1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene la specificità
strategica del Comelico (
2) come
zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e
legami etnici e religiosi con l’Alta Pusteria e l’Austria
finalizzati alla creazione di scambi culturali, commerciali, economici e
turistici ed alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è
autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme
all’Unione montana Comelico e alla Provincia di Belluno, alla
istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” -
“Centro Studi Transfrontaliero”, costituita con atto pubblico
secondo le procedure fissate dal codice civile, che avrà sede in S.
Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale. (
3)
3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che
la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria,
artistica e scientifica a difesa e valorizzazione dei valori umani ed
etici, delle tradizioni culturali e religiose;
b) individuare valori ed interessi condivisibili che abbiano una chiara
valenza culturale, sociale ed economica pur nel rispetto della
specificità;
c) istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e discussioni al
fine di produrre azioni comuni tese a promuovere la tutela e la
valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo dell’economia, del
turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, ivi comprese le
attività silvo-pastorali e le produzioni tipiche;
d) essere lo strumento per la creazione e lo sviluppo di un partenariato
euroalpino che promuova l'incontro, lo scambio, l'adeguazione reciproca,
la collaborazione e la solidarietà tra paesi vicini;
e) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandole
quale valore e risorsa culturale ed identitaria.
1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto
della Fondazione con quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il
Presidente a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione
alla Fondazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i
diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del
Veneto.
1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti
della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà
previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa
vigente.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
decorrenti dall’esercizio 2005 e quantificati in euro 200.000,00
annui, si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b. U0009
“Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni” del
bilancio pluriennale 2004-2006.