Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013)
Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 (BUR n. 103/2013) [sommario] [RTF]
SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ FERROVIE VENETE SRL, SOCIETÀ
VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE SPA, TERME DI RECOARO SPA E RECESSO DALLA
PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PER L’AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA
(1)
Art. 1 - Soppressione delle
società Ferrovie Venete srl, (2) Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di
Recoaro spa.
1. Le società Ferrovie Venete srl, (
3) Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di
Recoaro spa sono soppresse.
2. La durata della liquidazione non può essere superiore a
trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori.
3. I collegi sindacali in carica all’entrata in vigore della
presente legge rimangono in carica fino al termine della gestione
liquidatoria.
4. I liquidatori presentano il bilancio iniziale di liquidazione alla
struttura regionale competente in materia contabile entro il termine di
trenta giorni dal loro insediamento, a pena di decadenza.
5. I liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione
all’approvazione della Giunta regionale, previo parere della
struttura regionale competente in materia contabile.
Art. 2 - Adempimenti
conseguenti.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un
piano di liquidazione che prevede tra l’altro, le ipotesi di
alienazione o valorizzazione del patrimonio gestito dalle società di
cui all’articolo 1 e le misure relative al personale dipendente.
2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale si
attiene ai seguenti principi:
a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di
impossibilità di idonea valorizzazione economica;
c) incentivazione della mobilità verso società partecipate
dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex
dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui
all’articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle
società di cui all’articolo 1 nei concorsi pubblici per
l’assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in
sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di
proprietà delle società di cui all’articolo 1.
Art. 3 - Rapporti attivi e
passivi.
1. I beni ed i rapporti attivi e passivi facenti capo alle società
poste in liquidazione, che residuano al termine della procedura di
liquidazione, sono trasferiti alla Regione del Veneto.
Art. 4 - Recesso dalla
partecipazione azionaria nella Società per l’Autostrada di
Alemagna spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla partecipazione
azionaria nella Società per l’Autostrada di Alemagna spa.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale attiva le procedure previste dalla normativa
vigente.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Le risorse liberate dallo smobilizzo dell’attivo circolante
delle società di cui all’articolo 1, comma 1, sono
prioritariamente utilizzate per ripianare le situazioni debitorie
esistenti e per ristorare i liquidatori.
2. Le minori spese correlate all’azzeramento dei canoni di
locazione relativi ad immobili societari già utilizzati come uffici
regionali incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura
la dotazione delle Funzioni Obiettivo F0020 “Interventi
sociali” e F0021 “Cultura” del bilancio pluriennale
2013-2015.
3. Le risorse conseguenti alle scelte di alienazione o valorizzazione
economica del patrimonio gestito dalle società incrementano per pari
importo la dotazione della Funzione Obiettivo F0007 “Sviluppo del
sistema produttivo e delle piccole medie imprese” del bilancio
pluriennale 2013-2015.
Note
SOMMARIO