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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004)
Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004) [sommario] [RTF]
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27
“DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE
REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE”
Art. 1 – Modifica
dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 2 – Novellazione
dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
1. Il comma 2 dell’ articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
è così sostituito:
omissis ( 1)
2. Il comma 8 dell' articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
è così sostituito:
omissis ( 2)
3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della
legge regionale 2
aprile 1981, n. 11 ( 3) dai
comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 , fino all’entrata in vigore della presente legge,
in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 ,
per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla
data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Vedi modifiche apportate al
comma 2 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 2) Vedi modifiche apportate al
comma 8 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 3) Legge abrogata a decorrere
dal 10 gennaio 2004 dall’articolo 74, comma 1, lettera b),
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 , fatta salva l’applicazione nelle
fattispecie previste dall’articolo 70, comma 8, della medesima
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 .
SOMMARIO
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