Legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 (BUR n. 33/2000)
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 (BUR n. 33/2000) [sommario] [RTF]
CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE
ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, n. 40
)
Art. 1 – Concorso alle
spese assicurative delle organizzazioni del volontariato.
1. La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle
organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui
all'
articolo 4
della
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese assicurative sostenute
dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge determina modalità e termini per la
presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la
commissione consiliare competente.
Art. 2 - Norma
finanziaria.
Art. 3 – Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO