Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 11 (BUR n. 17/2012) (Novellazione)
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1) Con ordinanza n. 33/2016
(G.U. 1ª serie speciale n. 8/2016), la Corte costituzionale ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, per la
presenza di plurimi e insuperabili profili di inammissibilità. La
legge era stata impugnata dal Tribunale di Verona innanzi alla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 101/2014 (G.U. 1ª serie speciale n.
22/2015), limitatamente all’articolo 2, comma 1, per violazione
dell’articolo 117, commi secondo, lettere l) ed s), e terzo, della
Costituzione.