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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 )

Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 ) [sommario] [RTF]

ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)

Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
omissis (2)
Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di reversibilità.
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. omissis (3)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , dopo le parole “dell’indennità parlamentare” sono aggiunte le parole “alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto alla fine il seguente comma:
omissis (4)
Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
omissis (5)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (6)
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (7)
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
omissis (8)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (9)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituita:
omissis (10)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. L’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (11)
Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (12)
Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
1. L’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è così sostituito:
omissis (13)
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
c) l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
Art. 13 - Decorrenza.
omissis (14)


Note

(1) L’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 attesa la abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio disposta nei termini previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , dava atto al comma 1 che “non trovano applicazione le disposizioni contenute” nella lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. In ordine alla disciplina della erogazione dell’assegno vitalizio vedi le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(2) Articolo abrogato da lett. a), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 .
(3) Comma abrogato da lett. b), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 . Il comma così disponeva: “La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.”.
(4) Testo riportato all’art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(5) Testo riportato all’art. 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(6) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(7) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(8) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(9) Testo riportato all’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(10) Testo riportato all’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(11) Testo riportato all’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(12) Testo riportato all’art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(13) Testo riportato all’art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
(14) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 . Il testo originario così prevedeva:
“Art. 13 – Decorrenza.
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva assunto i relativi provvedimenti attuativi con deliberazione n. 11 del 15 marzo 2012 relativamente agli articoli da 6 a 10, con conseguente decorrenza delle relative disposizioni e delle abrogazioni di cui all’articolo 12, dal 1° aprile 2012 e con deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 relativamente all’articolo 11, con conseguente decorrenza della relativa disposizione dal 1° aprile 2012.


SOMMARIO

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