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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004)

Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004) [sommario] [RTF]

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE”



Art. 1 – Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. I commi 3 e 7 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sono abrogati.
Art. 2 – Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità.
1. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis (1)
2. Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis (2)
3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 (3) dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , fino all’entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Vedi modifiche apportate al comma 2 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(2) Vedi modifiche apportate al comma 8 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(3) Legge abrogata a decorrere dal 10 gennaio 2004 dall’articolo 74, comma 1, lettera b), legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , fatta salva l’applicazione nelle fattispecie previste dall’articolo 70, comma 8, della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .


SOMMARIO

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