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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 5/2000
Legge Regionale 5/2000
S O M M A R I O
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Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
(BUR n. 11/2000)
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PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
2000)
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Art. 1 - Rifinanziamenti.
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Art. 2 - Deleghe alle province -
legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4.
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Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85,
“Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto -
coltivatrice” e successive modificazioni.
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Art. 4 - Modifica e disposizioni
sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis della
legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, “Interventi per lo
sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice” e
successive modificazioni.
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Art. 5 - Disposizioni transitorie
in materia di interventi per la ricostruzione di materiale vegetale
non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’articolo
11 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6,
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
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Art. 6 - Prosecuzione del
programma di interventi per il controllo della diffusione del virus
della Sharka sulle drupacee.
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Art. 7 - Interventi per il
risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria
colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.
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Art. 8 - Modifiche della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il
sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera
agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993,
n. 49” e successive modificazioni.
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Art. 9 - Modifiche della legge
regionale 31 marzo 1992, n. 14, “Disciplina della
viabilità silvo - pastorale” e successive
modificazioni.
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Art. 10 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est.
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Art. 11 - Disciplina sulle
ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese.
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Art. 12 - Limiti dell’aiuto
alle imprese.
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Art. 13 - Modifiche della legge
regionale 28 gennaio 1997, n. 3, “Interventi regionali a
favore della qualità e dell’innovazione” e
successive modificazioni.
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Art. 14 - Modifiche della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61, “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio” e successive modificazioni.
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Art. 15 - Realizzazione dei
parcheggi d’interscambio del Primo stralcio del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale.
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[Art. 16 - Interventi per la
valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico,
etnografico e archeologico. (20)
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Art. 17 - Interventi per la
conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali
protette.
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Art. 18 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6,
“Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 19 - Modifiche della legge
regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i
veneti nel mondo” e successive modificazioni.
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[Art. 20 - Interventi per la
valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto.
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Art. 21 - Disposizioni
transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per
l’impiantistica sportiva.
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Art. 22 - Cofinanziamento delle
intese istituzionali di programma.
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Art. 23 - Relazione previsionale
e programmatica degli enti locali.
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Art. 24 - Collocamento a riposo
dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto.
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Art. 25 - Modifiche della legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi” e disposizioni
transitorie in materia di scadenze degli organi.
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Art. 26 - Contributo al Comune
di Cavallino Treporti (Venezia).
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Art. 27 - Contributi per
interventi di metanizzazione in zone montane.
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Art. 28 - Contributo
straordinario per l’allestimento del nuovo Museo
Marciano.
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Art. 29 - Disposizioni per gli
amministratori degli enti parco.
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Art. 30 - Modifiche della legge
regionale 8 settembre 1997, n. 36, “Norme per
l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e
successive modificazioni.
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Art. 31 - Proroga dei termini
previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9 agosto
1999, n. 37, “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel
Veneto”.
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Art. 32 - Modifiche della legge
regionale 6 settembre 1993, n. 48, “Interventi per
finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive
modificazioni.
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Art. 33 - Parco scientifico
tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova).
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Art. 34 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44, “Norme per la disciplina dell’attività di
cava” e successive modificazioni.
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Art. 35 - Interventi per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
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Art. 36 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33,
“Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora
legnosa indigena nel Veneto”.
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Art. 37 - Adeguamenti ai
programmi di intervento nelle zone collinari e montane.
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Art. 38 - Programma di
interventi strutturali nel settore zootecnico per
l’adeguamento alla normativa comunitaria delle condizioni
igienico – sanitarie negli allevamenti bovini da latte.
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Art. 39 - Interventi per la
tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole
venete.
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Art. 40 - Modifiche della legge
regionale 7 marzo 1985, n. 25, “Norme per l’erogazione
di sussidi ad allevatori singoli o associati in casi
particolarmente gravi di perdita di animali per morte o
disgrazia”.
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Art. 41 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13,
“Organizzazione turistica della Regione” come da ultimo
modificato dall’articolo 29 della legge regionale 12
settembre 1997, (38) n. 37.
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Art. 42 - Modifiche della legge
regionale 27 febbraio 1990, n. 17, “Norme per
l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza
regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798
“Nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia””.
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Art. 43 - Modifica
dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e
successive modificazioni.
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Art. 44 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “
Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di
interesse turistico”.
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Art. 45 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n.
35, “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori
agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura”.
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Art. 46 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n.
31, “Norme in materia di politiche attive del lavoro,
formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”.
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Art. 47 - Contributo al Comune
di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso
ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39,
“Interventi per i mercati all’ingrosso”.
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Art. 48 - Contributi
all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV).
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Art. 49 - Contributo alla
società Terme di Recoaro S.p.A..(45)
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Art. 50 - Modifiche della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12, “Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e
successive modificazioni.
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Art. 51 - Acquisizione di quote
di capitale dell’Interporto di Venezia S.p.A..
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Art. 52 - Modifiche della legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40, “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e
successive modificazioni e abrogazione dell’articolo 38 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
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Art. 53 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n.
54, “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei
Sinti”.
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Art. 54 - Contributo per la
realizzazione del Museo della Medicina a Padova.
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Art. 55 - Catalogo delle opere
d’arte trafugate nel Veneto.
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Art. 56 - Disciplina transitoria
in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali.
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Art. 57 - Interventi regionali
per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche
nei Balcani.
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Art. 58 - Partecipazione e
tutela dei diritti dei cittadini.
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Art. 59 - Modifiche della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25, “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale”.
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Art. 60 - Disposizioni in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
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Art. 61 - Disposizioni in
materia di coltivazioni agricole.
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Art. 62 - Disposizioni
urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici.
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Art. 63 - Piani coordinati per
gli insediamenti produttivi.
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Art. 64 - Modifica della legge
regionale 13 aprile 1995, n. 21, “Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi educativo-didattici” e
successive modificazioni.
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Art. 65 - Disposizioni in favore
delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.
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Art. 66 - Modifica della legge
regionale 2 aprile 1985, n. 31, “Norme e interventi per
agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere
effettivo il diritto allo studio” e successive
modificazioni.
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Art. 67 - Conteggio del
nascituro nelle graduatorie regionali. (55)
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Art. 68 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10,
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
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Art. 69 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32,
“Disciplina degli interventi regionali per i servizi
educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi
innovativi”.
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Art. 70 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n.
28, “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti
assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie
assistenziali” e successive modificazioni.
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Art. 71 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31,
“Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle
famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e
successive modificazioni.
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Art. 72 - Modifiche della legge
regionale 9 giugno 1975, n. 72, “Interventi regionali per la
realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a
favore delle persone anziane” e successive modificazioni ed
abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 9
settembre 1999, n. 46.
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Art. 73 - Persone ospitate nelle
strutture intermedie dell’area psichiatrica.
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Art. 74 - Contributo
straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del
250° anniversario della nascita di Antonio Salieri.
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Art. 75 - Contributo
straordinario al comune di Portogruaro.
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Art. 76 - Concorsi per
particolari figure professionali.
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Art. 77 - Contributo per la
ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione.
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Art. 78 - Informazione
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.
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Art. 79 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10,
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei
canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
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Art. 80 – Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 41, “Contributi a favore dei
cittadini in condizione di disagio economico per le spese di
riscaldamento domestico”.
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Art. 81 - Modifica
dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1,
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione”.
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Art. 82 - Modifica
dell’articolo 9 della legge
regionale 8 agosto 1997, n. 31, “Disposizioni in tema di
ordinamento del personale regionale”.
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Art. 83 - Interventi per la
qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina.
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Art. 84 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
38, “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, “Norme per lo sviluppo delle attività economiche
e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia
Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe”
”.
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Art. 85 - Disposizioni
transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni
comunali.
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Art. 86 - Iniziativa per la
costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed
il coordinamento di attività di interesse comune.
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Art. 87 - Modifiche della legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18, “Interventi in favore delle
imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di
Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19 e successive modificazioni”.
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Art. 88 – Interventi a
favore dell’abitato di Gosaldo (Belluno).
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Art. 89 – Contributo
straordinario al Banco alimentare – Comitato del Veneto.
(67)
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Art. 90 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8,
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
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Art. 91 – Interventi di
completamento di impianti sportivi comunali.
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Art. 92 – Contributi
straordinari a favore di interventi per l’edilizia
scolastica.
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Art. 93 – Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16,
“Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida
alpina”.
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Art. 94 – Contributo
straordinario al comune di Verona.
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Art. 95 – Contributo
straordinario alla provincia di Belluno.
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Art. 96 – Contributo
straordinario al comune di Chiuppano (Vi).
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Art. 97 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27,
“Realizzazione di un autodromo nella Regione
Veneto”.
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Art. 98 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
modificata dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 43,
“Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti”.
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Art. 99 - Contributo
straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese
Tartaro-Tione.
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Art. 100 - Modifiche della legge
regionale 27 gennaio 1999, n. 5, “Contributi per il sostegno,
la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
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Art. 101 – Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40, “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 102 - Modifica della legge
regionale 3 febbraio 1996, n. 5, “Piano Socio-Sanitario
regionale per il triennio 1996-1998”.
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Art. 103 - Disposizioni in
materia di piste ciclabili.
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Art. 104 – Contributo
straordinario al comune di Lonigo (Vi).
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Art. 105 - Dichiarazione
d’urgenza.
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