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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (BUR n. 11/1995)
Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (BUR n. 11/1995) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1995)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 per finalità
di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32 bis
della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15
della legge
regionale 7 settembre 1982, n. 43 ( 1) sono determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997
nella misura indicata nella Tabella A) allegata alla presente legge.
( 2)
Art. 2 - Deleghe alle
Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega
di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della regione
delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1995,
con gli stessi criteri e modalità di cui all' articolo 6 della
legge regionale 16
gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 3 - Comandi temporanei
presso la regione di personale delle Unità locali socio sanitarie o
delle Aziende ospedaliere.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione pubblicazione)
Art. 4 - Servizio di
erogazione a tariffazione di prodotti e servizi.
1. É istituita la tariffazione per la fornitura di prodotti e
servizi regionali.
2. Rientrano tra i prodotti e i servizi di cui al comma 1, tra
l'altro:
a) prodotti informatici standard, non standard e speciali derivanti dalle
reti regionali di monitoraggio dei parametri meteo-climatologici,
agro-ecologici, niveometereologici ed ambientali del territorio
regionale;
b) perizie e progettazioni speciali nel settore della difesa del
territorio dalle valanghe e dall'erosione;
c) attività didattica di formazione e aggiornamento professionale
nel campo della tutela dell'ambiente montano;
d) pubblicazioni speciali realizzate dalla Giunta regionale ad elevato ed
innovativo contenuto tecnico-scientifico;
e) piantine forestali provenienti dai vivai gestiti dal Dipartimento per
le foreste e l'economia montana.
3. La gestione dei servizi viene effettuata dalla Giunta regionale
che redige ed aggiorna i disciplinari per la fornitura dei prodotti e dei
servizi.
4. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non
può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 5 - Oneri connessi allo
scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona,
di cui alla legge
regionale 6 luglio 1994, n. 25 "Scioglimento del Consorzio
provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona".
Art. 6 - Modifiche alla
legge regionale 18
aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura".
Art. 7 - Intervento per le
superfici coltivate a vite danneggiate da "Flavescenza dorata".
1. Ai conduttori delle superfici coltivate a vite danneggiate
dalla presenza del micoplasma denominato "Flavescenza dorata" la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare un contributo in un'unica
soluzione, fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, nella misura
prevista dalla normativa comunitaria sui programmi coordinati di
reimpianto delle viti di cui al regolamento CEE n. 458/1980 (capitolo n.
12208).
2. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non
può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 8 - Modifica all'articolo
39 della legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi
nel settore primario" e successive modificazioni e integrazioni.
(capitolo n. 12123)
Art. 9 - Interventi per
favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende
danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 11 – Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 66
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati.
Art. 12 - Modifica
dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale".
Art. 13 - Intervento regionale
per i nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana. Modifiche
alle leggi regionali 30
novembre 1982, n. 53 e 1 dicembre 1989, n. 50.
Art. 14 - Partecipazione
regionale alla promozione e costituzione di Business Innovation Center
(BIC) per il tramite della società Veneto Innovazione SpA.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 15 - Scioglimento del
consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona industriale
di Venezia-Marghera.
1. Il Consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della
zona industriale di Venezia-Marghera istituito con la legge 2 marzo 1963,
n. 397 è sciolto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore a
cui sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
il quale provvederà alla liquidazione delle attività e dei
rapporti giuridici del Consorzio stesso.
Art. 16 - Contributi agli enti
locali per interventi di metanizzazione.
1. Al fine di incentivare l'estensione e la razionalizzazione
della rete di metanizzazione, la Giunta regionale è autorizzata ad
elevare di lire 1.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario
1995, il limite d'impegno di cui alla legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2
"Contributi finanziari ai comuni per interventi di metanizzazione nel
Veneto", relativo a contributi decennali per mutui contratti dagli enti
locali presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e
gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali
(capitolo n. 22126).
Art. 17 - Interventi in favore
di strutture fieristiche.
1. I contributi di cui alla articolo 5 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del
bilancio di previsione 1994", possono essere erogati per le opere, di cui
al comma 1 del medesimo articolo, anche se in corso di realizzazione o
completate alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 settembre 1994, n.
58 , purché iniziate nel 1994. ( 13)
Art. 18 - Contributi all'ente
Padova Fiere.
Art. 19 - Modifica
dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
"Organizzazione turistica della regione" e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 22 - Interventi in
materia di tutela dei consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3
"Interventi in materia di tutela dei consumatori".
1. Nell'esercizio 1995, in deroga a quanto disposto dal primo
comma dell' articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 ,
la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande
relative agli anni 1992-1994, non finanziate nell'anno di riferimento a
condizione che siano state presentate entro la data di scadenza della
legge medesima (capitolo n. 32050).
Art. 23 - Modifica alla
legge regionale 14
settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a salvaguardia
dell'occupazione nel settore del commercio."
Art. 24 - Contributo
straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici adibiti al culto.
1. Nell'ambito delle finalità
di cui alla legge
regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di
urbanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a concedere
contributi per l'anno 1995, per l'ammontare di lire 3.000 milioni, per
gli interventi previsti dall'articolo 3 della medesima legge ivi compresa
la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici
adibiti al culto (capitolo n. 43050).
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati prioritariamente
per il finanziamento delle domande già presentate alla Regione
secondo le modalità e nei termini di cui all' articolo 2 della
legge regionale 20
agosto 1987, n. 44 , e dall' articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20
non finanziate in precedenti riparti e per la realizzazione di interventi
cofinanziati dalla Comunità Europea tenendo conto anche del bando di
cui alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'11 ottobre
1994 (94/c 283/07).
3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di
presentazione delle domande di cui all' articolo 2 della
medesima legge
regionale 20 agosto 1987, n. 44 è stabilito in trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25 - Opere di
viabilità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
2. La somma indicata al comma 1 è utilizzata per gli
interventi sulle strade statali, strade provinciali, per gli interventi
di competenza comunale e per le piste ciclabili. La Giunta regionale,
nell'ambito dei programmi complessivi già approvati per il triennio
1992-1994, individua gli interventi prioritari per il 1995 secondo i
criteri della pronta cantierabilità degli interventi e sulla base
dell'accertato cofinanziamento delle opere mediante gli accordi di
programma con gli enti locali e con l'ANAS, sentita la competente
commissione consiliare e ripartisce le relative somme con proprio
provvedimento, riservando agli interventi relativi alle piste ciclabili
una quota non inferiore al 10 per cento della spesa autorizzata.
2 bis. Per quanto riguarda gli accordi di programma e le
convenzioni con le Province e con l'A.N.A.S., la Giunta regionale è
autorizzata a utilizzare la somma di cui al comma 1 con le modalità
previste al comma 2 anche per programmi approvati successivamente al
triennio 1992-1994. ( 19)
Art. 26 - Contributo
straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo per la
realizzazione di opere di viabilità.
Art. 27 - Contributo
straordinario per il completamento del progetto FIO 1989 n. 182.
Art. 28 - Acquisizione di
pareri.
Art. 29 - Proroga degli
effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7
"Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia
nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle
foci dei fiumi Adige e Brenta".
1. Al fine di assicurare la salvaguardia delle condizioni di
igiene e tutela della salute pubblica dai danni derivanti
dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta l'intervento
regionale previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7
è autorizzato anche per il triennio 1995-1997 (capitolo n. 53042).
Art. 30 - Contributo
straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
Art. 31 - Modifica della
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di
cava" e successive modifiche e integrazioni.
"- Castelcucco;
- Possagno."
Art. 32 - Modifica degli
articoli 3 e 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
"Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a
radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni", come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
.
Art. 33 - Spese di
funzionamento dell'Istituto regionale Ville Venete.
1. Per l'esercizio finanziario 1995, il limite di cui all' articolo 17, lettera
b) della legge
regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il
funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV)" è
elevato al 20 per cento.
Art. 34 - Modifica della
legge regionale 28
gennaio 1986, n. 5 in relazione al contributo all'Istituto "J.
Maritain".
Art. 35 - Contributo
straordinario all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza.
2. L'importo complessivo del contributo di cui al comma 1 e di
altri contributi regionali erogati e riferiti all'anno 1994, non può
complessivamente superare il 50 per cento delle spese sostenute dalla
medesima Associazione nel corso del 1994.
3. Il contributo è erogato su rendicontazione delle spese
sostenute.
Art. 36 - Istituzione del
fondo di rotazione per l'edilizia culturale.
1. In armonia con i principi e le
disposizioni di cui alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 50,
8 agosto 1984, n.
63, 15 gennaio
1985, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di
favorire gli interventi riguardanti le strutture di conservazione dei
beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e
agli archivi, è istituito il "Fondo di rotazione per l'edilizia
culturale" (capitolo n. 70178) per la concessione di contributi in conto
capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi
per la durata massima di dieci anni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del
dirigente della struttura competente ad enti locali, ad altri soggetti
pubblici, nonché a soggetti riconosciuti come persone giuridiche
private, ai sensi della normativa vigente, purché garantiscano la
fruizione da parte del pubblico dei beni culturali, operanti tutti nel
territorio regionale, fino al cento per cento della spesa ritenuta
ammissibile, e comunque per un importo non superiore ad euro 258.000,00.
( 29)
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni
anno, per quote costanti in relazione all'importo complessivo assegnato,
a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la
concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine
stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione
della somma già erogata, nonché il divieto per un biennio di
concedere contributi regionali a favore dello stesso soggetto.
5. A partire dall'esercizio finanziario 1996 nel capitolo n. 70178
confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi
secondo le modalità previste dal comma 4.
Art. 37 - Contributi per i
beni culturali.
Art. 38 - Modifica della
legge regionale 15
gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti
la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto".
Art. 39 - Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
"Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione
delle politiche regionali del lavoro".
Art. 40 - Contributi
straordinari agli enti di formazione professionale a sovvenzione.
Art. 41 - Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e
successive modificazioni "Norme in materia di sport e tempo libero".
Art. 42 - Contributo
straordinario all'istituto "Costante Gris".
1. Nell'ambito delle iniziative individuate dall' articolo 2, comma 1,
lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 a
favore dell'impiantistica sportiva, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni
all'istituto "Costante Gris" di Mogliano per la realizzazione di una
struttura da destinare ad attività idroterapica e natatoria a favore
dei disabili (capitolo n. 73008).
1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed
omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in
materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 ,
come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 ,
e dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 ,
si applica a partire dal 1° gennaio 1996 (locuzione coinvolta da
rinvio governativo, per la quale non può farsi luogo a promulgazione
e pubblicazione).
2. La Giunta regionale finanzia uno studio per la verifica dei
danni determinati dai campi elettromagnetici così come previsto
dalla risoluzione n. 76 del 1993 del Consiglio regionale del Veneto.
Art. 44 - Modalità di
erogazione dei fondi relativi a programmi ed iniziative comunitarie.
1. Al fine di rispettare le direttive della deliberazione CIPE del
30 dicembre 1992, in materia di miglior utilizzo dei fondi CE e della
normativa CE sulle modalità di erogazione dei fondi a finalità
strutturale (articolo 21, quinto paragrafo regolamento CE n. 2082/1993)
è consentita l'erogazione di anticipi del cofinanziamento
comunitario, nazionale e regionale, ove non diversamente disposto da
normativa di settore, complessivamente fino al 40 per cento della quota
annuale di contributo pubblico dell'intervento ammesso al beneficio del
programma o iniziativa CE, su presentazione di garanzia fidejussoria per
i beneficiari privati.
2. Ulteriori anticipi, fino al 90 per cento dell'importo della
quota annuale del contributo pubblico, sono erogati, previa richiesta del
beneficiario, per stati d'avanzamento e verifica del responsabile del
dipartimento competente, anche in relazione all'avvenuta utilizzazione
della metà del precedente anticipo.
3. L'erogazione del saldo finale è subordinata alla completa
realizzazione dell'intervento e la presentazione del rendiconto finale di
tutte le spese sostenute accompagnato da una relazione conclusiva.
4. L'erogazione iniziale, può essere elevata fino al 100 per
cento dell'ammontare del contributo pubblico previsto qualora venga posto
in essere un rapporto convenzionale con un intermediario bancario, al
quale abbia aderito il beneficiario del contributo, in forza del quale
l'istituto bancario si faccia garante della immediata restituzione alla
regione, in tutto o in parte, del contributo erogato qualora questa
dovesse revocare in tutto o in parte lo stesso.
5. La Giunta regionale, con le deliberazioni attuative dei
programmi di interventi comunitari, detta disposizioni di esecuzione del
presente articolo
Art. 45 - Nomine dei
Revisori contabili.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 46 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le leggi regionali
di cui all' elenco B
allegato alla presente legge.
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di
spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Art. 47 - Modifiche alla
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e
successive modificazioni.
Art. 48 - Modifica della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 49 - Modifica della
legge regionale 20
luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il triennio
1989-1991".
Art. 50 - Partecipazione al
capitale della Aereoporto Catullo SpA di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il
tramite della Veneto Sviluppo SpA una partecipazione azionaria al
capitale della Aeroporto Catullo SpA di Verona Villafranca per un importo
non superiore a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).
Art. 52 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con effetto dal
1° gennaio 1995.
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA
REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)
TABELLA A (OMESSA)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA
REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)
Note
( 22) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 32) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 36) Comma modificato da comma
1 art. 28 legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 che per rimediare ad un errore
materiale ha mutato la dizione originaria «quarto comma» con la
dizione corretta «quinto comma».
SOMMARIO
-
Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
(BUR n. 11/1995)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
1995)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Deleghe alle
Province.
-
Art. 3 - Comandi temporanei
presso la regione di personale delle Unità locali socio
sanitarie o delle Aziende ospedaliere.
-
Art. 4 - Servizio di erogazione a
tariffazione di prodotti e servizi.
-
Art. 5 - Oneri connessi allo
scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di
Verona, di cui alla legge regionale 6 luglio 1994, n.
25 "Scioglimento del Consorzio provinciale per
l'ortofrutticoltura di Verona".
-
Art. 6 - Modifiche alla
legge
regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo
sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
-
Art. 7 - Intervento per le
superfici coltivate a vite danneggiate da "Flavescenza dorata".
-
Art. 8 - Modifica all'articolo 39
della legge regionale 31 ottobre 1980, n.
88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e
successive modificazioni e integrazioni.
-
Art. 9 - Interventi per favorire
la ripresa dell'attività produttiva delle aziende danneggiate
da eccezionali avversità atmosferiche.
-
Art. 10 - Modifica dell'articolo
7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n.
85 "Interventi per lo sviluppo della proprietà
diretto-coltivatrice" come da ultimo modificata dalla legge regionale 14
settembre 1994, n. 42 .
-
Art. 11 – Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n.
66 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati.
-
Art. 12 - Modifica dell'articolo
4 della legge regionale 22 giugno 1993, n.
16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo
sviluppo economico e sociale del Veneto orientale".
-
Art. 13 - Intervento regionale
per i nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana.
Modifiche alle leggi regionali 30 novembre
1982, n. 53 e 1 dicembre 1989, n. 50.
-
Art. 14 - Partecipazione
regionale alla promozione e costituzione di Business Innovation
Center (BIC) per il tramite della società Veneto Innovazione
SpA.
-
Art. 15 - Scioglimento del
consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona
industriale di Venezia-Marghera.
-
Art. 16 - Contributi agli enti
locali per interventi di metanizzazione.
-
Art. 17 - Interventi in favore di
strutture fieristiche.
-
Art. 18 - Contributi all'ente
Padova Fiere.
-
Art. 19 - Modifica dell'articolo
24 della legge regionale 16 marzo 1994, n.
13 "Organizzazione turistica della regione" e successive
modifiche e integrazioni.
-
Art. 20 - Modifica della
legge
regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le
incentivazioni di interventi di interesse turistico", e della
legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 61 .
-
Art. 21 - Modifica della
legge
regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo
di alta montagna", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1993, n.
5 .
-
Art. 22 - Interventi in materia
di tutela dei consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985,
n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori".
-
Art. 23 - Modifica alla
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a
salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio."
-
Art. 24 - Contributo
straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici adibiti al culto.
-
Art. 25 - Opere di
viabilità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale".
-
Art. 26 - Contributo
straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo per la
realizzazione di opere di viabilità.
-
Art. 27 - Contributo
straordinario per il completamento del progetto FIO 1989 n.
182.
-
Art. 28 - Acquisizione di
pareri.
-
Art. 29 - Proroga degli effetti
di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n.
7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune
di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli
stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
-
Art. 30 - Contributo
straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
-
Art. 31 - Modifica della
legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina
dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 32 - Modifica degli
articoli 3 e 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n.
29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni", come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994,
n. 11 .
-
Art. 33 - Spese di funzionamento
dell'Istituto regionale Ville Venete.
-
Art. 34 - Modifica della
legge
regionale 28 gennaio 1986, n. 5 in relazione al contributo
all'Istituto "J. Maritain".
-
Art. 35 - Contributo
straordinario all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza.
-
Art. 36 - Istituzione del fondo
di rotazione per l'edilizia culturale.
-
Art. 37 - Contributi per i beni
culturali.
-
Art. 38 - Modifica della
legge
regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative
editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di
Venezia e del Veneto".
-
Art. 39 - Modifica dell'articolo
2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n.
10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro".
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Art. 40 - Contributi
straordinari agli enti di formazione professionale a
sovvenzione.
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Art. 41 - Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1993, n.
12 e successive modificazioni "Norme in materia di sport e
tempo libero".
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Art. 42 - Contributo
straordinario all'istituto "Costante Gris".
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Art. 43 - Modifica dei tempi di
applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti" come modificata dall'articolo 18 della
legge
regionale 1 settembre 1993, n. 43 e dall'articolo 1 della
legge
regionale 26 gennaio 1994, n. 7 .
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Art. 44 - Modalità di
erogazione dei fondi relativi a programmi ed iniziative
comunitarie.
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Art. 45 - Nomine dei Revisori
contabili.
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Art. 46 - Abrogazioni.
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Art. 47 - Modifiche alla
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso
del territorio" e successive modificazioni.
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Art. 48 - Modifica della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 49 - Modifica della
legge
regionale 20 luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il
triennio 1989-1991".
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Art. 50 - Partecipazione al
capitale della Aereoporto Catullo SpA di Verona.
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Art. 51 - Modifica all'articolo
108 della legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 , come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 14
settembre 1994, n. 58 .
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Art. 52 - Dichiarazione
d'urgenza.
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