dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
58.
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Art. 52 - Dichiarazione
d'urgenza.
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