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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 (BUR n. 38/2011) (Novellazione)

Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 (BUR n. 38/2011) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” IN MATERIA DI PAESAGGIO. (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .


Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2011 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 41/2011), con il quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 che inserisce l’articolo 45-decies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Secondo il ricorrente la norma impugnata è illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto vengono introdotte deroghe ai vincoli paesaggistici in contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Con sentenza n. 66 del 2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2012), la Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione sollevata dal Governo e dichiarato l’illegittimità dell’articolo 12. La Corte ha evidenziato che la norma impugnata opera una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso una “assimilazione” fra aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree che, pur con denominazioni diverse rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), presenterebbero, rispetto alle prime, caratteristiche similari, sia pure per relationem, operazione non consentita in quanto direttamente incidente su materia riservata ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla legislazione statale, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non introdurre una restrizione dell’ambito della tutela medesima. La Corte rileva altresì che la previsione oggetto di censura prevede una sostanziale “delegificazione” della materia, risultando in concreto demandata all’autorità amministrativa l’individuazione dei territori che presentavano, alla data del 6 settembre 1985, caratteristiche analoghe a quelle inserite nelle zone “A” e “B” degli strumenti urbanistici generali, senza che – per di più – lo Stato risulti in alcun modo chiamato a partecipare al relativo procedimento.


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