Legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 (BUR n. 62/2014) (Novellazione)
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(1) Con sentenza n.
99/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 23/2015) la Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 2, nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter
all’articolo 8 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 ,
limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le
recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente
comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti
ambientali, in quanto ha inteso regolare direttamente la materia
ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta,
quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di
tutela ambientale, intervento che deve ritenersi comunque precluso alla
legislazione delle Regioni. La legge era stata impugnata dal Governo
innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 69/2014 (G.U. 1ª
serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, per violazione
dell’articolo 117, primo e seconda comma, lettera s), della
Costituzione.