Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 (BUR n. 17/2012)
Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 (BUR n. 17/2012) [sommario] [RTF]
REGIONALIZZAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ
INTERNO
Art.
1 - Disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali
della Regione del Veneto.
1. A decorrere dall’anno 2012, per gli enti locali del Veneto, le
regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno e
gli obiettivi posti dal legislatore nazionale sono rispettivamente
integrati e modificati, tenuto conto delle diversità delle
situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla
presente legge, fermi restando le disposizioni statali in materia di
monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione della normativa statale.
Art. 2 -
Definizione delle regole e modificazione degli obiettivi del patto di
stabilità interno.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, determina con proprio
provvedimento, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
dell’articolo 3, le modalità attuative dell’articolo 1
nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti principi:
a) impossibilità di autorizzare richieste di peggioramento del saldo
obiettivo a copertura di spesa corrente di carattere discrezionale;
b) efficacia nel contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nella
pubblica amministrazione;
c) priorità allo smaltimento di residui passivi pregressi in conto
capitale;
d) priorità agli interventi legati a situazioni di emergenza, di cui
non è già prevista l’esclusione ai sensi della normativa
statale vigente;
e) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e
gli interventi coerenti con la programmazione regionale.
Art. 3 -
Coinvolgimento delle autonomie locali.
1. La Giunta regionale ridetermina l’obiettivo per il patto di
stabilità degli enti locali interessati, sulla base dei criteri
stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie
locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali di cui alla
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali” e successive
modificazioni.
Art. 4 -
Comunicazione obiettivo annuale del patto di stabilità interno e del
mantenimento dell’equilibrio dei saldi della finanza pubblica.
1. La Giunta regionale provvede a comunicare agli enti locali interessati
il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno determinato ai
sensi dell’articolo 2 e a comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei termini previsti
dalla normativa vigente, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Art. 5 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
del Veneto.
SOMMARIO