Legge regionale 28 novembre 2014, n. 36 (BUR n. 116/2014)
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 36 (BUR n. 116/2014) [sommario] [RTF]
NORME PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI FISCALI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Art. 1 - Finalità ed ambito
di intervento.
l. La Regione del Veneto, consapevole della funzione di prevenzione,
aggregazione e socializzazione delle attività sportive e ricreative,
anche al fine di riattivare il tradizionale circuito di solidarietà
fra mondo della impresa e realtà nel comparto dello sport e delle
attività ricreative, interviene con una politica fiscale di
agevolazioni, secondo la disciplina di cui alla presente legge, a favore
di soggetti che svolgono attività sportive e ricreative ai sensi
della
legge
regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e
tempo libero” e successive modificazioni.
Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni fiscali le erogazioni liberali e i
contratti di sponsorizzazione a favore di enti, organismi e associazioni
di cui all’articolo 3 della
legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e
successive modificazioni e di società e associazioni sportive
dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17 e seguenti della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2003) e successive modificazioni.
Art. 3 - Destinatari delle
agevolazioni fiscali.
1. Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali, i soggetti di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
e successive modificazioni, recante “Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali”, con sede legale, sede operativa o
stabile organizzazione in Veneto, individuate ai sensi
dell’articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi” che effettuano
erogazioni liberali a favore dei soggetti come individuati ai sensi
dell’articolo 2.
Art. 4 - Agevolazioni
fiscali.
1. Nell’ambito delle misure di politica fiscale da assumere con
specifici interventi legislativi, è riconosciuto, nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, un
credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
e successive modificazioni, pari al cinque per cento dell’importo
di ciascuna erogazione liberale e di ciascun contratto di
sponsorizzazione, destinato in favore dei soggetti di cui
all’articolo 3. L’agevolazione si applica alle condizioni e
nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
“de minimis” e il relativo importo complessivo è
concesso, per ciascun soggetto di cui all’articolo 3 che effettua
erogazioni liberali o conclude contratti di sponsorizzazione a favore dei
soggetti come individuati ai sensi dell’articolo 2, fino
all’importo massimo di euro 50.000,00 annui.
Art. 5 - Disposizioni
esecutive e di attuazione.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione della
presente legge riconoscendo preferenza per le associazioni sportive con
almeno il 50 per cento di atleti tesserati di età inferiore a 18
anni.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificate in euro 20.000,00 per l’esercizio 2014 ed in
euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, a valere sulla
upb E0001 “Imposta regionale sulle attività produttive”
del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, si fa fronte
riducendo di pari importo la dotazione dell’upb U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti”, relativamente alla partita n. 2,
per l’esercizio 2014 e alla partita n. 1 per gli esercizi 2015 e
2016.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla integrazione della convenzione fra
Regione e Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” relativi
alle agevolazioni IRAP di cui alla presente legge, quantificabili in euro
5.000,00 per l’esercizio 2014 ed in euro 40.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte mediante incremento della
dotazione dell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento” (capitolo 101221 “Oneri connessi alla gestione
dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF e all’attuazione
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 68/2011”) e
contestuale riduzione per pari importo della dotazione dell’upb
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, relativamente
alla partita n. 2 per l’esercizio 2014 e alla partita n. 1 per
ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.
SOMMARIO