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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 )
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 ) [sommario] [RTF]
ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO
VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI
CONSIGLIERI REGIONALI (1)
Art. 1 - Abolizione
dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di
reversibilità.
Art. 2 - Disposizioni
transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature
continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto
dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di
reversibilità.
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature,
che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la
facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e
di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione
dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei
contributi versati ai sensi dell’ articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e
successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi
legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di
conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di
presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei
contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature
e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale
ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto
giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno
vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del
versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. omissis ( 3)
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e
successive modificazioni.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) l’ articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio
1997, n. 5 e l’ articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio
2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio
2011, n. 1 ;
c) l’ articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e
l’ articolo
4 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’ articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e
l’ articolo
5 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’ articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e
l’ articolo
8 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
Art. 13 - Decorrenza.
Note
( 1) L’articolo 7 della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 attesa la abolizione dell’istituto
dell’assegno vitalizio disposta nei termini previsti dalla
legge regionale 13
gennaio 2012, n. 4 , dava atto al comma 1 che “non trovano
applicazione le disposizioni contenute” nella lettera m) del comma
1 dell’articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. In ordine alla disciplina
della erogazione dell’assegno vitalizio vedi le disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 2) Articolo abrogato da lett.
a), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 .
( 3) Comma abrogato da lett. b),
comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 .
Il comma così disponeva: “La restituzione di cui al comma 2
non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici
anni di contribuzione del consigliere.”.
( 4) Testo riportato
all’art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 5) Testo riportato
all’art. 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 6) Testo riportato
all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 7) Testo riportato
all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 8) Testo riportato
all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 9) Testo riportato
all’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 10) Testo riportato
all’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 11) Testo riportato
all’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 12) Testo riportato
all’art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 13) Testo riportato
all’art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
( 14) Articolo abrogato da
lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
Il testo originario così prevedeva:
“Art. 13 – Decorrenza.
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a
decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi
previsti, da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a
tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.”.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva assunto i
relativi provvedimenti attuativi con deliberazione n. 11 del 15 marzo
2012 relativamente agli articoli da 6 a 10, con conseguente decorrenza
delle relative disposizioni e delle abrogazioni di cui all’articolo
12, dal 1° aprile 2012 e con deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012
relativamente all’articolo 11, con conseguente decorrenza della
relativa disposizione dal 1° aprile 2012.
SOMMARIO
-
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4
(BUR n. 6/2012 )
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ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO
DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL
TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)
-
-
Art. 1 - Abolizione
dell’istituto dell’assegno vitalizio e
dell’assegno di reversibilità.
-
Art. 2 - Disposizioni transitorie
in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n.
9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 3 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 4 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 5 - Modifica
dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 6 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 “Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali” e successive modificazioni.
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Art. 7 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 “Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali” e successive modificazioni.
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Art. 8 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 “Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali” e successive modificazioni.
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Art. 9 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 “Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali” e successive modificazioni.
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Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 “Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali” e successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
56 “Norme per il finanziamento dei gruppi
consiliari” e successive modificazioni.
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Art. 12 - Abrogazioni.
-
Art. 13 - Decorrenza.
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