Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA
REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega
di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione
delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l’anno
2000, con gli stessi criteri e modalità di cui all’
articolo 6 della
legge regionale 16
gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 ,
“Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto -
coltivatrice” e successive modificazioni.
Art. 4 - Modifica e
disposizioni sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis
della legge
regionale 5 novembre 1979, n. 85 , “Interventi per lo sviluppo
della proprietà diretto - coltivatrice” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie in materia di interventi per la ricostruzione di materiale
vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui
all’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ,
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)”.
1. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 500
milioni (capitolo n. 12210) per la prosecuzione del programma di
intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato
dalla flavescenza dorata di cui all’
articolo 11, comma 1,
lettere a), b) e d), della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
Art. 6 - Prosecuzione del
programma di interventi per il controllo della diffusione del virus della
Sharka sulle drupacee.
1. Per contenere la diffusione del virus della Sharka sulle
drupacee ed in particolare sul pesco, la Giunta regionale, in
prosecuzione di quanto previsto dall’
articolo 12 della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 6 , adotta un programma triennale di interventi
comprendente le seguenti azioni:
a) ispezioni di vivai e fonti di approvvigionamento di materiale di
moltiplicazione;
b) ispezioni in aziende nelle zone interessate dalla presenza di focolai
di infezione;
c) analisi di laboratorio;
d) acquisizione di collaborazioni per controlli in campo;
e) sperimentazione e divulgazione.
2. Per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 300
milioni (capitolo n. 12539).
Art. 7 - Interventi per il
risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria
colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.
1. Al fine di proseguire nel risanamento delle aree frutticole
situate in zone soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di
Sharka e di Erwinia amylovora, la Giunta regionale è autorizzata per
l’anno 2000 a concedere interventi contributivi con le
modalità ed entro i limiti previsti dalla legge 1° luglio 1997,
n. 206 e dalla legge 17 agosto 1999, n. 307, “Disposizioni in
materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore
delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale
gravità” per l’importo di lire 6.000 milioni (capitolo
n. 12586).
Art. 8 - Modifiche della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il sostegno dei soci
fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta,
di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell’articolo 1
della legge
regionale 9 novembre 1993, n. 49 ” e successive
modificazioni.
Art. 9 - Modifiche della
legge regionale 31
marzo 1992, n. 14 , “Disciplina della viabilità silvo -
pastorale” e successive modificazioni.
Art. 10 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e favorire, mediante
studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza
dei caratteri e delle trasformazioni della realtà culturale, civile,
economica e sociale del Veneto, è autorizzata a partecipare alla
Fondazione Nord Est, con sede a Venezia, per l’importo di lire 150
milioni per l’anno 2000 (capitolo n. 20516).
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni
con la Fondazione per la predisposizione e lo svolgimento di particolari
programmi o progetti di attività, studi e ricerche.
Art. 11 - Disciplina sulle
ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese.
1. In ogni intervento di sostegno
pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni.
2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente
normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce idonee modalità
di controllo, anche a campione, del rispetto da parte dei beneficiari
delle regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione e
in particolar modo quelle previste dalla regola
de minimis, di cui
alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E.
n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, ove applicata,
nonché le disposizioni sul cumulo degli aiuti.
3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1
e 2, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi
irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al
richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale,
purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei
benefici concessi. Nel caso il beneficio sia già stato erogato
interamente o parzialmente, viene applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo del
cinque per cento (
8) ad un
massimo di due volte l’importo del beneficio fruito (upb di entrata
E0045 “Altre sanzioni amministrative”). Non viene applicata
sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia.
(
9)
4. La revoca dei benefici è disposta anche qualora i beni
acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei
cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che
abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento
secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è
autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della
revoca con conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5.
(
10)
5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia
tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del
provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. (
11)
6. Gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui al comma 5
decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio
economico. (
12)
6 bis. omissis (
13)
6 ter. È consentito, a fronte di idonea garanzia
fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione,
nonché della sanzione, qualora l’importo complessivo sia
superiore ad euro 3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto
nel provvedimento di revoca. In caso di pagamento rateale della sanzione
non si applica quanto previsto dal comma 6 bis. (
14)
Art. 12 - Limiti
dell’aiuto alle imprese.
1. L'ammontare dei benefici concessi ad
una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a
valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla
Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni
comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto
dalla regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001.
2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa
legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio
provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento
(CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi
i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità,
una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali,
regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica
la predetta regola de minimis. (
15)
Art. 13 - Modifiche della
legge regionale 28
gennaio 1997, n. 3 , “Interventi regionali a favore della
qualità e dell’innovazione” e successive
modificazioni.
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , “Norme per l’assetto e l’uso
del territorio” e successive modificazioni.
Art. 15 - Realizzazione dei
parcheggi d’interscambio del Primo stralcio del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale.
1. La Giunta regionale adotta un piano triennale di interventi per
la realizzazione dei parcheggi scambiatori previsti dal progetto di primo
stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale per complessivi
52.000 milioni di lire, di cui lire 25.000 milioni per l’esercizio
finanziario 2000, lire 17.000 milioni per l’esercizio finanziario
2001 e lire 10.000 milioni per l’esercizio finanziario 2002
(capitolo n. 45787).
[Art. 16 - Interventi per la
valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico
e archeologico. (20)
1. La Giunta regionale, nell’ambito di un progetto
complessivo dalla stessa appositamente predisposto al fine di tutelare e
valorizzare il patrimonio storico, artistico, etnografico e archeologico,
è autorizzata ad erogare specifici contributi ai comuni interessati
per interventi di conservazione e valorizzazione, nonché per la
dotazione di servizi ed attrezzature connesse alla corretta gestione dei
siti.
2. Contestualmente all’approvazione del progetto
di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce criteri e modalità
per l’erogazione dei contributi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 2.000
milioni (capitolo 70244). ]
Art. 17 - Interventi per la
conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette.
1. Ai fini della conservazione della natura e della valorizzazione
dei parchi e delle riserve naturali regionali istituite ai sensi della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , nonché di quelle di istituzione statale
trasferite alla Regione e gestite, ai sensi della
legge regionale 5 settembre 1997, n.
35 dall’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agroalimentare Veneto Agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata
ad erogare agli enti gestori appositi contributi nell’anno 2000 per
l’importo di lire 2.000 milioni (capitolo n. 51026).
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 ,
“Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali” e successive modificazioni.
Art. 19 - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti nel
mondo” e successive modificazioni.
[Art. 20 - Interventi per la valorizzazione
del patrimonio degli organi musicali del Veneto. (23)
1. In armonia con i principi generali della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 , e dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , e
in attuazione di quanto disposto dall’articolo 152, comma 3,
lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel
quadro dell’intesa tra la Giunta regionale e la Provincia
Ecclesiastica veneta del 15 ottobre 1994, la Regione del Veneto concorre
alla conoscenza, salvaguardia, restauro, manutenzione straordinaria e
valorizzazione del patrimonio degli organi musicali aventi valenza
storico - artistica presenti sul proprio territorio di proprietà
ecclesiastica, religiosa o di altri soggetti che ne garantiscano un uso
pubblico.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire,
d’intesa con i competenti organismi statali ed ecclesiastici, le
modalità di intervento ed i termini del concorso finanziario.
3. Per le preliminari attività di ricognizione e
catalogazione, propedeutiche agli interventi di cui al comma 1, è
autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 200 milioni (capitolo
n. 70242). ]
Art. 21 - Disposizioni
transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per
l’impiantistica sportiva.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
relativi a contributi concessi ai sensi dell’
articolo 13 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 20 , il termine ultimo per la presentazione della
deliberazione con la quale il soggetto beneficiario ha approvato gli atti
di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare
esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31
dicembre 2000.
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.
3. In caso di decadenza dal contributo, la struttura regionale
competente, ove le opere oggetto della agevolazione regionale siano state
parzialmente eseguite, chiede all’ente beneficiario la
rendicontazione relativa alla quota parte erogata, secondo la proporzione
fissata in sede di assegnazione del contributo. Detta rendicontazione
può essere costituita da una dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’ente beneficiario, attestante che le opere nel
frattempo realizzate sono funzionali e regolarmente eseguite e che il
costo sostenuto per le stesse è tale da comportare il contributo
già liquidato. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data
di richiesta da parte della struttura regionale competente, o che
risultino liquidati in eccesso rispetto a quanto consentito in rapporto
all’ammontare delle opere eseguite, devono essere rimborsati
dall’ente beneficiario.
Art. 22 - Cofinanziamento
delle intese istituzionali di programma.
1. La Regione concorre alla
realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di
programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante
l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è
autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183
“Finanziamento intese istituzionali di programma e patti
territoriali). (
24)
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 concorre al finanziamento
degli interventi individuati dagli accordi di programma quadro, attuativi
dell’intesa istituzionale di programma, per la parte che non trova
copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte da specifiche leggi di
settore.
3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni relative agli
accordi di programma quadro di cui al comma 2, sentite le commissioni
consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi inutilmente i quali
si prescinde dal medesimo.
4. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo istituito ai
sensi del presente articolo è stabilito in lire 30.000 milioni.
Art. 23 - Relazione
previsionale e programmatica degli enti locali.
1. La Giunta regionale, d’intesa con le associazioni
regionali degli enti locali, stabilisce i criteri per la comunicazione
alla Regione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.
2. Al fine di razionalizzare i relativi flussi informativi, la
Regione provvede a predisporre ed inviare agli enti locali un supporto
informatico per permettere la gestione informatizzata delle procedure
relative alla predisposizione, raccolta, elaborazione e consultazione
delle in
formazioni contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche degli
enti locali stessi, sulla base degli schemi individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326.
Art. 24 - Collocamento a
riposo dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto.
1. Ai dirigenti a tempo indeterminato che, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, presentano istanza, non oltre il 30
giugno 2000, per essere collocati a riposo entro il 1° gennaio 2001,
è corrisposta una indennità aggiuntiva, una tantum, pari a
dodici mensilità dello stipendio tabellare,
dell’indennità integrativa speciale, della retribuzione
individuale di anzianità e del maturato economico ex seconda
qualifica dirigenziale se in godimento, con esclusione della retribuzione
di posizione e di risultato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a coloro che,
entro il 31 dicembre 1999, hanno maturato i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità e non devono essere collocati d’ufficio
a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto unitamente
alla indennità premio di fine servizio e, in ogni caso, non è
riconosciuto in qualunque ipotesi di mancato o impossibilitato
collocamento a riposo nel periodo di cui al comma 1.
4. Per i dirigenti a tempo indeterminato che ricoprono
l’incarico di segretario regionale, dirigente regionale e figure
equiparate ai sensi della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 per
i quali è previsto il trattamento economico omnicomprensivo,
l’indennità aggiuntiva è calcolata con le stesse
modalità e sulle stesse voci economiche di cui al comma 1, con
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per
l’area dirigenziale.
5. La dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui
all’
articolo 31, comma 3, della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
è ridotta in misura pari al numero dei dirigenti che conseguono il
beneficio previsto dai commi precedenti. Alla conseguente ricognizione
provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1.
Art. 25 - Modifiche della
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi” e disposizioni transitorie in materia di scadenze
degli organi.
a) il comma 4 è così sostituito:
Art. 26 - Contributo al
Comune di Cavallino Treporti (Venezia).
1. La Regione concorre alle spese di avvio del Comune di Cavallino
Treporti, istituito con la
legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 ,
mediante la concessione di un contributo in conto capitale a rimborso in
quote annuali costanti, senza oneri per interessi, per la durata massima
di dieci anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino al cento
per cento della spesa in conto capitale sostenuta dal Comune e per un
importo massimo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 3492).
3. Il rimborso del contributo avviene entro il 31 dicembre di ogni
anno per quote costanti a decorrere dall’anno successivo a quello
in cui è avvenuta la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento di una sola quota entro il termine
stabilito comporta la revoca dell’intero contributo.
Art. 27 - Contributi per
interventi di metanizzazione in zone montane.
1. In attuazione della
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 ,
recante disposizioni per le zone montane, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere per l’anno 2000 contributi fino
all’importo complessivo di lire 1.000 milioni per la realizzazione
di reti di metanizzazione in zone montane con priorità per aree di
particolare interesse turistico ambientale (capitolo n. 22620).
2. La Giunta regionale provvede a fissare i criteri per
l’erogazione del contributo, finanziando i comuni aventi il
più alto valore del parametro climatico gradi giorno di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 28 - Contributo
straordinario per l’allestimento del nuovo Museo Marciano.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla
Procuratoria di San Marco per l’anno 2000 un contributo di lire 250
milioni per l’allestimento e le attrezzature del nuovo Museo
Marciano (capitolo n. 70246).
Art. 29 - Disposizioni per
gli amministratori degli enti parco.
1. Agli amministratori locali che sono nominati nel consiglio o
nel comitato esecutivo degli enti parco istituiti con le leggi regionali
10 ottobre 1989, n.
38,
30 gennaio
1990, n. 12,
28
gennaio 1991, n. 8 e
8 settembre 1997, n. 36, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265,
“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” in
materia di permessi per assenze dal servizio. Il relativo onere è a
carico dell’ente parco.
2. Gli enti parco possono assicurare i propri amministratori
contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
3. Gli enti parco applicano ai consiglieri ed ai direttori degli
enti medesimi le disposizioni concernenti il patrocinio legale di cui
all’
articolo 89 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni, per fatti o atti connessi
all’espletamento del loro mandato.
Art. 30 - Modifiche della
legge regionale 8
settembre 1997, n. 36 , “Norme per l’istituzione del
Parco regionale del Delta del Po” e successive modificazioni.
“c bis) il Direttore”.
Art. 31 - Proroga dei
termini previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ,
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
Art. 32 - Modifiche della
legge regionale 6
settembre 1993, n. 48 , “Interventi per finanziamenti agevolati
alle imprese artigiane” e successive modificazioni.
Art. 33 - Parco scientifico
tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova).
1. Le somme già assegnate all’ESAV, ai sensi
dell’
articolo 6 della
legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 ,
sono utilizzate dall’azienda regionale Veneto Agricoltura, con le
modalità e secondo le direttive ed i programmi approvati dalla
Giunta regionale, per favorire lo sviluppo del parco scientifico
tecnologico Agripolis di Legnaro, realizzando investimenti nel campo
informativo e creando strutture di studio e di ricerca.
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ,
“Norme per la disciplina dell’attività di cava” e
successive modificazioni.
Art. 35 - Interventi per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli.
1. Al fine di dare continuità e compiutezza all’opera
di adeguamento tecnologico e strutturale nel settore agroindustriale, la
Giunta regionale può concedere un contributo alle iniziative di
miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell’
articolo 29 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 e del Regolamento (CE) n. 951/97, anche per
quelle che nel corso del periodo di programmazione comunitaria 1994-1999
hanno intrapreso o realizzato le iniziative previste nei progetti.
2. Le istanze che beneficiano del contributo di cui al comma 1
sono quelle presentate per i settori di intervento previsti dalla
decisione della Commissione europea del 2 ottobre 1996 e soggiacciono
alle prescrizioni, ai vincoli e alle compatibilità dalla medesima
fissati, nonché a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite
massimo del quaranta per cento della spesa ammessa.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è
autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 5.000 milioni
(capitolo n. 11480).
5. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della
Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 36 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 ,
“Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa
indigena nel Veneto”.
Art. 37 - Adeguamenti ai
programmi di intervento nelle zone collinari e montane.
Art. 38 - Programma di
interventi strutturali nel settore zootecnico per l’adeguamento
alla normativa comunitaria delle condizioni igienico – sanitarie
negli allevamenti bovini da latte.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 2 dicembre 1998, n. 423, “Interventi strutturali e
urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico” ad
integrazione degli interventi ivi previsti, la Giunta regionale può
concedere aiuti per favorire l’adeguamento alla normativa
comunitaria in materia igienico - sanitaria delle strutture ed
attrezzature di produzione del latte.
2. Sono ammissibili interventi per l’adeguamento delle
superfici a disposizione degli animali, per la ristrutturazione completa
o parziale della sala di mungitura e dei locali annessi, per
l’installazione dei nuovi impianti di mungitura e di
refrigerazione, per la realizzazione di impianti per l’erogazione
di acqua potabile e dispositivi per l’agevole lavaggio, la pulizia,
la disinfezione e la depurazione, nonché per la modifica dei locali
per l’igiene e la pulizia del personale di stalla.
3. Per l’attuazione del programma di cui ai commi 1 e 2,
è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11602).
4. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della
Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Art. 39 - Interventi per la
tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole
venete.
1. La Giunta regionale, al fine di combattere la diffusione di
organismi geneticamente modificati, è autorizzata a finanziare
l’Istituto di genetica e sperimentazione agraria Nazareno
Strampelli di Lonigo per la realizzazione di un progetto triennale per la
conservazione e il mantenimento del germoplasma e della biodiversità
originale del Veneto nelle popolazioni locali di mais e frumento tenero.
2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato
dall’Istituto Nazareno Strampelli di Lonigo in collaborazione con
l’azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo modalità
stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il progetto di cui al presente articolo è finanziato per
l’importo complessivo di lire 500 milioni nel triennio 2000-2003;
per l’anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni
(capitolo n. 13116).
Art. 40 - Modifiche della
legge regionale 7
marzo 1985, n. 25 , “Norme per l’erogazione di sussidi ad
allevatori singoli o associati in casi particolarmente gravi di perdita
di animali per morte o disgrazia”.
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 ,
“Organizzazione turistica della Regione” come da ultimo
modificato dall’articolo 29 della legge regionale 12 settembre
1997, (38) n. 37.
Art. 42 - Modifiche della
legge regionale 27
febbraio 1990, n. 17 , “Norme per l’esercizio delle
funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della
legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia””.
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
Art. 44 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
“ Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di
interesse turistico”.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
relativi alle iniziative disciplinate dalla
legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , il
termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei
soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto
degli anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 2000.
(
42)
2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 ,
“Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura”.
Art. 46 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
“Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e
servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469”.
Art. 47 - Contributo al
Comune di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso
ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 ,
“Interventi per i mercati all’ingrosso”.
1. Il contributo, già concesso al Comune di Vicenza ai sensi
della
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 39 a valere sul capitolo 32070 del
bilancio regionale, per la realizzazione di un centro agro alimentare
nell’ambito del mercato all’ingrosso, è utilizzato per
la ristrutturazione del mercato all’ingrosso stesso.
Art. 48 - Contributi
all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV).
1. Al fine di qualificare il patrimonio immobiliare mediante
operazioni di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli immobili
e degli impianti delle sedi dell’ARPAV, è autorizzata la
concessione alla stessa di un contributo annuo di lire 1.000 milioni per
la durata di dieci anni (capitolo n. 50266).
2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta
regionale sulla base del programma complessivo degli investimenti
dell’ARPAV.
Art. 49 - Contributo alla
società Terme di Recoaro S.p.A..(45)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni
di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro S.p.A. fino
all’importo di lire 500 milioni (capitolo n. 31094).
Art. 50 - Modifiche della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione” e successive
modificazioni.
Art. 51 - Acquisizione di
quote di capitale dell’Interporto di Venezia S.p.A..
1. La Giunta regionale
nell’ambito del mandato già conferito alla "Veneto Sviluppo
S.p.A." con l’
articolo 9 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale
sociale della Società Idrovie S.p.A., finalizzate
all’acquisizione della Società ‘Interporto di Venezia
S.p.A.’ fino all’importo di lire 1.800 milioni (capitolo n.
20004) . (
47)
Art. 52 - Modifiche della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni
e abrogazione dell’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
.
1. Il comma 1 dell’
articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
è così sostituito:
omissis (
48)
2. Dopo l’
articolo 55 bis della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
è inserito il seguente articolo 55 ter:
omissis (
49)
3. L’articolo 38 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 ,
è abrogato.
4. Le ditte già autorizzate all’imbottigliamento di
acque di sorgente per proseguire nella produzione devono presentare alla
Giunta regionale domanda di concessione di coltivazione entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai titolari di concessioni sospese esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge l’aumento del canone di
concessione conseguente a quanto previsto al comma 1, si applica per
l’anno 2000 nella misura del cinquanta per cento.
Art. 53 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 ,
“Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”.
Art. 54 - Contributo per la
realizzazione del Museo della Medicina a Padova.
1. Al fine di portare a compimento il Museo della Medicina
all’interno dello stabile, sito in Via San Francesco, di
proprietà della provincia di Padova, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere per l’esercizio 2000 un contributo alla
provincia di Padova di lire 2.000 milioni (capitolo n. 70250).
Art. 55 - Catalogo delle
opere d’arte trafugate nel Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a curare la
pubblicazione di un catalogo delle opere d’arte di particolare
pregio trafugate a soggetti pubblici e privati compresi gli enti
religiosi, a decorrere dall’1 gennaio 1990 nel Veneto.
2. Il catalogo di cui al comma 1, contiene la riproduzione
fotografica o, in mancanza, la descrizione puntuale delle opere
d’arte.
3. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata
per l’anno 2000 la spesa di lire 150 milioni (capitolo n. 70254).
Art. 56 - Disciplina
transitoria in materia di assegno vitalizio dei consiglieri
regionali.
1. In deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e
dalla
legge
regionale 18 dicembre 1993, n. 55 , e successive modificazioni ed
integrazioni, relativamente ai consiglieri regionali che sono subentrati
nel mandato nel corso della sesta legislatura, fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, per effetto di provvedimenti
giurisdizionali o di disposizioni legislative di interpretazione
autentica, la Regione assume a carico del bilancio regionale, nella
percentuale del cinquanta per cento, i contributi di cui alla lettera a),
comma 1, dell’
articolo 8 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e
successive modificazioni ed integrazioni, afferenti il periodo
intercorrente dall’inizio della legislatura medesima e la data di
effettivo inizio del mandato del consigliere interessato; la restante
quota del cinquanta per cento è a carico del consigliere
interessato. Tale periodo è computato esclusivamente ai fini della
corresponsione dell’assegno vitalizio.
Art. 57 - Interventi
regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni
belliche nei Balcani.
1. I benefici di cui all’
articolo 10 della
legge regionale 9
settembre 1999, n. 46 , sono estesi a cooperative svolgenti
attività di carico e scarico di bagagli presso il porto di Venezia.
La Regione interviene mediante la concessione di un contributo
straordinario per i mancati redditi conseguenti all’arresto
temporaneo dell’attività in conseguenza dell’intervento
bellico nei Balcani.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per
l’attuazione dell’intervento di cui al comma 1, che è
comunque concesso nel limite massimo dell’ottanta per cento delle
retribuzioni.
3. Per l’esercizio finanziario 2000 è autorizzata la
spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 15516).
Art. 58 - Partecipazione e
tutela dei diritti dei cittadini.
1. Con regolamento sono estese
alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per
anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione
dei cittadini previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419”. (
51)
Art. 59 - Modifiche della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale”.
Art. 60 - Disposizioni in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 61 - Disposizioni in
materia di coltivazioni agricole.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 62 - Disposizioni
urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici.
1. Gli impianti sportivi destinati all’allenamento o alle
gare di veicoli a motore, quali in particolare gli autodromi, i
kartodromi, i motodromi, non possono essere insediati nelle zone
destinate a verde pubblico attrezzato o a verde privato per attrezzature
sportive, senza una specifica previsione dello strumento urbanistico
comunale. Gli stessi dovranno essere sottoposti a Valutazione di impatto
ambientale. La presente disposizione si applica a tutti gli impianti
sportivi destinati all’allenamento o alle gare di veicoli a motore
per i quali non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione
dell’impianto.
Art. 63 - Piani coordinati
per gli insediamenti produttivi.
1. Per favorire l’integrazione delle previsioni urbanistiche
di più comuni, relative alla localizzazione degli insediamenti
produttivi, la Regione promuove la pianificazione coordinata dei relativi
insediamenti, determinando le modalità di formazione delle
previsioni urbanistiche mediante i piani coordinati per gli insediamenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni, nella
formazione delle varianti generali o parziali al piano regolatore
generale, devono localizzare gli insediamenti produttivi in aree dotate
di adeguate infrastrutture e preferibilmente contigue ad aree su cui
già sono localizzati insediamenti produttivi.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale previa intesa con le province, con proprio
provvedimento individua gli ambiti territoriali omogenei nei quali devono
essere localizzati i piani coordinati per gli insediamenti produttivi.
4. Al fine di evitare che la carenza di dotazioni finanziarie dei
comuni comporti previsioni urbanistiche tra loro non coordinate e per far
sì che la realizzazione dei piani di cui al comma 1 non comporti un
minor gettito per alcuni dei comuni interessati, la Regione promuove la
conclusione di accordi tra le amministrazioni comunali, per disciplinare
il riparto dei proventi derivanti dall’imposta comunale sugli
immobili relativa alle aree ed ai fabbricati localizzati nelle zone
territoriali omogenee di tipo D, ricomprese nell’ambito dei piani
coordinati per gli insediamenti produttivi.
Art. 64 - Modifica della
legge regionale 13
aprile 1995, n. 21 , “Norme per la tutela e la regolamentazione
dei campeggi educativo-didattici” e successive modificazioni.
Art. 65 - Disposizioni in
favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.
1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il
13 dicembre 1995 all’aeroporto di Verona è concessa una
speciale elargizione di lire 20 milioni per ciascuna vittima.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1, è corrisposta
secondo l’ordine fissato dall’articolo 6 della legge 13
agosto 1980, n. 466, come sostituito dall’articolo 2 della legge 4
dicembre 1981, n. 720.
3. L’elargizione di cui al comma 1 è corrisposta
altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona
deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento nonché ai
conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti,
nell’ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
4. L’elargizione di cui al comma 1 è attribuita ai
soggetti di cui ai commi 2 e 3 nei limiti complessivi di lire 980
milioni, sentita l’Associazione tra i familiari delle vittime del
disastro aereo di Verona.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l’anno 2000, la spesa di lire 980 milioni (capitolo n. 61322).
Art. 66 - Modifica della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per agevolare i
compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo
studio” e successive modificazioni.
1. Nel primo comma dell’
articolo 17 della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 , dopo le parole “normali strutture
scolastiche” aggiungere le parole “con le caratteristiche
previste dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 4”.
2. Dopo il secondo comma dell’
articolo 17 della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 , è aggiunto il seguente terzo comma:
omissis (
54)
3. Per la prima attuazione di quanto previsto dal presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per
l’anno 2000 (capitolo n. 61514).
Art. 67 - Conteggio del
nascituro nelle graduatorie regionali. (55)
1. Qualora un beneficio previsto da leggi regionali in vigore sia
attribuito in base a graduatorie che tengano conto del numero dei figli,
in quest’ultimo vanno conteggiati anche i nascituri.
2. Al fine di cui al comma 1, chi ha interesse presenta idonea
documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito della avvenuta
nascita.
Art. 68 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ,
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 69 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 ,
“Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
Art. 70 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 ,
“Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a
domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie
assistenziali” e successive modificazioni.
Art. 71 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ,
“Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle
famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e
successive modificazioni.
Art. 72 - Modifiche della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 72 , “Interventi regionali per la realizzazione
ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle
persone anziane” e successive modificazioni ed abrogazione
dell’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
.
Art. 73 - Persone ospitate
nelle strutture intermedie dell’area psichiatrica.
Art. 74 - Contributo
straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del 250°
anniversario della nascita di Antonio Salieri.
1. Al fine di commemorare degnamente l’uomo e il musicista
Antonio Salieri, nonché di promuoverne la conoscenza, nella
ricorrenza del 250° anniversario della nascita, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere per l’esercizio 2000, un contributo
straordinario di lire 300 milioni al Comune di Legnago per iniziative e
azioni, da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione Salieri,
l’Università degli Studi di Verona ed il Conservatorio di
Verona, volte all’esecuzione di opere di Salieri e alla
pubblicazione di materiale informativo e documentario (capitolo n.
70260).
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti
modalità:
a) la prima rata, pari al quaranta per cento, previo inoltro del progetto
delle iniziative e azioni e del relativo piano economico finanziario;
b) la seconda rata, pari al sessanta per cento, previa presentazione
della relazione dell’attività svolta e del relativo
rendiconto.
Art. 75 - Contributo
straordinario al comune di Portogruaro.
1. Per il sostegno dei corsi di laurea attivati a Portogruaro
dalle Università di Padova e di Trieste, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro per l’anno
accademico 1999-2000 un contributo di lire 400 milioni (capitolo n.
20006).
Art. 76 - Concorsi per
particolari figure professionali.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 77 - Contributo per la
ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
di lire 1.200 milioni al comune di Pontelongo per la ricostruzione del
ponte sul fiume Bacchiglione (capitolo n. 45214).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a seguito della
presentazione del progetto e di atti di impegno della provincia di Padova
e del comune di Pontelongo a compartecipare alla copertura della spesa
complessiva.
Art. 78 - Informazione
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.
1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo n. 50 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è riservata una
quota fino a lire 400 milioni per l’attivazione di un servizio
radiofonico che, in tempo reale, trasmetta nel territorio regionale le
sedute pubbliche del Consiglio regionale del Veneto.
Art. 79 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ,
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 80 – Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre
1999, n. 41 , “Contributi a favore dei cittadini in condizione
di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico”.
1. Per l’anno 2000 lo stanziamento del capitolo n. 61036
è utilizzato per integrare le risorse destinate alle richieste
già presentate ai sensi della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 41
nell’anno 1999.
Art. 81 - Modifica
dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ,
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione”.
Art. 82 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 ,
“Disposizioni in tema di ordinamento del personale
regionale”.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 83 - Interventi per la
qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina.
1. A completamento delle iniziative poste in essere per limitare
gli effetti negativi indotti dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
ed al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di
commercializzazione delle produzioni zootecniche bovine, la Giunta
regionale è autorizzata ad approvare ed a finanziare un progetto
specifico per la valorizzazione della qualità del prodotto, che
preveda di incentivare le seguenti azioni:
a) studio, ricerca, sperimentazione e controllo della qualità;
b) introduzione di sistemi di controllo, assicurazione e certificazione
della qualità;
c) sviluppo di sistemi di identificazione ed etichettatura;
d) sviluppo e promozione di marchi di qualità.
2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti le
associazioni dei produttori riconosciute operanti nel settore,
direttamente o in quanto responsabili del coordinamento di progetti
articolati di filiera.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo
è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 6.500 milioni
(capitolo n. 12112).
Art. 84 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 ,
“Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19,
“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della
Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” ”.
Art. 85 - Disposizioni
transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.
1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni
delle circoscrizioni comunali che, nella legislatura in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale ha
già ritenuto meritevoli di accoglimento ai sensi dell’
articolo 5 della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, prosegue
nella legislatura successiva.
2. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, la Giunta
regionale entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente
legge delibera il referendum consultivo di cui all’
articolo 5 della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 86 - Iniziativa per la
costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il
coordinamento di attività di interesse comune.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
Art. 87 - Modifiche della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 , “Interventi in favore delle imprese
ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
Art. 88 – Interventi a
favore dell’abitato di Gosaldo (Belluno).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario per danni subiti dall’abitato di Gosaldo in occasione
dell’alluvione del 1966 unicamente ai soggetti aventi diritto e
già ammessi a contributo parziale ai sensi della legge 23 dicembre
1966, n. 1142.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito
proporzionalmente al danno subito tra i singoli aventi diritto.
3. Il danno di cui al comma 2 viene commisurato all’importo
aggiornato del progetto già approvato dalla Regione per la sola
aliquota dei vani effettivamente perduti.
4. L’effettiva erogazione del contributo è subordinata
alla rinuncia da parte dei soggetti beneficiari di qualsiasi ulteriore
pretesa nei confronti della Regione.
5. Per l’attuazione del presente articolo è disposta
per l’anno 2000 la spesa di lire 720 milioni, rinvenibili per lire
270 milioni mediante utilizzo delle somme ancora disponibili a valere
sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 1142 e
per la restante quota di lire 450 milioni mediante specifica
autorizzazione al capitolo n. 53216.
Art. 89 – Contributo
straordinario al Banco alimentare – Comitato del Veneto. (67)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per
l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire
150 milioni al Banco alimentare – Comitato del Veneto, associazione
senza scopo di lucro con sede in Verona, per le attività connesse
alla raccolta, ricovero, distribuzione gratuita di alimenti recuperati
dall’industria alimentare e dall’AIMA e distribuiti
gratuitamente agli enti e associazioni non profit che assistono persone
indigenti (capitolo n. 61496).
Art. 90 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 ,
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
Art. 91 – Interventi
di completamento di impianti sportivi comunali.
Art. 92 – Contributi
straordinari a favore di interventi per l’edilizia scolastica.
1. Al fine di favorire interventi di straordinaria manutenzione e
di completamento di scuole materne, una quota fino a lire 800 milioni
dello stanziamento del capitolo n. 71020 è riservata ad interventi
di particolare urgenza o criticità.
2. La Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare determina le modalità e i termini per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1.
Art. 93 – Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 ,
“Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida
alpina”.
Art. 94 – Contributo
straordinario al comune di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per
l’esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire
1.000 milioni al comune di Verona per il recupero della sede storica
della biblioteca civica (capitolo n. 70258).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per
la realizzazione dell’intervento di cui al comma 1.
Art. 95 – Contributo
straordinario alla provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per
l’esercizio finanziario 2000 alla provincia di Belluno un
contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il restauro
conservativo dell’edificio denominato “ex casa
Bizzarrini” situato in Feltre in via Luzzo, di proprietà della
provincia medesima, da destinare all’edilizia universitaria
(capitolo n. 71210).
2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 96 – Contributo
straordinario al comune di Chiuppano (Vi).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Chiuppano un contributo straordinario per l’esercizio finanziario
2000 di lire 150 milioni per l’adeguamento del sistema informatico
comunale (capitolo n. 7252).
Art. 97 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 ,
“Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto”.
Art. 99 - Contributo
straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese
Tartaro-Tione con sede in Verona per il ripianamento delle rate di mutuo
anticipate dal Consorzio medesimo per conto dei Comuni di Gazzo Veronese
e Nogara per la costruzione dell’acquedotto rurale della Bassa
Veronese realizzato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, “Nuove norme per la bonifica
integrale”.
2. Il contributo è erogato a condizione che i Comuni di Gazzo
Veronese e Nogara si impegnino a corrispondere al Consorzio di Bonifica
Agro Veronese Tartaro-Tione le rimanenti rate di mutuo per le
annualità 2000-2003 ed a ultimare le opere del medesimo acquedotto.
3. All’onere di lire 2.000 milioni derivante della
concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con lo
stanziamento previsto al capitolo n. 50066.
Art. 100 - Modifiche della
legge regionale 27
gennaio 1999, n. 5 , “Contributi per il sostegno, la
salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
Art. 101 – Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 102 - Modifica della
legge regionale 3
febbraio 1996, n. 5 , “Piano Socio-Sanitario regionale per il
triennio 1996-1998”.
Art. 103 - Disposizioni in
materia di piste ciclabili.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2000, relativo
agli interventi previsti dalla
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 ,
per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la
realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2000-2002,
nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali
di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, “Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica”, gli interventi
prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della
medesima legge statale.
Art. 104 – Contributo
straordinario al comune di Lonigo (Vi).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di
Lonigo un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2000
di lire 200 milioni per la sistemazione dello stabile comunale sede
dell’Istituto di formazione professionale “Cavallaro”
(capitolo n. 71212).
Art. 105 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
Si omettono gli allegati
Note
(
10) Comma così
modificato da comma 2 art. 110
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ,
che ha aggiunto alla fine le parole “secondo quanto previsto dal
comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori
fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di
quanto disposto dal comma 5.”. In precedenza comma sostituito da
lett. a) comma 1 art. 47
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(
20) L’articolo deve
intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(23) L’articolo
deve intendersi abrogato in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
34) In ordine al comma 2 di
detto articolo che così disponeva “2. Relativamente alla
ghiaia è vietato l’utilizzo di più del tre per cento del
territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali
ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a partire
dall'entrata in vigore della
legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 ,
considerate comunque nel computo del tre per cento.” si evidenzia:
b) la presente disciplina non si applica ai progetti di ampliamento
previsti e disciplinati dall’art. 95 recante “Prime
disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività
di cava” per effetto del comma 8 dell’articolo 95 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 .
(
38) Nel testo approvato per
mero errore materiale è stato indicato l'anno 1999.
(
47) Articolo sostituito da
art. 4 comma 1 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
Il comma 2 del medesimo articolo recita: "2. La Giunta regionale,
nell'ambito del mandato già conferito alla società "Veneto
Sviluppo S.p.A." con l'articolo 9 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ,
è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale
sociale della società "Idrovie S.p.A.", finalizzate all'aumento di
capitale della società "Interporto di Rovigo S.p.A." fino
all'importo di lire 1.600.000.000 (capitolo n. 20004)."
1. Agli effetti degli interventi messi in atto dalla Regione, il
nascituro è riconosciuto quale destinatario di tutti i benefici
previsti dalle leggi regionali e attribuiti in base a graduatorie che
tengono conto del numero di figli.”.
(
67) Si segnala che sul tema
delle attività di raccolta e di distribuzione gratuita di alimenti
recuperati, ad enti e associazioni no profit che assistono persone in
condizioni di disagio sociale, dopo un intervento di rifinanziamento
della norma in questione avvenuto in occasione dell’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, il legislatore
è intervenuto in modo organico approvando la
legge regionale 26 maggio 2011, n.
11 recante “Interventi per combattere la povertà e il
disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze
alimentari”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
(BUR n. 11/2000)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
2000)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Deleghe alle province
- legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n.
85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà
diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifica e disposizioni
sull’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis
della legge regionale 5 novembre 1979, n.
85 , “Interventi per lo sviluppo della proprietà
diretto - coltivatrice” e successive modificazioni.
-
Art. 5 - Disposizioni transitorie
in materia di interventi per la ricostruzione di materiale vegetale
non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all’articolo
11 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
-
Art. 6 - Prosecuzione del
programma di interventi per il controllo della diffusione del virus
della Sharka sulle drupacee.
-
Art. 7 - Interventi per il
risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria
colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.
-
Art. 8 - Modifiche della
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 50 “Provvedimenti per il
sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera
agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n.
49 ” e successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifiche della
legge
regionale 31 marzo 1992, n. 14 , “Disciplina della
viabilità silvo - pastorale” e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est.
-
Art. 11 - Disciplina sulle
ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese.
-
Art. 12 - Limiti dell’aiuto
alle imprese.
-
Art. 13 - Modifiche della
legge
regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , “Interventi regionali a
favore della qualità e dell’innovazione” e
successive modificazioni.
-
Art. 14 - Modifiche della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , “Norme per
l’assetto e l’uso del territorio” e successive
modificazioni.
-
Art. 15 - Realizzazione dei
parcheggi d’interscambio del Primo stralcio del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale.
-
[Art. 16 - Interventi per la
valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico,
etnografico e archeologico. (20)
-
Art. 17 - Interventi per la
conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali
protette.
-
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n.
6 , “Disciplina dei servizi di approvvigionamento,
manutenzione e conservazione dei beni regionali” e successive
modificazioni.
-
Art. 19 - Modifiche della
legge
regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per
i veneti nel mondo” e successive modificazioni.
-
[Art. 20 - Interventi per la
valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto.
(23)
-
Art. 21 - Disposizioni
transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per
l’impiantistica sportiva.
-
Art. 22 - Cofinanziamento delle
intese istituzionali di programma.
-
Art. 23 - Relazione previsionale
e programmatica degli enti locali.
-
Art. 24 - Collocamento a riposo
dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto.
-
Art. 25 - Modifiche della
legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 , “Procedure per la
nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale
e disciplina della durata degli organi” e disposizioni
transitorie in materia di scadenze degli organi.
-
Art. 26 - Contributo al Comune
di Cavallino Treporti (Venezia).
-
Art. 27 - Contributi per
interventi di metanizzazione in zone montane.
-
Art. 28 - Contributo
straordinario per l’allestimento del nuovo Museo
Marciano.
-
Art. 29 - Disposizioni per gli
amministratori degli enti parco.
-
Art. 30 - Modifiche della
legge
regionale 8 settembre 1997, n. 36 , “Norme per
l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e
successive modificazioni.
-
Art. 31 - Proroga dei termini
previsti dall’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n.
37 , “Norme di programmazione per l’insediamento di
attività commerciali nel Veneto”.
-
Art. 32 - Modifiche della
legge
regionale 6 settembre 1993, n. 48 , “Interventi per
finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive
modificazioni.
-
Art. 33 - Parco scientifico
tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova).
-
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 , “Norme per la disciplina dell’attività di
cava” e successive modificazioni.
-
Art. 35 - Interventi per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
-
Art. 36 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n.
33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della
flora legnosa indigena nel Veneto”.
-
Art. 37 - Adeguamenti ai
programmi di intervento nelle zone collinari e montane.
-
Art. 38 - Programma di
interventi strutturali nel settore zootecnico per
l’adeguamento alla normativa comunitaria delle condizioni
igienico – sanitarie negli allevamenti bovini da latte.
-
Art. 39 - Interventi per la
tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole
venete.
-
Art. 40 - Modifiche della
legge
regionale 7 marzo 1985, n. 25 , “Norme per
l’erogazione di sussidi ad allevatori singoli o associati in
casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o
disgrazia”.
-
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n.
13 , “Organizzazione turistica della Regione” come
da ultimo modificato dall’articolo 29 della legge regionale
12 settembre 1997, (38) n. 37.
-
Art. 42 - Modifiche della
legge
regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , “Norme per
l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza
regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798
“Nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia””.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” e
successive modificazioni.
-
Art. 44 - Disposizioni
transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
“ Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di
interesse turistico”.
-
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n.
35 , “Istituzione dell’Azienda regionale per i
settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto
Agricoltura”.
-
Art. 46 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n.
31 , “Norme in materia di politiche attive del lavoro,
formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”.
-
Art. 47 - Contributo al Comune
di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all’ingrosso
ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
39 , “Interventi per i mercati all’ingrosso”.
-
Art. 48 - Contributi
all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV).
-
Art. 49 - Contributo alla
società Terme di Recoaro S.p.A..(45)
-
Art. 50 - Modifiche della
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e
successive modificazioni.
-
Art. 51 - Acquisizione di quote
di capitale dell’Interporto di Venezia S.p.A..
-
Art. 52 - Modifiche della
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della
ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali” e successive modificazioni e abrogazione
dell’articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n.
46 .
-
Art. 53 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n.
54 , “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei
Sinti”.
-
Art. 54 - Contributo per la
realizzazione del Museo della Medicina a Padova.
-
Art. 55 - Catalogo delle opere
d’arte trafugate nel Veneto.
-
Art. 56 - Disciplina transitoria
in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali.
-
Art. 57 - Interventi regionali
per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche
nei Balcani.
-
Art. 58 - Partecipazione e
tutela dei diritti dei cittadini.
-
Art. 59 - Modifiche della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale”.
-
Art. 60 - Disposizioni in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
-
Art. 61 - Disposizioni in
materia di coltivazioni agricole.
-
Art. 62 - Disposizioni
urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici.
-
Art. 63 - Piani coordinati per
gli insediamenti produttivi.
-
Art. 64 - Modifica della
legge
regionale 13 aprile 1995, n. 21 , “Norme per la tutela e
la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici” e
successive modificazioni.
-
Art. 65 - Disposizioni in favore
delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona.
-
Art. 66 - Modifica della
legge
regionale 2 aprile 1985, n. 31 , “Norme e interventi per
agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere
effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni.
-
Art. 67 - Conteggio del
nascituro nelle graduatorie regionali. (55)
-
Art. 68 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 , “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
-
Art. 69 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n.
32 , “Disciplina degli interventi regionali per i servizi
educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi
innovativi”.
-
Art. 70 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n.
28 , “Provvidenze a favore delle persone non
autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle
residenze sanitarie assistenziali” e successive
modificazioni.
-
Art. 71 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n.
31 , “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo
studio” e successive modificazioni.
-
Art. 72 - Modifiche della
legge
regionale 9 giugno 1975, n. 72 , “Interventi regionali
per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi
socio-assistenziali a favore delle persone anziane” e
successive modificazioni ed abrogazione dell’articolo 47
della legge
regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
-
Art. 73 - Persone ospitate nelle
strutture intermedie dell’area psichiatrica.
-
Art. 74 - Contributo
straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del
250° anniversario della nascita di Antonio Salieri.
-
Art. 75 - Contributo
straordinario al comune di Portogruaro.
-
Art. 76 - Concorsi per
particolari figure professionali.
-
Art. 77 - Contributo per la
ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione.
-
Art. 78 - Informazione
sull’attività istituzionale del Consiglio regionale.
-
Art. 79 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
10 , “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modificazioni.
-
Art. 80 – Disposizioni
transitorie in materia di domande presentate ai sensi della
legge
regionale 9 settembre 1999, n. 41 , “Contributi a favore
dei cittadini in condizione di disagio economico per le spese di
riscaldamento domestico”.
-
Art. 81 - Modifica
dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n.
1 , “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione”.
-
Art. 82 - Modifica
dell’articolo 9 della
legge
regionale 8 agosto 1997, n. 31 , “Disposizioni in tema di
ordinamento del personale regionale”.
-
Art. 83 - Interventi per la
qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina.
-
Art. 84 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
38 , “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio
1991, n. 19, “Norme per lo sviluppo delle attività
economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree
limitrofe” ”.
-
Art. 85 - Disposizioni
transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni
comunali.
-
Art. 86 - Iniziativa per la
costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed
il coordinamento di attività di interesse comune.
-
Art. 87 - Modifiche della
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 , “Interventi in favore
delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di
Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19 e successive modificazioni”.
-
Art. 88 – Interventi a
favore dell’abitato di Gosaldo (Belluno).
-
Art. 89 – Contributo
straordinario al Banco alimentare – Comitato del Veneto.
(67)
-
Art. 90 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
-
Art. 91 – Interventi di
completamento di impianti sportivi comunali.
-
Art. 92 – Contributi
straordinari a favore di interventi per l’edilizia
scolastica.
-
Art. 93 – Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n.
16 , “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e
di guida alpina”.
-
Art. 94 – Contributo
straordinario al comune di Verona.
-
Art. 95 – Contributo
straordinario alla provincia di Belluno.
-
Art. 96 – Contributo
straordinario al comune di Chiuppano (Vi).
-
Art. 97 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n.
27 , “Realizzazione di un autodromo nella Regione
Veneto”.
-
Art. 98 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27 modificata dalla legge regionale 1 settembre 1993, n.
43 , “Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti”.
-
Art. 99 - Contributo
straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese
Tartaro-Tione.
-
Art. 100 - Modifiche della
legge
regionale 27 gennaio 1999, n. 5 , “Contributi per il
sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla
veneta”.
-
Art. 101 – Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 102 - Modifica della
legge
regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , “Piano Socio-Sanitario
regionale per il triennio 1996-1998”.
-
Art. 103 - Disposizioni in
materia di piste ciclabili.
-
Art. 104 – Contributo
straordinario al comune di Lonigo (Vi).
-
Art. 105 - Dichiarazione
d’urgenza.