Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 (BUR n. 38/2011) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
(1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
72/2011 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 41/2011), con il quale
è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 12 che inserisce l’articolo 45-decies nella
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”. Secondo il ricorrente la norma impugnata
è illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in
quanto vengono introdotte deroghe ai vincoli paesaggistici in contrasto
con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Con sentenza n. 66 del
2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2012), la Corte costituzionale ha
riconosciuto la fondatezza della questione sollevata dal Governo e
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 12. La Corte ha
evidenziato che la norma impugnata opera una modifica sostanziale del
regime delle esclusioni dalla tutela prevista dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio, attraverso una “assimilazione” fra
aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime
vincolistico e aree che, pur con denominazioni diverse rispetto a quelle
indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765),
presenterebbero, rispetto alle prime, caratteristiche similari, sia pure
per relationem, operazione non consentita in quanto direttamente
incidente su materia riservata ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, alla legislazione statale,
rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da
strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non
introdurre una restrizione dell’ambito della tutela medesima. La
Corte rileva altresì che la previsione oggetto di censura prevede
una sostanziale “delegificazione” della materia, risultando
in concreto demandata all’autorità amministrativa
l’individuazione dei territori che presentavano, alla data del 6
settembre 1985, caratteristiche analoghe a quelle inserite nelle zone
“A” e “B” degli strumenti urbanistici generali,
senza che – per di più – lo Stato risulti in alcun modo
chiamato a partecipare al relativo procedimento.