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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 (BUR n. 62/2014) (Novellazione)

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 (BUR n. 62/2014) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, n. 60 “TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 .







Note

(1) Con sentenza n. 99/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 23/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 , limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali, in quanto ha inteso regolare direttamente la materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, intervento che deve ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 69/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, per violazione dell’articolo 117, primo e seconda comma, lettera s), della Costituzione.



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