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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 4/2012
Legge Regionale 4/2012
S O M M A R I O
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Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4
(BUR n. 6/2012 )
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ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO
DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL
TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)
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Art. 1 - Abolizione
dell’istituto dell’assegno vitalizio e
dell’assegno di reversibilità.
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Art. 2 - Disposizioni transitorie
in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 3 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 4 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 5 - Modifica
dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 6 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
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Art. 7 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
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Art. 8 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
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Art. 9 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
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Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
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Art. 11 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e
successive modificazioni.
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Art. 12 - Abrogazioni.
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Art. 13 - Decorrenza.
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