Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 (BUR n. 38/2015)
Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 (BUR n. 38/2015) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO(1)
TITOLO I - Insediamento e organi
consiliari
CAPO I - Adempimenti di inizio
legislatura
Art. 1 - Assunzione delle
prerogative di consigliere regionale.
1. I consiglieri regionali acquisiscono le prerogative e i diritti
inerenti alla carica ed entrano nell’esercizio delle loro funzioni
all’atto della proclamazione.
Art. 2 - Prima convocazione
del Consiglio.
1. La prima seduta del Consiglio regionale ha luogo entro il decimo
giorno successivo a quello in cui sono state completate le operazioni di
proclamazione di tutti gli eletti, su convocazione del consigliere
più anziano d’età. (
2)
2. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque
giorni prima della data in cui è fissata la prima seduta.
3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, l’avviso
di convocazione è diramato dal Segretario generale per le ore dodici
del primo giorno non festivo della settimana successiva.
Art. 3 - Ufficio di presidenza
provvisorio.
1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio regionale è
presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età
presente alla seduta.
2. I due consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati
a esercitare le funzioni di segretari.
3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio la composizione dello
stesso come risultante a seguito della proclamazione effettuata dai
competenti uffici elettorali. Effettua, quindi, le comunicazioni
conseguenti all’esercizio di opzioni, secondo quanto previsto dalla
vigente legislazione elettorale, e proclama eletti i consiglieri
subentranti.
Art. 4 - Elezione del
Presidente.
1. Dopo gli adempimenti previsti
nell’articolo 3, il Consiglio procede alla elezione del Presidente
con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
2. Qualora nel secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza dei due
terzi, si procede, a partire dal giorno successivo, a maggioranza
assoluta dei componenti.
Art. 5 - Elezione degli altri
componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. L’elezione dei due vicepresidenti
e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun
consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome. Fatto salvo il
caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, uno dei
vicepresidenti e uno dei segretari devono appartenere ad un gruppo di
minoranza. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, risultano
eletti vicepresidenti e segretari i consiglieri che ottengono il maggior
numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere
più giovane di età.
Art. 6 - Illustrazione del
programma di governo al Consiglio.
1. Nella seduta immediatamente successiva a quelle resesi necessarie per
l’insediamento dell’Ufficio di presidenza, e comunque entro
venti giorni dalla prima convocazione, il Presidente della Giunta
comunica al Consiglio i componenti della Giunta da lui nominati e
illustra il programma di governo per la legislatura.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari, stabilisce la durata della discussione sulle
comunicazioni del Presidente della Giunta e ripartisce il tempo
complessivo tra i gruppi.
Art. 7 - Convalida e
annullamento di elezioni, dichiarazione di decadenza.
1. L’Ufficio di presidenza esamina le cause di ineleggibilità
e di incompatibilità dei consiglieri, iniziando dalla verifica della
posizione dei propri componenti.
2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri comunicano
in forma scritta all’Ufficio di presidenza gli uffici e le cariche
da essi ricoperti.
3. L’Ufficio di presidenza sente gli interessati, assume
informazioni, chiede e riceve l’esibizione di documenti relativi
all’oggetto della sua verifica.
4. Fino alla conclusione del procedimento gli atti dell’Ufficio di
presidenza sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli
interessati e dei controinteressati.
5. Se nei riguardi di un consigliere si configurano cause di
ineleggibilità o di incompatibilità, l’Ufficio di
presidenza gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro
dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le
sue deduzioni.
6. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, il
Consiglio, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 5, su motivata relazione presentata
dall’Ufficio di presidenza, accerta se sussiste la contestata
incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio
invita il consigliere a rimuovere la causa di incompatibilità entro
il termine di cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il
Consiglio lo dichiara decaduto entro dieci giorni.
7. L’Ufficio di presidenza esaurisce entro sessanta giorni dalla
sua costituzione i propri adempimenti; entro il termine ulteriore di
trenta giorni, il Consiglio, su motivate relazioni dell’Ufficio di
presidenza, convalida l’elezione dei consiglieri per i quali non
sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità;
annulla l’elezione dei consiglieri per i quali sussistano cause di
ineleggibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti
incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale. Nessuna
elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici
giorni dalla proclamazione.
8. Le deliberazioni di surroga di consiglieri dimessi o decaduti,
nonché di supplenza di consiglieri sospesi, hanno la precedenza su
ogni altra deliberazione e discussione. La stessa precedenza è
assicurata alle deliberazioni conclusive dei procedimenti di convalida,
decadenza o sospensione.
9. Qualora in precedenti sedute non sia stato possibile concludere un
argomento, questo è posto in discussione dopo le deliberazioni di
cui al comma 8.
10. Le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono notificate entro
cinque giorni ai consiglieri interessati.
Art. 8 - Ineleggibilità e
incompatibilità sopravvenute.
1. Spettano all’Ufficio di presidenza anche l’esame delle
cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la
verifica per la convalida dell’elezione dei consiglieri subentrati.
2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i
consiglieri danno comunicazione entro dieci giorni all’Ufficio di
presidenza; in caso di inottemperanza l’Ufficio di presidenza
può procedere d’ufficio. L’Ufficio di presidenza
provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di
tutti i consiglieri in carica.
3. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura comunicano in
forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le
cariche da essi ricoperti. Il procedimento, le deliberazioni del
Consiglio e i relativi adempimenti sono regolati dalle disposizioni
dell’articolo 7. L’Ufficio di presidenza riferisce al
Consiglio entro trenta giorni dall’avvio del procedimento.
Art. 9 - Dimissioni dei
consiglieri regionali.
1. Il consigliere che intende dimettersi invia comunicazione scritta al
Presidente del Consiglio regionale.
2. Le dimissioni hanno effetto dal giorno successivo alla data di
presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio
all’Assemblea che ne prende atto senza procedere a votazione.
CAPO II - Ufficio di presidenza
Art. 10 - Durata in carica
dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza eletto dopo il rinnovo del Consiglio
regionale dura in carica trenta mesi, decorrenti dalla data di elezione
del Presidente del Consiglio.
2. Trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 il
Consiglio è convocato dal Presidente uscente per procedere
all’elezione con i criteri e le procedure di votazione di cui agli
articoli 4 e
5. Le operazioni relative sono
dirette dai componenti dell’Ufficio di presidenza uscente.
Art. 11 - Incompatibilità
dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. Il Presidente del Consiglio regionale non può far parte di
commissioni permanenti; gli altri componenti dell’Ufficio di
presidenza non possono far parte della presidenza di commissioni
permanenti.
2. I componenti dell’Ufficio di presidenza cessano dalla carica nel
caso siano nominati componenti della Giunta regionale e accettino
l’incarico. Nella seduta del Consiglio regionale immediatamente
successiva alla vacanza si provvede alla sostituzione.
Art. 12 - Mozione di
decadenza.
1. Il Presidente o altri componenti dell’Ufficio di presidenza,
secondo quanto disposto dall’
articolo 36, comma 6,
dello Statuto, cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte di
almeno due terzi dei componenti del Consiglio, di una mozione di
decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad
essi attribuiti dallo Statuto, dalla legge o dal Regolamento, con
particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità
nell’adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione,
presentata da almeno un terzo dei consiglieri, è iscritta
all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio ed
è sottoposta al voto mediante scrutinio segreto.
Art. 13 - Elezioni
suppletive.
1. In caso di elezioni suppletive, si seguono i criteri e le procedure di
votazione di cui agli
articoli
4 e
5, qualora si
tratti di sostituire il Presidente, ambedue i vicepresidenti, ambedue i
consiglieri segretari o l’intero Ufficio di presidenza.
2. Quando debba essere sostituito un solo vicepresidente o un solo
consigliere segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti, garantita comunque l’osservanza
dell’articolo 5.
3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell’Ufficio
di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre
componenti; se ciò non è possibile, le operazioni sono dirette
dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri
più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di
segretari provvisori.
Art. 14 - Presidente.
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne è
l’oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti
dall’
articolo 40 dello Statuto.
2. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle sedute del
Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi
degli
articolo 39 e
40, dirige e modera la
discussione, mantiene l’ordine, giudica della ricevibilità dei
testi e assicura l’osservanza del Regolamento. Dà la parola,
pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne annuncia
il risultato e chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede
l’Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari.
Art. 15 - Vicepresidenti.
1. I vicepresidenti collaborano con il
Presidente ed esercitano le funzioni a essi dallo stesso delegate.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione alla carica, ha
ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, dal
vicepresidente più anziano di età.
3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del
vicepresidente di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate
dall’altro vicepresidente.
Art. 16 - Consiglieri
segretari.
1. I consiglieri segretari sovrintendono, a turno, alla redazione del
verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute
segrete; procedono agli appelli nominali; tengono nota dei consiglieri
che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; accertano il
risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva
pubblicazione dei resoconti; verificano il testo dei progetti di legge e
di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; collaborano con il
Presidente al regolare andamento dell’attività del Consiglio
regionale; sovrintendono, secondo le disposizioni del Presidente, al
cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.
Art. 17 - Funzioni
dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto
dall’articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:
a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del
Consiglio regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio e
demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il
necessario stanziamento;
b) delibera i prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro
conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli
storni da capitolo a capitolo;
c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale,
annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale;
d) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative e
amministrative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il
personale nei casi previsti dalla legge;
e) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione
istituzionale e di informazione relative alle attività del
Consiglio;
f) assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per il loro
funzionamento;
g) coordina l’attività delle commissioni, al fine di garantire
il rispetto del programma e del calendario dei lavori di cui al titolo
II, capo I, e assicura i mezzi necessari al funzionamento delle medesime;
h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione
delle deputazioni consiliari;
i) disciplina l’accesso all’aula e alle sue pertinenze;
l) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle
leggi e dai regolamenti.
Art. 18 - Sedute
dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza può deliberare con la presenza di
almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i
componenti sia disposta espressamente per legge o per Regolamento.
2. Ogni componente dell’Ufficio di presidenza può fare
iscrivere all’ordine del giorno della riunione argomenti di
competenza dell’Ufficio medesimo.
3. Il Segretario generale del Consiglio partecipa alle sedute
dell’Ufficio di presidenza e ne redige il processo verbale.
CAPO III - Giunta per il
Regolamento
Art. 19 - Composizione della
Giunta per il Regolamento.
1. Entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale
è istituita la Giunta per il Regolamento.
2. La Giunta per il Regolamento è composta dal Presidente del
Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre
espressi dalle minoranze, eletti dal Consiglio con votazione segreta a
mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute
di uno o più componenti o dell’intera Giunta per il
Regolamento, il Consiglio nella prima seduta utile provvede alle
votazioni per le surrogazioni o per l’integrale rinnovo.
Art. 20 - Funzioni della
Giunta per il Regolamento.
1. La Giunta per il Regolamento:
a) esprime parere su questioni interpretative del Regolamento a essa
sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di
un singolo consigliere nel corso della seduta;
b) può proporre al Consiglio regionale modifiche e integrazioni al
Regolamento, che l’esperienza o la prassi dimostrino essere
necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.
2. Se insorgono questioni controverse d’interpretazione del
Regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente
del Consiglio la decisione finale.
3. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i
consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla
Giunta per il Regolamento.
4. L’iniziativa delle proposte di modifica del Regolamento compete
esclusivamente ai consiglieri regionali. La Prima commissione consiliare
procede all’esercizio della funzione preparatoria e referente al
Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta per il Regolamento
all’unanimità dei suoi componenti può proporre al
Consiglio, per il tramite della Prima commissione consiliare che le
esamina in sede referente, modifiche e integrazioni al Regolamento, che
l’esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo
svolgimento dei lavori.
CAPO IV - Gruppi consiliari
Art. 21 - Composizione dei
gruppi.
1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta consiliare della legislatura o,
nel caso di surrogazione e di supplenza, entro cinque giorni, ciascun
consigliere è tenuto a indicare al Presidente del Consiglio il
gruppo consiliare del quale intende far parte.
3. Secondo quanto disposto dall’
articolo 42, comma 2,
dello Statuto, ciascun gruppo è composto da almeno tre consiglieri,
fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di
consiglieri se unici eletti in liste che hanno partecipato alla
consultazione elettorale regionale, secondo quanto previsto
dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto.
5. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta può
costituire un gruppo autonomo solo qualora vi aderiscano fin
dall’inizio almeno altri due consiglieri.
6. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intenda aderire a un
altro gruppo che ne sia consenziente, lo comunica immediatamente al
Presidente del Consiglio. La comunicazione è sottoscritta dal
presidente del gruppo consenziente.
7. I consiglieri che non comunicano tempestivamente a quale gruppo
intendono appartenere o aderire e quelli che non possono costituire
gruppo, per mancanza del numero minimo previsto, costituiscono un unico
gruppo misto.
8. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano
nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, e non ricorrano
le condizioni di cui al comma 4, entro cinque giorni il gruppo è
dichiarato sciolto con provvedimento dell’Ufficio di presidenza e i
consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla
dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono
iscritti al gruppo misto.
9. Qualora in corso di legislatura uno o più degli unici eletti
abbandoni il gruppo costituito ai sensi del comma 4, il gruppo può
continuare a esistere con i consiglieri rimasti purché vi abbiano
aderito sin dall’inizio della legislatura. Tale disposizione si
applica anche al gruppo già costituito da tre o più consiglieri
se unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione
elettorale regionale e iscritti a tale gruppo sin dall’inizio della
legislatura.
Art. 22 - Convocazione e
costituzione dei gruppi.
1. Entro dieci giorni dalla prima seduta,
il Presidente del Consiglio indice, per ogni gruppo da costituire, la
convocazione dei consiglieri che hanno dichiarato di volerne far parte e
la convocazione dei consiglieri da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun gruppo si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio
l’elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del
gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni
gruppo nomina inoltre un vicepresidente.
3. Delle nomine di cui al comma 2 e di ogni relativo mutamento, così
come delle variazioni nella composizione del gruppo, viene data
comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi nel corso della
legislatura, nel rispetto del numero minimo di tre consiglieri di cui
all’articolo 21, comma 3.
5. La mancata nomina del presidente del gruppo, a seguito delle
dimissioni del presidente precedente, comporta lo scioglimento del gruppo
consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con
provvedimento dell’Ufficio di presidenza, adottato trascorsi trenta
giorni dalla comunicazione al Presidente del Consiglio delle dimissioni
del presidente del gruppo, e i consiglieri che ne facevano parte, qualora
entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad
altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.
Art. 23 - Approvazione del
regolamento del gruppo.
1. Entro trenta giorni dalla propria
costituzione, l’assemblea di ciascun gruppo approva un regolamento,
che è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque
giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Consiglio.
2. Il regolamento indica in ogni caso nell’assemblea del gruppo
l’organo competente ad approvare:
a) le variazioni della denominazione del gruppo;
b) l’accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della
legislatura;
c) l’espulsione di consiglieri dal gruppo nel corso della
legislatura;
d) il rendiconto e gli altri atti della gestione amministrativa previsti
dalla normativa regionale e statale in materia.
3. La mancata approvazione e trasmissione del regolamento al Presidente
del Consiglio entro i termini di cui al comma 1 comporta lo scioglimento
del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con
provvedimento dell’Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne
facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di
scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo
misto.
Art. 24 - Gruppo misto.
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la
composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che
prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i
consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del
Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.
2. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere
all’Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti
politiche in seno al gruppo, senza che ciò comporti oneri
organizzativi e finanziari aggiuntivi.
3. Ai consiglieri per ciascuna componente politica del gruppo misto
è riconosciuta la facoltà di intervenire a titolo individuale,
per non più di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in
cui le disposizioni del presente Regolamento prevedano l’intervento
del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo.
Art. 25 - Risorse per il
funzionamento dei gruppi.
1. Il Consiglio regionale, tramite l’Ufficio di presidenza,
assicura ai gruppi consiliari, tenuto conto della loro consistenza
numerica, il personale e le risorse necessarie per il loro funzionamento,
secondo quanto previsto dall’
articolo 42 dello
Statuto e dalla disciplina regionale e statale in materia.
CAPO V - Commissioni consiliari
Art. 26 - Commissioni
consiliari permanenti. (3) (4)
1. Le commissioni consiliari permanenti sono sei e hanno competenza sulle
materie per ciascuna indicate:
Prima commissione: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche
dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; politiche
dell’Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la
competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di
legge regionale europea; politiche di bilancio e di programmazione;
Seconda commissione: politiche del territorio, ivi comprese le
infrastrutture, i trasporti, i lavori pubblici, e dell’ambiente,
ivi comprese la difesa del suolo, le cave, torbiere e miniere;
Terza commissione: politiche economiche, politiche agricole, politiche
per la montagna, ivi comprese caccia e pesca, politiche forestali e
dell’energia;
Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti
della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive,
l’attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con
la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e
degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti
erogati e sugli appalti; politiche per la promozione della legalità
ivi comprese la prevenzione e il monitoraggio delle diverse forme di
criminalità organizzata e mafiosa;(
5)
Quinta commissione: politiche socio-sanitarie;
Sesta commissione: politiche per la istruzione, la formazione ed il
lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, (
6) il turismo e lo sport.
Art. 27 - Composizione delle
commissioni. (7)
1. Ciascun gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria
costituzione ovvero dal verificarsi di modifiche nella sua composizione,
procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla
designazione dei propri rappresentanti nelle commissioni permanenti.
2. Ciascun consigliere è assegnato a una commissione, fatto salvo
quanto previsto dai commi 3, 4 e 6.
3. I consiglieri designati a far parte della Prima e della Quarta
commissione possono essere componenti anche di altre due commissioni
permanenti, (
8) fatto salvo
quanto disposto dal comma 6.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e
gli altri consiglieri componenti della Giunta regionale non possono fare
parte delle commissioni.
5. Ciascun gruppo sostituisce i propri consiglieri che ricoprono le
cariche di cui al comma 4 con altri consiglieri del proprio gruppo.
6. I gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore a quello delle
commissioni permanenti sono autorizzati a designare uno stesso
consigliere in tre (
9)
commissioni, oltre che nella Prima e nella Quarta, in modo da essere
rappresentati nel maggior numero possibile di commissioni,
compatibilmente con la funzionalità dei lavori delle commissioni
medesime.
7. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni di cui al comma
1, nomina i componenti di ciascuna commissione.
8. Qualora uno o più gruppi consiliari non abbiano provveduto alle
designazioni di cui al comma 1 nei tempi previsti, il Presidente del
Consiglio procede alle nomine di cui al comma 7, individuando in via
sostitutiva e provvisoria i rappresentanti dei gruppi inadempienti e i
voti ad essi attribuiti ai sensi dell’articolo 28, comma 2, in modo
che in ciascuna commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la
proporzione esistente in Assemblea tra tutti i gruppi consiliari.
Art. 28 - Espressione dei
voti e deleghe.
1. Ciascun gruppo consiliare esprime
nelle singole commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri
appartenenti al gruppo in Consiglio.
2. Nel caso di più consiglieri del medesimo gruppo designati nella
stessa commissione, ciascun consigliere esprime i voti attribuitigli, in
misura uguale, nella designazione di cui al comma 1 dell’articolo
27.
3. Il consigliere che per giustificati motivi non interviene alla seduta
di una commissione di cui è componente può delegare a
sostituirlo un consigliere del suo gruppo, anche se appartenente ad altra
commissione.
4. Nessun consigliere può ricevere più di una delega per la
medesima seduta di commissione.
5. Ogni consigliere può partecipare alle sedute di commissioni
permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola
e di proposta, senza diritto di voto salvo i casi di cui al comma 3.
Art. 29 - Numero legale e
deliberazioni.
1. Per la validità delle sedute
delle commissioni è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri
appartenenti alla commissione, che esprimano, anche mediante deleghe, la
metà più uno dei voti complessivamente attribuiti nella
commissione stessa.
2. Si presume che la commissione sia sempre in numero legale per
deliberare. Tuttavia il presidente, d’ufficio in occasione della
prima votazione, o su richiesta di un consigliere, formulata prima
dell’indizione di ogni altra votazione, dispone la verifica.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la
seduta per un tempo non inferiore a dieci minuti, ovvero, apprezzate le
circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla terza
mancanza consecutiva del numero legale.
4. Le commissioni deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli
rappresentati dai consiglieri presenti.
5. I consiglieri presenti in commissione che non partecipano a una
votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano,
e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
6. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
7. In sede consultiva, il parere della commissione alla Giunta regionale,
ad altra commissione o ad altro organo è favorevole qualora la
proposta di tale parere raccolga la maggioranza di cui al comma 4 e si
intende contrario qualora il numero dei voti contrari e degli astenuti
sia pari o superiore a quello dei voti favorevoli.
8. Nelle commissioni permanenti le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese, salvo che il Regolamento o la legge dispongano diversamente.
9. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante
procedimento elettronico qualora i necessari dispositivi siano
disponibili, con le stesse modalità previste dal Regolamento per le
votazioni dell’Assemblea.
10. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il
presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporne
l’immediata rinnovazione.
11. Qualora almeno tre consiglieri presenti contestino, immediatamente
dopo la proclamazione del risultato, la regolarità della votazione,
il presidente è tenuto a disporne la rinnovazione.
12. Gli incidenti procedurali sono decisi per alzata di mano con la
maggioranza di cui al comma 4.
Art. 30 - Costituzione delle
commissioni.
1. Nella prima seduta della legislatura,
ciascuna commissione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e
dallo stesso presieduta sino all’elezione del presidente della
commissione medesima, procede all’elezione della propria
presidenza, composta da un presidente, un vicepresidente e un consigliere
segretario, con tre votazioni separate a scrutinio segreto.
1 bis. La presidenza della Quarta commissione è affidata ad un
componente di opposizione. A tal fine è eletto presidente della
commissione il candidato, appartenente ad uno dei gruppi consiliari
espressione delle opposizioni elettorali, che ha conseguito il maggior
numero di voti. (
10)
2. È eletto presidente della commissione il consigliere che
raggiunge la maggioranza assoluta dei voti attribuiti in commissione.
Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo
scrutinio, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un tempo
non inferiore a trenta minuti. Alla ripresa dei lavori, si procede ad una
terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei voti
rappresentati dai presenti, computando tra i voti anche le schede
bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta
maggioranza, la commissione procede immediatamente al ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior
numero di voti.
3. Con separate votazioni sono eletti il vicepresidente e il consigliere
segretario della commissione.
4. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di
minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, sono proclamati eletti
vicepresidente e consigliere segretario i consiglieri che in ciascuna
elezione conseguono la maggioranza, anche se relativa, dei voti. A
parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Art. 31 - Rinnovo delle
commissioni.
1. Le commissioni consiliari permanenti sono rinnovate dopo trenta mesi
dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.
2. Almeno trenta giorni prima dello scadere del termine di cui al comma
1, il Presidente del Consiglio invita i gruppi consiliari a provvedere al
rinnovo delle designazioni di cui all’articolo 27 con gli stessi
tempi e modalità.
3. Il Presidente del Consiglio procede alle nomine dei componenti delle
commissioni rinnovate e alla convocazione delle stesse per
l’elezione degli uffici di presidenza, con gli stessi tempi e
modalità di cui agli articoli 27 e 30.
Art. 32 - Presidenza della
commissione.
1. La presidenza della commissione, composta dal presidente, dal
vicepresidente e dal consigliere segretario, programma i lavori e fissa
l’ordine del giorno delle sedute, tenendo conto di quanto previsto
all’
articolo 39
comma 5.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione; convoca la presidenza
della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio e
l’Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Il vicepresidente e il consigliere segretario collaborano con il
presidente al buon andamento delle attività della commissione e
delle sedute.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente la
commissione è presieduta dal consigliere più anziano di
età.
5. Il consigliere segretario sovrintende alla redazione del verbale e
verifica il corretto svolgimento delle votazioni e il relativo esito. In
caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono svolte dal
consigliere più giovane di età.
Art. 33 - Sedute delle
commissioni e loro convocazione.
1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria
competenza e su argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo
le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori
consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.
2. L’ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da
trattarsi in ciascuna seduta.
3. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una o più volte la
settimana, nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Convocazioni in giorni
diversi da quelli stabiliti debbono essere autorizzate dal Presidente del
Consiglio.
4. La convocazione è disposta dal presidente della commissione con
preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza, la convocazione
può essere disposta con preavviso di ventiquattro ore.
5. L’atto di convocazione contiene l’ordine del giorno della
riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a
disposizione dei consiglieri.
6. Salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio, le commissioni non
possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta
dell’Assemblea.
7. Nei giorni nei quali vi è seduta del Consiglio regionale, qualora
la convocazione della commissione si renda necessaria per
l’espressione di un parere obbligatorio ai fini della continuazione
dei lavori dell’Assemblea, la convocazione può essere fatta
anche in aula dal Presidente del Consiglio regionale con preavviso di
dieci minuti.
8. La convocazione della commissione può essere chiesta anche da un
numero di componenti della stessa che, a norma dell’
articolo 28, commi 1 e 2,
dispongano di almeno un quarto dei voti attribuiti in commissione. Se il
presidente della commissione non vi provvede, la convocazione è
fatta dal Presidente del Consiglio entro un termine massimo di tre
giorni.
9. Le commissioni, su autorizzazione del Presidente del Consiglio,
possono riunirsi fuori della propria sede, quando ciò sia ritenuto
necessario od opportuno, per lo svolgimento:
a) delle consultazioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle
leggi;
b) delle indagini necessarie per lo svolgimento delle funzioni
d’inchiesta previste dall’
articolo 45, comma 1,
dello Statuto.
10. Per esigenze di coordinamento con il lavoro di altre commissioni o
dell’Assemblea, il Presidente del Consiglio può revocare le
convocazioni già disposte.
Art. 34 - Processo verbale e
resoconto integrale.
1. Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale e il
resoconto integrale, che vengono approvati nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni
e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun
consigliere, è redatto dal responsabile del servizio di segreteria
della commissione e sottoscritto dal presidente e dal consigliere
segretario.
3. Il processo verbale è pubblicato sul sito internet del Consiglio.
Art. 35 - Pubblicità
dei lavori delle commissioni.
1. La commissione decide, con la maggioranza dei due terzi dei voti
rappresentati dai suoi componenti, quali dei suoi lavori debbano rimanere
segreti.
Art. 36 - Commissioni
temporanee e speciali d’inchiesta.
1. Le commissioni temporanee e le commissioni speciali d’inchiesta,
istituite rispettivamente ai sensi degli
articoli 43, comma 4,
e
45, comma
2, dello Statuto, regolano i propri lavori secondo le modalità
previste dal presente capo.
CAPO VI - Conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari
Art. 37 - Composizione della
Conferenza.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai
presidenti di gruppo designati ai sensi dell’
articolo 22, e dal Presidente del
Consiglio, che la presiede.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano il Presidente della Giunta,
o un assessore a ciò delegato, i membri dell’Ufficio di
presidenza e, se invitati, i presidenti delle commissioni.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipa, se nominato, il portavoce
dell’opposizione di cui all’
articolo 47, comma 1,
lettera h), dello Statuto.
4. In caso di impossibilità a partecipare, il presidente del gruppo
consiliare è sostituito dal vicepresidente ovvero da altro
consigliere dello stesso gruppo all’uopo designato.
5. I voti a disposizione di ciascun presidente di gruppo corrispondono ai
voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso. Il Presidente del Consiglio
regionale, i membri dell’Ufficio di presidenza, il rappresentante
della Giunta regionale, il portavoce dell’opposizione, qualora non
sia presidente di gruppo, e i presidenti delle commissioni non votano.
Art. 38 - Convocazione della
Conferenza.
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile almeno tre giorni prima,
salvo i casi di urgenza, per programmare lo svolgimento delle
attività e dei lavori del Consiglio, nonché per esaminare ogni
altra questione riguardante l’organizzazione, il funzionamento e i
procedimenti del Consiglio regionale.
2. La Conferenza è convocata, inoltre, su richiesta del Presidente
della Giunta, o di uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza
numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei componenti del
Consiglio.
TITOLO II - Programmazione dei
lavori e procedimenti
CAPO I - Programmazione
Art. 39 - Programma dei
lavori.
1. Il Consiglio organizza i propri lavori
secondo il metodo della programmazione.
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il
programma dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della
Giunta regionale e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi.
3. Le proposte della Giunta regionale e dei gruppi devono riferirsi a
provvedimenti già assegnati alle commissioni consiliari e sono
trasmesse al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente a quello
della riunione.
4. Il programma contiene l’elenco degli argomenti che il Consiglio
intende esaminare, con l’indicazione dell’ordine di
priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione
all’ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è
formulata in modo da garantire tempi congrui per l’esame in
rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
5. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma è riservato
alle proposte delle minoranze.
6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi
la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai due terzi
dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il programma è
predisposto dal Presidente del Consiglio.
7. Il programma diviene definitivo dopo la comunicazione ai consiglieri.
Art. 40 - Calendario dei
lavori.
1. La Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla
base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto
del programma dei lavori.
2. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle
sedute consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti
inseriti nel programma, con l’indicazione del tempo da dedicare in
assemblea a ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al
relativo rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita
indicazione della data di inizio della trattazione.
3. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel calendario è riservato
alle proposte delle minoranze.
4. Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti di
gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai
due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il
calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio.
5. Il calendario è redatto in modo da garantire l’esaurimento
dei punti.
Art. 41 - Inserimenti
obbligatori e modifiche al programma e al calendario dei lavori.
1. Per l’esame e l’approvazione di eventuali proposte di
modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta
regionale o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, si
applicano le procedure e le modalità previste per la loro
approvazione dall’articolo 40.
2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita
la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel
calendario anche argomenti non compresi nel programma, garantendo
comunque il rispetto del calendario, stabilendo, se del caso, le sedute
supplementari necessarie per la loro trattazione.
3. Sono in ogni caso inseriti dal Presidente nel programma e nel
calendario i provvedimenti da trattare per obbligo derivante da
disposizione di legge o di Regolamento.
Art. 42 - Programmazione
dell’attività delle commissioni.
1. Le commissioni organizzano i propri lavori sulla base di programmi
predisposti dalle rispettive presidenze in modo da assicurare in via
prioritaria l’esame dei progetti di legge e degli altri affari
assegnati e contenuti nel programma di cui all’
articolo 39.
2. Le relazioni delle commissioni sui progetti di legge e sugli altri
provvedimenti inseriti nel programma dei lavori consiliari devono essere
presentate entro sessanta giorni dall’adozione del programma, salvo
che in sede di programmazione sia stato stabilito un termine diverso.
3. Le commissioni possono altresì procedere all’esame di altri
affari loro assegnati e non inseriti nella programmazione e trasmetterli
al Presidente del Consiglio regionale.
4. Qualora la competente commissione non abbia concluso il procedimento
istruttorio nel rispetto del termine di cui al comma 2, il Presidente del
Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci
consiglieri, iscrive l’argomento all’ordine del giorno della
prima seduta consiliare utile.
5. Nel caso di cui al comma 4, l’Assemblea esamina i provvedimenti
nel testo inizialmente assegnato alla commissione. Per i tempi di
discussione si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 93, commi 1 e 2. Svolge
le funzioni di relatore il presidente della commissione, ovvero, in caso
di impedimento, il vicepresidente o altro consigliere incaricato dalla
presidenza della commissione o, in caso di inerzia di questa, dal
Presidente del Consiglio; svolge le funzioni di correlatore il
proponente.
Art. 43 - Durata della
discussione.
1. La Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari, nel rispetto del calendario, determina il tempo
complessivo, che, salvo diversa determinazione assunta
all’unanimità dalla Conferenza, non può essere inferiore
al tempo di cui al comma 6, per la trattazione dei progetti di legge e
delle proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio,
finanziaria e di programmazione, individuando i tempi per gli interventi
dei relatori e della Giunta, nonché per lo svolgimento di richiami
al Regolamento, e ripartendone il resto tra i gruppi.
2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per quattro
decimi in misura eguale e per sei decimi in misura proporzionale alla
consistenza degli stessi. Tempo aggiuntivo è riservato agli
interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale,
comunicandolo prima dell’inizio della discussione. A ciascun
intervento a titolo individuale è assegnato un tempo aggiuntivo di
cinque minuti.
3. La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui
consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti
dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale
maggioranza, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri
di cui al presente articolo.
4. La Conferenza, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui
consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti
dei componenti del Consiglio, può determinare, nel rispetto dei
criteri di cui al comma 2, il tempo per la trattazione anche di progetti
di legge e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.
5. Ciascun presidente di gruppo consiliare può chiedere, per non
più di una volta nel corso della legislatura, per un provvedimento
ritenuto di particolare rilievo, tra quelli di cui al comma 4, che non si
provveda alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva
ripartizione tra i gruppi, a norma del presente articolo. Il Presidente
del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga e in tale caso si
applicano per la durata degli interventi le disposizioni di cui
all’
articolo 93,
commi 1 e 2.
6. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1, 4 e 5, dopo
trenta ore di lavoro d’aula dall’inizio della trattazione di
un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza
determina, a norma del presente articolo, il tempo complessivo per la
conclusione dell’argomento, tenendo conto anche del numero degli
emendamenti presentati e ammessi. Nel caso in cui non si raggiunga la
maggioranza di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio decide nel
rispetto dei criteri di cui al comma 2.
7. Nella determinazione del tempo di cui al comma 6, è comunque
garantita ai primi firmatari, per non più di due ore complessive,
l’illustrazione degli emendamenti presentati, ammessi e non ancora
esaminati, ai sensi dell’articolo 102, comma 6. Tale tempo è
ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere
restano da illustrare; in tale caso la seduta del Consiglio regionale non
può durare più di dieci ore nell’arco della stessa
giornata.
8. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ai sensi
dell’articolo 102, comma 5, il tempo complessivo fissato per la
trattazione dell’argomento è rideterminato e ripartito
osservando i criteri di cui al presente articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti
di approvazione o modifica dello Statuto, del Regolamento del Consiglio e
della legge elettorale regionale.
CAPO II - Iniziativa delle
leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti
Art. 44 - Presentazione,
assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e
delle proposte di provvedimento.
1. L’iniziativa delle leggi e dei
regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione al Presidente
del Consiglio di progetti, redatti in articoli e corredati da una
relazione che ne illustri contenuto e finalità.
2. Sono disegni di legge i progetti presentati dalla Giunta regionale;
sono proposte di legge tutti gli altri progetti.
3. L’iniziativa di altri provvedimenti consiliari si esercita
mediante presentazione al Presidente del Consiglio di idonee proposte
corredate da relazione.
4. Per proponente del progetto di legge o di regolamento e della proposta
di provvedimento di iniziativa consiliare si intende il primo consigliere
firmatario.
5. Il Presidente assegna i progetti di legge o di regolamento e le
proposte di provvedimento alla commissione competente, secondo quanto
previsto dall’articolo 26.
Art. 45 -
Improcedibilità delle proposte di legge prive di copertura
finanziaria.
1. Il Presidente del Consiglio regionale richiede il parere della Prima
commissione allorquando una proposta di legge, per le disposizioni
contenute nel testo del proponente o per le modifiche che si intendessero
ad esse apportare, implichi nuovi o maggiori oneri finanziari.
2. In caso di parere negativo della Prima commissione ai sensi del comma
1, ovvero qualora il testo non sia stato riformulato sulla base delle
condizioni formulate nel parere stesso, il Presidente del Consiglio
regionale ne dichiara l’improcedibilità.
Art. 46 - Ammissibilità
delle proposte di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli
enti locali.
1. Sull’ammissibilità di una proposta di legge e di
regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali decide il
Presidente del Consiglio.
Art. 47 -
Improcedibilità.
1. Un progetto di legge respinto dal
Consiglio non può essere ripresentato, nell’ambito della
stessa legislatura, se non dopo un anno dalla precedente votazione.
CAPO III - Attività delle
commissioni consiliari
Art. 48 - Riunione delle
commissioni nelle diverse sedi.
1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame degli argomenti sui quali devono
riferire all’Assemblea;
b) in sede redigente, per l’esame dei progetti di legge o di
regolamento nei casi di cui all’
articolo 21, comma 3,
dello Statuto;
c) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli argomenti assegnati ad
altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;
d) per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di
cui all’
articolo 52
e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo di
cui al titolo IV, capi II e III;
e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle
attività conoscitive di cui al titolo II, capo IV;
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio di
propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del
Consiglio che siano iscritte all’ordine del giorno per la
discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l’esame di
affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono
opportuna la trattazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in
commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o
a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della
commissione.
Art. 49 - Sede
referente.
1. Su ciascun progetto di legge o di regolamento e su ciascuna proposta
di provvedimento è svolto preliminarmente un dibattito di ordine
generale, al quale, quando si tratta di un testo articolato, segue
l’esame dei singoli articoli. Il dibattito di ordine generale
è introdotto dal presidente della commissione ovvero da un
consigliere indicato dalla presidenza della commissione.
2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare
un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione
delle minoranze, al quale affida l’ulteriore esame per la
formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio.
3. Ciascun consigliere può trasmettere emendamenti alla commissione
referente e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.
4. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento o
della proposta di provvedimento approvato dalla commissione e proposto
all’approvazione del Consiglio, unitamente a ogni altra eventuale
documentazione, sono tempestivamente trasmessi al Presidente del
Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede
all’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno del
Consiglio, tenuto conto del calendario di cui all’
articolo 40. Tutta la
documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria in commissione
è tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione
dell’esame in Assemblea.
Art. 50 - Sede
redigente.
1. Salve le eccezioni previste dall’
articolo 21, comma 4,
dello Statuto, e i progetti di legge relativi ai piani pluriennali di
programmazione economica e socio-sanitaria e di pianificazione
urbanistica e territoriale, il Presidente del Consiglio, su richiesta
della commissione competente approvata a maggioranza dei voti attribuiti
in commissione e comunicata a tutti i consiglieri, iscrive
all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea
le proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede redigente di
progetti di legge e di regolamento, rimanendo riservata
all’Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto,
con preclusione di emendamenti.
2. La proposta di trasferimento in sede redigente è approvata con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. La
proposta non è sottoposta all’approvazione del Consiglio
qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunichi al
Presidente del Consiglio, anche in corso di seduta, l’opposizione
al deferimento proposto dalla commissione competente, secondo quanto
disposto dall’
articolo 21, comma 3, dello Statuto.
3. L’Assemblea può stabilire, all’atto del
trasferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informatori per la
formulazione del testo degli articoli e termini per la conclusione dei
lavori della commissione.
4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione
competente, il Presidente del Consiglio sospende l’esame redigente
e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un
quinto dei componenti del Consiglio gli richiede che il progetto di legge
o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.
5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del
procedimento in sede referente in quanto compatibili.
6. Nei casi di sedute in sede redigente è assicurata la
pubblicità dei lavori della commissione, anche attraverso impianti
audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e
della stampa.
Art. 51 - Sede
consultiva.
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un progetto di
legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato a una
commissione sia espresso il parere di un’altra commissione, per gli
aspetti che rientrano nella competenza di quest’ultima.
2. Se una commissione, su un progetto di legge o di regolamento o su una
proposta di provvedimento a essa assegnato, ritiene utile acquisire il
parere di un’altra commissione per gli aspetti che rientrano nella
competenza di questa, può richiederlo prima di deliberare in merito,
informandone il Presidente del Consiglio.
3. Se una commissione ritiene utile esprimere un parere su un progetto di
legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato ad
altra commissione, ne fa domanda al Presidente del Consiglio che decide
in merito.
4. La commissione consultata e la commissione competente per il merito
possono effettuare, d’intesa fra loro, riunioni congiunte. La
commissione consultata può partecipare alle consultazioni, alle
indagini conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla commissione
referente.
5. I pareri di cui ai commi da 1 a 4 sono espressi nel termine di
quindici giorni per i progetti di legge o di regolamento e di sette
giorni per ogni altro oggetto. La commissione consultata può
stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione
alla quale è destinato.
6. Il parere espresso è allegato alla relazione alla Assemblea o
menzionato nella relazione medesima quando sia stato illustrato
oralmente.
7. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un
parere alle commissioni consiliari in ordine a provvedimenti
amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di
deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio che la assegna
alla commissione competente per materia, al fine dell’iscrizione
all’ordine del giorno della prima seduta utile.
8. Il parere è reso entro i termini stabiliti dalla legge ed è
comunicato dal presidente della commissione al Presidente della Giunta,
dandone informazione al Presidente del Consiglio.
Art. 52 - Funzioni di
vigilanza e controllo.
1. Il Presidente del Consiglio assegna
alle commissioni competenti per materia le rendicontazioni, le relazioni,
i bilanci e ogni altra documentazione per la quale la legge prevede la
trasmissione al Consiglio da parte di società, enti e strutture
della Regione, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo di cui agli
articoli 23 e
articolo 33 dello Statuto.
2. Al termine dell’esame, la commissione può esprimere
valutazioni e osservazioni direttamente al soggetto interessato, dandone
informazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio,
ovvero disporre una relazione all’Assemblea, anche integrata con
una proposta di risoluzione qualora intenda proporre indirizzi e
orientamenti.
Art. 53 - Funzioni
d’inchiesta.
1. L’Assemblea può affidare alle commissioni consiliari
permanenti funzioni d’inchiesta ai sensi dell’
articolo 45, comma 1,
dello Statuto, anche su proposta della commissione competente per
materia.
2. Le commissioni quando procedono a una inchiesta ne predispongono il
programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono
all’approvazione dell’Ufficio di presidenza.
3. Le sedute dedicate allo svolgimento dell’inchiesta possono
tenersi, quando sia necessario od opportuno, fuori dalla sede del
Consiglio regionale.
4. I documenti raccolti restano depositati presso la segreteria della
commissione, dove ciascun commissario può esaminarli e ottenerne una
copia.
5. Compiuta l’indagine, la commissione approva una relazione
conclusiva. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza.
6. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne
cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla commissione,
iscrive l’argomento all’ordine del giorno
dell’Assemblea.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
commissioni speciali d’inchiesta istituite ai sensi
dell’articolo 45, comma 2, dello Statuto.
Art. 54 - Acquisizione di
informazioni.
1. Le commissioni nelle materie di loro
competenza si procurano informazioni, atti e documenti e convocano i
funzionari della Regione o degli enti, aziende o agenzie da essa
dipendenti, secondo quanto previsto dall’
articolo 44 dello
Statuto.
2. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno diritto e, se
richiesti, l’obbligo di partecipare, anche con l’assistenza
di esperti, ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta regionale può chiedere che le commissioni siano
convocate per dar loro comunicazioni, e gli assessori possono sempre
chiedere di essere sentiti.
4. Alle sedute delle commissioni, oltre ai funzionari della segreteria,
assistono di norma i funzionari degli uffici legislativi.
5. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti, con
le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
CAPO IV - Partecipazione e
informazione dei cittadini
Art. 55 - Oggetto della
partecipazione.
1. In attuazione degli
articoli 9,
21 e
44 dello Statuto, il Consiglio regionale garantisce la
partecipazione di tutti i cittadini, singoli e associati,
all’esercizio della funzione legislativa, di programmazione e
amministrativa di carattere generale della Regione.
2. La partecipazione ai processi di determinazione delle scelte
legislative e amministrative ha per oggetto, in particolare:
a) i progetti di legge e di regolamento regionali;
b) le proposte di piani e programmi regionali;
c) le proposte di provvedimenti amministrativi di carattere generale.
Art. 56 - Attività di
informazione.
1. L’informazione ai cittadini è assicurata dal Consiglio
regionale, anche su iniziativa dei gruppi, mediante, in particolare:
a) la pubblicazione di tutti i progetti di legge, di regolamento,
nonché di tutte le proposte di piani, programmi e atti
amministrativi di competenza dell’Assemblea sul sito internet del
Consiglio;
b) la diffusione ai mezzi di comunicazione di informazioni sui processi
decisionali in corso nelle commissioni consiliari e nell’Assemblea;
c) l’organizzazione di convegni e conferenze, previa deliberazione
dell’Ufficio di presidenza.
Art. 57 - Modalità
della partecipazione.
1. La partecipazione dei cittadini singoli e associati, fermo restando il
potere di iniziativa popolare per leggi e regolamenti di cui
all’
articolo 20 dello Statuto, disciplinato con legge regionale,
si esplica mediante:
a) la presentazione da parte dei cittadini, singoli o associati, di
pareri e proposte di modifica, per collaborare alla formazione di
provvedimenti legislativi;
b) la consultazione obbligatoria dei soggetti che si siano avvalsi del
diritto di cui alla lettera a), allorché ne faccia richiesta un
numero di componenti la competente commissione consiliare che
rappresentino un quarto dei voti attribuiti in commissione;
c) la consultazione di enti, associazioni e organizzazioni in tutti gli
altri casi in cui è prevista come obbligatoria dalla legge
regionale;
d) la consultazione di cittadini, singoli o associati tutte le volte in
cui è ritenuta opportuna dalle commissioni consiliari, al fine di
acquisire elementi utili alle loro attività.
Art. 58 - Forma delle
consultazioni.
1. Le consultazioni di cui all’articolo 57 possono essere
effettuate in forma di:
a) audizione diretta;
b) invito a esprimere per iscritto sul progetto o sulla proposta, entro
un termine determinato, pareri e proposte;
c) forum e altre forme di e-democracy, secondo le modalità stabilite
dall’Ufficio di presidenza.
2. Le consultazioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettere b) e
c), sono effettuate nella forma dell’audizione diretta. Negli altri
casi la scelta della forma è rimessa alla decisione della
commissione consiliare che effettua la consultazione.
3. L’invito per le consultazioni è diramato dal presidente
della commissione consiliare competente.
4. Qualora la consultazione si svolga per audizione diretta
l’invito è trasmesso almeno sette giorni prima della data
fissata.
5. Gli enti con personalità giuridica partecipano
all’audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di
persone da questi delegate. Le altre organizzazioni e le associazioni
prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone
alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la
presidenza o a mezzo di persona da queste delegata.
Art. 59 - Conferenza
regionale sulle politiche dell’economia e del lavoro.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’
articolo 22 dello
Statuto è periodicamente convocata una Conferenza regionale sulle
politiche dell’economia e del lavoro, quale strumento permanente di
consultazione, analisi e indirizzo.
2. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio delle
dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della
competitività a livello regionale. La conferenza, avvalendosi anche
delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale
proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e
risorse a favore delle imprese e dell’occupazione.
3. La Conferenza presenta alle commissioni consiliari competenti le
proprie osservazioni e proposte sui progetti di legge, regolamento,
piani, programmi e provvedimenti amministrativi di carattere generale
riguardanti le politiche dell’economia e del lavoro entro quindici
giorni dalla loro pubblicazione nel sito internet del Consiglio
regionale.
4. La Conferenza è composta da:
a) le organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi
economici e del lavoro della Regione, individuate con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza, sentite le commissioni consiliari
competenti;
b) i componenti delle commissioni consiliari competenti;
c) i componenti della Giunta regionale competenti.
5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare di volta in
volta in relazione ai temi da trattare rappresentanti di altri enti e
organizzazioni o tecnici ed esperti. La decisione in merito spetta al
Presidente.
6. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio regionale o da un componente dell’Ufficio di presidenza
da esso delegato.
Art. 60 - Petizioni.
1. Chiunque può inviare petizioni al Consiglio per chiedere
provvedimenti legislativi sulle materie di competenza regionale, o per
esporre comuni necessità riguardanti la Regione.
2. Le petizioni, previamente vagliate dall’Ufficio di presidenza,
sono trasmesse alle commissioni competenti per materia, le quali, ove
abbiano all’esame progetti di legge o proposte di provvedimento
sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse.
3. Le commissioni possono riferirne al Consiglio.
CAPO V - Lavori delle
commissioni
Art. 61 - Assegnazioni alle
commissioni e conflitti di competenza.
1. I progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento e
in generale ogni argomento su cui sia richiesta una relazione al
Consiglio regionale, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla
commissione competente o con competenza prevalente o alle commissioni da
lui ritenute ugualmente competenti, secondo quanto stabilito
dall’
articolo 44.
2. Se una commissione ritiene che un progetto o una proposta assegnati al
suo esame non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga
alla sua competenza un argomento assegnato in sede referente
all’esame di altra commissione, ne informa per gli opportuni
provvedimenti il Presidente del Consiglio, che decide sentito
l’Ufficio di presidenza.
Art. 62 - Lavori e decisioni
delle commissioni.
1. Qualora il proponente del progetto di legge o di regolamento e della
proposta di provvedimento di iniziativa consiliare non faccia parte della
commissione referente, il presidente della commissione lo invita a
partecipare ai relativi lavori.
2. Tutte le decisioni della commissione in ordine alle modalità dei
propri lavori e dell’esame di progetti, proposte e ogni altro
argomento assegnato sono adottate con la maggioranza di cui
all’
articolo 29,
comma 4.
Art. 63 - Esame
abbinato.
1. Se all’esame della commissione referente si trovano
contemporaneamente progetti di legge o di regolamento o proposte di
provvedimento, a giudizio della stessa, espresso con la maggioranza di
cui all’
articolo
29, comma 4, analoghi o vertenti su oggetto medesimo, l’esame
è abbinato.
2. Non si procede ad abbinamento qualora sia già iniziato
l’esame dell’articolato del progetto ovvero del testo della
proposta da proporre all’approvazione del Consiglio.
3. Al termine dell’esame preliminare dei progetti o delle proposte
abbinati la commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla
redazione di un testo unificato.
Art. 64 - Sedute congiunte
in sede referente e redigente.
1. In caso di assegnazione, ai sensi
dell’
articolo 44,
comma 5, da parte del Presidente del Consiglio di un progetto o di una
proposta e in generale di un argomento a più commissioni da lui
ritenute ugualmente competenti in sede referente o redigente si procede
all’esame in sedute congiunte.
2. La convocazione delle sedute è fatta congiuntamente dai
presidenti delle commissioni interessate e le sedute sono presiedute
alternativamente dai presidenti.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della
maggioranza dei consiglieri appartenenti alle commissioni, che esprimano,
anche mediante deleghe, la metà più uno dei voti
complessivamente attribuiti nelle commissioni stesse.
4. Le commissioni congiunte deliberano unitariamente con la maggioranza
dei voti favorevoli rappresentati dai consiglieri presenti.
Art. 65 - Sedute congiunte
in sede consultiva.
1. Nel caso di seduta congiunta in sede consultiva di due o più
commissioni, la convocazione è fatta, d’intesa tra loro, dai
presidenti di ciascuna commissione.
2. Il numero legale e la maggioranza richiesta per deliberare si
computano singolarmente per ciascuna commissione.
Art. 66 - Parere
obbligatorio della Prima commissione.
1. Ciascuna commissione ha l’obbligo di acquisire il parere della
Prima commissione sulla compatibilità dei progetti di legge con il
diritto dell’Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti e
ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese. Il parere
deve essere acquisito sia per le disposizioni contenute nel testo del
proponente, sia per le modificazioni apportate, prima del voto finale.
Tale parere è dato per iscritto.
2. Qualora entro venti giorni dall’assegnazione del progetto di
legge la Prima commissione non abbia risposto, si intende che non abbia
trovato nulla da eccepire.
Art. 67 - Termini per le
relazioni al Consiglio.
1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di
regolamento, le proposte di provvedimento e in generale ogni argomento su
cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso previsto
dall’
articolo 20, comma 6, dello Statuto, sono presentate
all’assemblea entro dieci giorni dall’approvazione in
commissione e comunque almeno quarantotto ore prima dell’ora
fissata per la seduta del Consiglio nella quale è prevista la
trattazione dell’atto.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, i relatori
perdono la facoltà di leggere la relazione.
Art. 68 - Nomina dei
relatori.
1. Per ogni progetto di legge o di regolamento, nonché per ogni
proposta di provvedimento amministrativo e in generale per ogni argomento
su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, al termine dei lavori,
la commissione, o le commissioni congiuntamente nel caso di cui
all’
articolo 64,
designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono
in Consiglio.
2. In caso di voto non unanime, il correlatore è individuato tra
coloro che non hanno espresso voto favorevole.
Art. 69 - Esame del
bilancio.
1. I progetti di bilancio e di legge finanziaria della Regione sono
sottoposti all’esame delle commissioni permanenti che riferiscono,
entro quindici giorni dall’assegnazione, alla Prima commissione
nelle materie di loro competenza.
2. Entro trenta giorni dall’assegnazione, la Prima commissione
presenta la relazione al Consiglio.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, i progetti di
bilancio e di legge finanziaria sono iscritti all’ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio regionale e discussi nel testo
presentato. In tale caso relatore e correlatore sono nominati dal
Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei presidenti
dei gruppi consiliari.
TITOLO III - Lavori
dell’Assemblea
CAPO I - Svolgimento delle
sedute
Art. 70 - Convocazione del
Consiglio.
1. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede;
può riunirsi fuori dalla propria sede per decisione presa
dall’Ufficio di presidenza all’unanimità dei suoi
componenti o su deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza dei
componenti.
2. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente e si riunisce
in via ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto
dall’
articolo 49 dello Statuto.
3. Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta o da
un quarto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone la
convocazione entro cinque giorni dalla richiesta in modo che la seduta
abbia luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta medesima.
4. Qualora il Presidente del Consiglio non disponga la convocazione nel
termine di cui al comma 3, la convocazione è disposta, entro cinque
giorni, dal vicepresidente di cui all’
articolo 15, comma 2, e, in caso di sua inadempienza o
assenza dall’altro vicepresidente.
5. Qualora la convocazione non sia disposta ai sensi dei commi 3 e 4, il
Consiglio si riunisce di diritto, ai sensi dell’
articolo 49, comma 3,
secondo periodo, dello Statuto, alle ore dodici del quinto giorno non
festivo immediatamente successivo allo scadere del termine di cui al
comma 3; l’avviso di convocazione è diramato dal Segretario
generale.
Art. 71 - Ordine del giorno
del Consiglio.
1. Il Presidente del Consiglio pone
all’ordine del giorno delle sedute consiliari tutti gli argomenti
per i quali si sia conclusa la fase istruttoria, nel rispetto del
programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari.
2. Il Consiglio in corso di seduta, può deliberare a maggioranza
assoluta dei consiglieri di proseguire i lavori oltre la mezzanotte.
Sulla richiesta di proseguimento possono parlare un oratore a favore e
uno contro, ciascuno per non più di tre minuti.
3. Il Consiglio tratta tutti gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno. Può deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per
proseguire i lavori sino a esaurimento dell’ordine del giorno; in
tale caso i lavori non possono proseguire oltre la mezzanotte.
4. I testi dei progetti e delle proposte licenziati dalle commissioni in
sede referente, con l’attestazione dell’esito della votazione
in tale sede conseguita sono distribuiti ai consiglieri almeno cinque
giorni prima della seduta consiliare. In caso di convocazione del
Consiglio con la procedura d’urgenza di cui all’
articolo 49, comma 2,
dello Statuto il termine non può essere ridotto a meno di
quarantotto ore.
5. Il termine di cui al comma 4, secondo periodo, può essere
ulteriormente ridotto solo nel caso non vi sia opposizione da parte di
alcun gruppo consiliare.
6. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti
non iscritti all’ordine del giorno.
7. Eventuali variazioni in corso di seduta dell’ordine di
discussione degli argomenti calendarizzati, nonché dei tempi
assegnati a ciascun gruppo in caso di contingentamento, possono essere
apportate con le stesse modalità di cui all’
articolo 40.
Art. 72 - Comunicazioni del
Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.
1. Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta o un
componente della Giunta da lui delegato possono fare comunicazioni
all’Assemblea in ogni momento della seduta consiliare su argomenti
non iscritti all’ordine del giorno. La durata di tali comunicazioni
non può superare di norma i venti minuti, salva diversa decisione
del Presidente del Consiglio.
2. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni si
provvede alla relativa iscrizione all’ordine del giorno della
seduta successiva, salvo diverso avviso dell’assemblea che può
deliberare di procedere immediatamente alla discussione. Sulla richiesta
di discussione immediata possono parlare un oratore a favore e uno
contro, ciascuno per non più di tre minuti. La durata degli
interventi è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
3. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
Art. 73 - Sedute pubbliche e
segrete.
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando vi sia la richiesta
del Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di presidenza, o di
almeno dieci consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti
persone.
Art. 74 - Ammissione del
pubblico.
1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può
introdursi nella sede ove siedono i consiglieri.
2. Il pubblico può assistere alle sedute; qualora lo ritenga
opportuno, l’Ufficio di presidenza può disciplinare
l’ammissione del pubblico mediante apposito invito. Le persone
ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni
segno di approvazione o di disapprovazione.
3. I commessi sono incaricati di vigilare sulla osservanza dei
regolamenti e di provvedere, su ordine del Presidente,
all’allontanamento di chiunque abbia turbato l’ordine.
4. Il Presidente, nel caso di disordini, può altresì ordinare
lo sgombero dei settori riservati al pubblico.
Art. 75 - Apertura e
chiusura della seduta.
1. Il Presidente apre la seduta; la chiude annunciando il giorno e
l’ora della seduta seguente o l’eventuale convocazione a
domicilio.
2. La seduta inizia con l’approvazione del processo verbale.
Art. 76 - Congedi.
1. Nessun consigliere può astenersi dall’intervenire alla
seduta se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i
seguenti motivi:
a) malattia o gravi motivi di famiglia;
b) missione per conto del Consiglio o della Giunta o altri motivi
istituzionali;
c) motivato impedimento.
3. Le cause di cui al comma 2, lettera a) e c), sono documentate mediante
autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente
in materia di privacy.
4. La missioni e i motivi istituzionali di cui al comma 2, lettera b),
sono documentate esclusivamente mediante attestazione del Presidente
della Giunta o del Presidente del Consiglio.
5. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione
all’annuncio dato dal Presidente del Consiglio all’inizio
della seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera senza
discussione.
6. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute
consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono
annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei
casi più gravi, può richiedere all’assemblea di
deliberare che i nomi degli assenti siano pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio.
7. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il
congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni consiliari,
intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del
Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.
Art. 77 - Posti riservati in
aula.
1. Nell’aula consiliare vi sono posti riservati al Presidente del
Consiglio regionale, agli altri componenti dell’Ufficio di
presidenza, al Presidente della Giunta regionale, agli assessori e ai
consiglieri regionali.
Art. 78 - Diritto di
parola.
1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal
Presidente.
Art. 79 - Richiami
all’ordine e censure ai consiglieri.
1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il
suo contegno la libertà della discussione e l’ordine della
seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
2. Dopo il secondo richiamo all’ordine, avvenuto nella stessa
seduta, o qualora un consigliere provochi tumulti o disordini, o
trascenda a vie di fatto, il Presidente può espellere il consigliere
dall’aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più
gravi, deliberarne la censura. La censura comporta, oltre
all’esclusione immediata dall’aula, l’interdizione a
partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni per un termine da
due a cinque giorni.
3. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all’invito del
Presidente a lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta e
dà ai consiglieri segretari le istruzioni necessarie perché i
suoi ordini siano eseguiti.
4. Ove il consigliere censurato tenti di rientrare nell’aula prima
che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell’esclusione
è raddoppiata.
5. Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono
nell’ambito della sede del Consiglio, ma fuori dell’aula
consiliare, il Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza,
può proporre all’assemblea le sanzioni di cui al comma 2.
Art. 80 - Tumulto in
aula.
1. Qualora sorga tumulto in aula e nonostante il richiamo del Presidente
il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta o, secondo
l’opportunità, la scioglie.
2. In quest’ultimo caso, salvo diversa disposizione del Presidente,
il Consiglio s’intende convocato a domicilio.
Art. 81 - Poteri di
polizia.
1. I poteri di polizia del Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono
esercitati a suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nella sede del Consiglio
regionale se non autorizzata dal Presidente.
3. Essa non può entrare nell’aula consiliare, se non dopo che
sia stata sospesa o sciolta la seduta e sempre dietro richiesta del
Presidente.
Art. 82 - Denuncia per
oltraggio.
1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri
nell’esercizio delle loro funzioni, il Presidente provvede a
denunciare l’autore all’autorità giudiziaria competente.
Art. 83 - Processo verbale e
resoconti.
1. Salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, di ogni seduta del Consiglio si
redige, a cura dei competenti uffici consiliari, il processo verbale.
2. Il processo verbale, che attesta soltanto la formazione delle
deliberazioni e degli atti del Consiglio, si intende approvato se,
all’inizio della seduta successiva alla distribuzione del testo,
nessuno chiede di fare osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha
luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola, se non a chi
intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero espresso
nella seduta precedente, oppure per fatto personale. L’intervento
non può superare i tre minuti.
4. Il processo verbale, dopo l’approvazione, è sottoscritto
dal Presidente e da uno dei consiglieri segretari, è raccolto e
conservato nell’archivio del Consiglio e pubblicato nel sito
internet del Consiglio. Qualora, in sede di approvazione, siano state
apportate rettifiche al processo verbale, ai consiglieri è
distribuito il nuovo testo approvato.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dai
consiglieri segretari.
6. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare che non vi sia processo
verbale della seduta segreta.
7. Di ogni seduta pubblica è, altresì, redatto il resoconto
integrale consistente nella trascrizione di tutti gli atti e interventi,
effettuata con l’ausilio della registrazione su supporto magnetico
o di altre metodiche. Il resoconto è raccolto e conservato
nell’archivio del Consiglio e pubblicato nel sito internet dello
stesso.
CAPO II - Numero legale,
deliberazioni e votazioni
Art. 84 - Legalità
delle sedute. (11)
1. I lavori del Consiglio si svolgono con qualsiasi numero di consiglieri
presenti. Il Presidente verifica, di propria iniziativa o su richiesta,
l’esistenza del numero legale, quando il Consiglio stia per
procedere a votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni
procedurali.
2. Il Consiglio è in numero legale quando sia presente la
maggioranza dei componenti, esclusi dal computo i consiglieri posti in
congedo ai sensi dell’articolo 76, salvi i casi in cui sia prevista
espressamente dallo Statuto la presenza di un maggior numero di
consiglieri.
3. Agli effetti di cui al comma 2, i consiglieri sono considerati in
congedo entro il numero massimo di un decimo (
12) dei componenti.
4. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può
rinviare la seduta, con un intervallo di tempo non minore di dieci minuti
e non superiore a sessanta, oppure scioglierla; in quest’ultimo
caso il Consiglio si intende convocato a domicilio, salvo diverse
disposizioni del Presidente.
Art. 85 - Validità
delle deliberazioni.
1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza di
consiglieri prevista dall’articolo 84 e, salvo diverse disposizioni
statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, secondo
quanto prescritto dall’
articolo 50, comma 3, dello Statuto.
2. Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso
voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che abbiano dichiarato
l’astensione o che abbiano votato scheda bianca.
3. I consiglieri presenti nell’aula che non partecipano a una
votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano,
e si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.
4. Quando si debba procedere alla nomina degli amministratori degli enti
e delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti
della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è
sufficiente la maggioranza semplice.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
Art. 86 - Modalità di
votazione.
1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento
elettronico che assicura l’identificazione del consigliere, salvo
che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione
per appello nominale.
3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi, salvo che tutti i gruppi non
richiedano la votazione per alzata di mano.
4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo
nell’urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico.
5. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente
previsti dallo Statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti
persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione
statutaria o legislativa.
Art. 87 - Votazione per
appello nominale.
1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato
del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.
2. L’appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in
ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del
consigliere che precede quello estratto a sorte.
3. Esaurito l’appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri
risultati assenti.
4. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso da ciascun
consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.
Art. 88 - Votazione a
scrutinio segreto.
1. I consiglieri prima della votazione a scrutinio segreto possono
dichiarare di astenersi, dandone una spiegazione per un tempo non
superiore a tre minuti.
2. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.
Art. 89 - Annullamento e
rinnovazione delle votazioni.
1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente,
apprezzate le circostanze e sentiti i consiglieri segretari, può
annullarle e disporne l’immediata rinnovazione.
Art. 90 - Divieto di parola
durante le operazioni di voto.
1. In corso di votazione non è più concessa la parola fino alla
proclamazione del voto, salvo che il Presidente, apprezzate le
circostanze, non ritenga di annullare la votazione.
Art. 91 - Proclamazione del
risultato della votazione.
1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal
Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il
Consiglio non approva».
Art. 92 - Designazioni e
nomine.
1. Le designazioni e le nomine di competenza del Consiglio regionale
avvengono a scrutinio segreto.
2. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla
nomina di non più di due persone, sono eletti i candidati che al
primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più
candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede al
ballottaggio fra essi; persistendo la parità di voti è eletto
il più anziano di età.
3. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere alla designazione o alla
nomina di più di due persone e la legge preveda una riserva dei
posti a favore delle minoranze, ciascun consigliere vota per non più
dei due terzi dei candidati da eleggere; le schede di votazione sono
predisposte in modo da evidenziare il limite di voto. I candidati delle
minoranze risultano eletti nell’ordine dei voti riportati fino a
raggiungere la riserva dei posti. Fatto salvo quanto disposto sulla
riserva dei posti a favore delle minoranze, risultano eletti i candidati
che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti; in caso di
parità si applicano le disposizioni previste dal comma 2.
CAPO III - Svolgimento della
discussione
Art. 93 - Durata degli
interventi.
1. Salvo quanto disposto
dall’
articolo 43,
la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In
ogni caso, al relatore, al correlatore e al primo oratore per ciascun
gruppo sono attribuiti venti minuti. I singoli interventi su articoli ed
emendamenti non possono superare rispettivamente i dieci ed i cinque
minuti. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto
per non più di cinque minuti a un consigliere per gruppo.
2. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di
voto a un consigliere per gruppo, per non più di dieci minuti, e ai
consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a
quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di tempo
contingentato ai sensi dell’articolo 43, quando il tempo assegnato
al gruppo sia stato esaurito.
4. Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassuma
oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il
testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.
5. Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita
l’oratore a concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice
la parola.
6. Il Presidente interdice, altresì, la parola all’oratore
che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.
7. Nessun discorso può essere rimandato per la sua continuazione ad
altra seduta.
Art. 94 - Iscrizione a
parlare.
1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si
iscrivono a parlare di norma tramite i rispettivi presidenti di gruppo.
2. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli ai sensi e con
le modalità di cui all’
articolo 43, ai suoi componenti non può più essere
concessa la parola.
3. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo
individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente per
il tempo loro assegnato ai sensi dell’articolo 43.
4. Il Presidente dà la parola secondo l’ordine di
presentazione delle domande, salva l’opportunità di alternare
per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari, previa
comunicazione ai consiglieri.
5. I consiglieri che non siano presenti nell’aula quando è il
loro turno decadono dal diritto di parola.
6. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello
stesso argomento, tranne che per richiami al Regolamento, per interventi
sull’ordine dei lavori, per proporre questioni di carattere
pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale. In
quest’ultimo caso la parola viene data alla fine
dell’argomento e comunque prima della fine della seduta.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica, in regime di tempo
contingentato ai sensi dell’articolo 43, solo per le dichiarazioni
di voto. Nelle restanti fasi della discussione la regolazione degli
interventi dei consiglieri è in capo al presidente del gruppo
consiliare di appartenenza ai sensi del comma 1.
Art. 95 - Interventi della
Giunta e degli assessori competenti.
1. Nella discussione dei progetti e delle proposte possono intervenire
sempre in rappresentanza della Giunta il Presidente della Giunta, o in
sua assenza il vicepresidente o l’assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio. Gli assessori possono intervenire in rappresentanza
della Giunta quando abbiano competenza nella materia trattata o ne siano
stati delegati.
2. Gli assessori che siano anche consiglieri regionali possono
intervenire anche nella discussione di progetti e proposte di cui non
abbiano competenza a titolo personale ovvero, nei casi disciplinati dalle
disposizioni di cui all’
articolo 43, fruendo del tempo assegnato al gruppo di
appartenenza.
Art. 96 - Fatto
personale.
1. È fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta
o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola indica in cosa consiste il fatto
personale. Il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il
Consiglio, senza discussione.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su
una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o
comunque discuterli.
4. In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da
precedenti giunte regionali, i consiglieri che di esse abbiano fatto
parte hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.
Art. 97 - Questione
pregiudiziale.
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non
si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è
stata imprecisione nella formulazione dell’oggetto, o mancano i
presupposti formali e procedurali, può essere proposta da uno o
più consiglieri prima o nel corso della discussione. Il tempo per
l’illustrazione è di cinque minuti.
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione
che comunque non può proseguire finché la questione non sia
stata risolta.
3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a
favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Il
Consiglio decide senza discussione.
4. L’approvazione della questione pregiudiziale comporta il rigetto
e la decadenza del progetto o della proposta, con gli effetti di cui
all’
articolo 47.
Art. 98 - Rinvio in
commissione.
1. Quando sia opportuna un’ulteriore istruttoria, anche a seguito
di emendamenti presentati a singoli articoli, l’esame di un
progetto di legge o di una proposta di provvedimento può essere
rinviato dal Consiglio alla commissione competente su proposta di uno o
più consiglieri, sentito un oratore a favore e uno contro, per non
più di tre minuti.
2. Nel caso di rinvio in commissione il Consiglio può formulare
indicazioni alla commissione per l’ulteriore istruttoria ed il
termine entro il quale riferire nuovamente all’Assemblea.
Art. 99 - Richiami al
Regolamento e all’ordine dei lavori.
1. I richiami riguardanti il Regolamento e gli interventi riguardanti
l’ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre
minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.
2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore
a favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno. Il
Consiglio decide senza discussione.
Art. 100 - Discussione
generale.
1. L’esame dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte
di provvedimento ha inizio con la discussione generale.
2. La discussione generale è dichiarata chiusa dal Presidente quando
non vi siano più iscritti a parlare.
3. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare,
nel tempo massimo di dieci minuti, ai relatori, al proponente del
progetto o della proposta, al Presidente della Giunta e agli assessori
competenti.
Art. 101 - Passaggio
all’esame degli articoli.
1. Se non vi è opposizione al passaggio degli articoli, si passa
all’esame e alla votazione dei singoli articoli dei progetti di
legge o di regolamento.
2. In caso di opposizione al passaggio agli articoli proposta anche da un
solo consigliere, il Consiglio decide, sentito un oratore a favore e uno
contro, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. L’approvazione della proposta di non passaggio agli articoli
comporta il rigetto e la decadenza del progetto con gli effetti di cui
all’
articolo 47.
Art. 102 - Presentazione di
emendamenti.
1. Gli emendamenti possono essere presentati e svolti nelle commissioni.
2. Dopo la distribuzione ai consiglieri del testo del progetto o della
proposta licenziata dalla commissione, ulteriori emendamenti sono
presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del
giorno lavorativo precedente quello dell’inizio della seduta nella
quale il progetto viene discusso, intendendosi per giorno lavorativo
tutti i giorni esclusi quelli festivi e il sabato.
3. Copia degli emendamenti è trasmessa, anche in formato
elettronico, alla commissione competente, alla Giunta regionale e ai
consiglieri.
4. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento
della votazione dell’articolo al quale sono riferiti.
5. La facoltà di cui al comma 4 riconosciuta a relatore, correlatore
e alla Giunta regionale è funzionale all’esercizio delle
funzioni a essi assegnata in correlazione all’emergere, nel corso
della discussione, di specifiche esigenze emendative, di natura sia
tecnica che politica.
6. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli
emendamenti di cui al comma 4 entro il termine stabilito dal Presidente.
7. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare,
fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli
emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale e accettate
dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta
ai voti solo la proposta riformulata.
8. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero
modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione
con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.
9. Possono presentare emendamenti a nome della Giunta il Presidente della
Giunta, o in sua assenza il vicepresidente, ovvero l’assessore
delegato ai rapporti con il Consiglio o l’assessore competente per
materia.
10. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla
commissione competente per materia. Su di essi la presidenza della
commissione, integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere
al Consiglio.
Art. 103 - Emendamenti
comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata.
1. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di
entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Prima commissione
perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze
finanziarie, prima del passaggio agli articoli. La commissione può
relazionare anche oralmente nel corso della seduta che è sospesa per
consentire la formulazione del parere.
Art. 104 - Diniego di
accettazione di emendamenti.
1. Il Presidente ha la facoltà di negare l’accettazione e lo
svolgimento di emendamenti:
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello
stesso procedimento;
d) privi di ogni reale portata modificativa;
e) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da
modificare;
f) manifestamente contrari ai principi costituzionali o statutari.
Art. 105 - Ordine di
votazione degli emendamenti.
1. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel
seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; aggiuntivi; testo
del progetto.
2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.
3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità
di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti
esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni
altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più
si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti
intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario,
dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti
da porre in votazione il Presidente tiene conto dell’entità
delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle
variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
4. Il Presidente può modificare l’ordine delle votazioni
qualora lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza
delle votazioni stesse.
Art. 106 - Ritiro di
emendamenti.
1. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio
da altri consiglieri.
2. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un
tempo non eccedente i due minuti.
3. Per presentatore si intende il primo firmatario
dell’emendamento; tuttavia quando questi sia assente al momento
della votazione il ritiro può essere formulato dagli altri firmatari
in ordine di sottoscrizione.
Art. 107 - Ordini del
giorno.
1. Durante la discussione generale di un progetto di legge o di
regolamento o di una proposta di provvedimento, o prima che si apra,
possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di
istruzione alla Giunta in relazione al progetto o alla proposta in esame,
ovvero che servano d’istruzione alle commissioni, nel caso di
rinvio alle stesse per ulteriore esame. Gli ordini del giorno possono
essere svolti nel corso della discussione generale.
2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura
della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del
proponente.
3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione,
dopo l’approvazione dell’ultimo articolo, ma prima della
dichiarazione di voto. Su ciascun ordine del giorno è consentita una
dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere
per gruppo.
4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano
sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data
lettura dell’ordine del giorno e sentito uno dei proponenti,
può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il
Presidente ritiene opportuno consultare l’Assemblea, questa decide,
sentito un oratore a favore e uno contro per non più di due minuti.
Art. 108 - Votazione finale
e coordinamento formale del testo approvato.
1. I progetti di legge e di regolamento, dopo l’approvazione
articolo per articolo, si approvano con votazione finale.
2. Prima della votazione finale ciascun consigliere può richiamare
l’attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il
progetto richiede e suggerire le conseguenti modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del
testo approvato.
TITOLO IV - Attività di
controllo e di indirizzo
CAPO I - Prerogative e diritti
del consigliere regionale
Art. 109 - Diritto di
informazione.
1. Ogni consigliere regionale ha
diritto di avere informazioni e dati e di esaminare, con congruo
preavviso, gli atti e documenti concernenti l’attività della
Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, ottenendone
eventualmente copia, previa richiesta scritta al dirigente competente o
al responsabile dell’ente, azienda o agenzia cui la richiesta si
riferisce.
2. Qualora si tratti di gare d’appalto o di procedimento
amministrativo non ancora concluso, e tale che ogni rivelazione possa
danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può
riservarsi di far esaminare la documentazione richiesta alla conclusione
del procedimento.
3. Tutti i documenti che la Giunta regionale rende pubblici ai fini di
consultazioni di soggetti terzi sono trasmessi contemporaneamente alla
Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà notizia ai consiglieri
e li tiene a loro disposizione.
4. Il consigliere, qualora riscontri difficoltà nell’esercizio
del diritto previsto dai commi precedenti, può rivolgersi
all’Ufficio di presidenza per l’immediato esame del caso e
per i conseguenti provvedimenti.
CAPO II - Attività
ispettive
Art. 110 - Facoltà di
presentazione di interrogazioni e interpellanze.
1. Il consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze
nell’esercizio dell’attività ispettiva, che si svolge in
commissione e in assemblea.
Art. 111 -
Interrogazione.
1. L’interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta per
avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere
se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in
relazione all’oggetto medesimo.
2. Un consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve
presentarla per iscritto al Presidente del Consiglio, specificando se il
quesito è rivolto al Presidente della Giunta ovvero
all’assessore competente per materia, nonché indicando se
chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si
intende che l’interrogante chiede risposta scritta.
3. Quando trattasi di interrogazione con richiesta di risposta scritta,
la Giunta è tenuta a rispondere entro venti giorni dalla
trasmissione dell’atto, comunicando la risposta anche al Presidente
del Consiglio. Il termine è raddoppiato per le interrogazioni
concernenti materie conferite agli enti locali.
4. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma
3, il Presidente del Consiglio inserisce l’interrogazione nella
prima seduta consiliare.
Art. 112 - Interrogazioni
svolte in commissione.
1. Nel presentare un’interrogazione, il consigliere può
dichiarare che intende ottenere risposta dalla Giunta in commissione. In
tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente
l’interrogazione al presidente della commissione competente per
materia e, contestualmente, al Presidente della Giunta. Il presidente
della commissione iscrive l’interrogazione, non oltre venti giorni
dalla data di ricevimento, all’ordine del giorno secondo la data di
presentazione.
2. Se l’interrogante non fa parte della commissione è
preavvertito dell’iscrizione della sua interrogazione
all’ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata
per lo svolgimento.
3. Per le interrogazioni di cui al presente articolo si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 114.
Art. 113 -
Interpellanza.
1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa
i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di
particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni interpellanza alla Giunta è presentata per iscritto al
Presidente del Consiglio.
Art. 114 - Disposizioni
comuni a interrogazioni e interpellanze.
1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze è, di
norma, riservata apposita seduta salvo diverse determinazioni della
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che può anche
destinare a tal fine la prima parte di ogni seduta.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, le interrogazioni e le
interpellanze sono poste, secondo l’ordine di presentazione,
all’ordine del giorno della prima seduta.
3. L’elenco delle interrogazioni e interpellanze è allegato
all’ordine del giorno, dando evidenza a quelle cui non è stata
fornita risposta, ed è letto ad inizio seduta.
4. L’elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non
è stata data risposta entro la scadenza di cui al comma 2 è
pubblicato mensilmente nel sito internet del Consiglio.
5. Se l’interrogante o l’interpellante non sono presenti in
aula quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbiano
rinunciato all’interrogazione o alla interpellanza. La predetta
disposizione non si applica quando l’interrogante o
l’interpellante è in congedo: in tal caso
l’interrogazione o l’interpellanza sono svolte nella seduta
successiva.
6. Le dichiarazioni dei consiglieri per l’illustrazione di una
interpellanza e le dichiarazioni successive alla risposta della Giunta a
una interrogazione o interpellanza, non possono superare i cinque minuti.
La risposta della Giunta non può superare i dieci minuti.
7. Nel caso in cui l’interrogazione o l’interpellanza sia
stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento,
come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o
interpellanti e, di norma, al primo firmatario.
Art. 115 - Interrogazioni a
risposta immediata.
1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda,
formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza
o attualità politica.
2. Nell’ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo
svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo nei primi
quarantacinque minuti di ogni seduta.
3. La Giunta regionale è tenuta a rispondere alle interrogazioni
presentate entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a
ciascuna seduta del Consiglio regionale.
4. Al fine di consentire risposte tempestive da parte della Giunta
regionale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari, può limitare il numero di
interrogazioni a risposta immediata presentabili da ciascun consigliere.
5. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di
illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle
interrogazioni presentate risponde il Presidente della Giunta o
l’assessore competente in materia per non più di tre minuti.
Successivamente, l’interrogante o altro consigliere del medesimo
gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
Art. 116 - Atti della Giunta
regionale.
1. Tutti gli atti della Giunta
regionale sono messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri
regionali attraverso l’invio in posta elettronica.
CAPO III - Controllo della spesa
e valutazione delle politiche
Art. 117 - Controllo della
spesa.
1. Ai sensi dell’
articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto, spetta al
Consiglio verificare la gestione complessiva dell’attività
economica e finanziaria della Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Quarta commissione adotta al proprio
interno modalità organizzative idonee a strutturare un controllo
permanente sull’esecuzione del bilancio della Regione.
3. All’inizio della legislatura, il Presidente della Quarta
commissione assegna a ciascun consigliere componente della commissione
incarichi di controllo riferiti a specifici settori del bilancio
regionale. Il consigliere incaricato esercita il controllo avvalendosi
delle informazioni e dei documenti trasmessi dalla Giunta, nonché
dagli enti istituiti ai sensi dell’
articolo 60 dello
Statuto. È facoltà di ciascun consigliere incaricato svolgere
specifiche missioni di controllo ovvero richiedere ai predetti soggetti
relazioni e analisi dei flussi di spesa.
4. Con cadenza almeno annuale, ciascun consigliere incaricato presenta al
Presidente della Quarta commissione una relazione
sull’attività di controllo svolta, che viene pubblicata sul
sito internet del Consiglio. Su istanza di un terzo dei membri della
commissione, la relazione è svolta oralmente in commissione, con
possibilità di un successivo dibattito.
Art. 118 - Valutazione delle
politiche.
1. Ai sensi dell’
articolo 23 dello Statuto, il Consiglio provvede in via
strutturale a valutare gli effetti realizzati nell’applicazione
delle leggi.
2. La verifica dell’attuazione della legislazione è esercitata
dalla Quarta commissione, con gli strumenti e le modalità di cui
all’articolo 117. Nell’assegnazione degli incarichi di
valutazione, il presidente della commissione tiene conto della
ripartizione dei settori per il controllo di bilancio, con
l’intento di promuovere la specializzazione di ciascun consigliere
incaricato su settori organici di attività.
CAPO IV - Attività di
indirizzo
Art. 119 - Facoltà di
presentazione di mozioni e risoluzioni.
1. I consiglieri nell’esercizio dell’attività di
indirizzo possono presentare mozioni e risoluzioni.
Art. 120 - Mozione.
1. Ogni consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere
un intervento o un provvedimento della Giunta regionale su un determinato
argomento.
2. La mozione non può essere posta all’ordine del giorno, se
non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla data di presentazione. Su
richiesta del proponente, la mozione deve essere comunque discussa e
votata entro novanta giorni dalla data di presentazione.
3. Tuttavia, qualora dal proponente si chieda la inserzione della mozione
all’ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista
dall’
articolo 71.
Qualora l’Assemblea decida in tal senso la mozione può essere
trattata il giorno stesso.
4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i cinque minuti. Le
dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.
5. Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica,
anche prima della chiusura della discussione.
6. La votazione di una mozione può farsi per divisione.
7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il
consenso del proponente.
8. Quando ciò appaia opportuno, il Consiglio, con il consenso del
proponente, può disporre l’invio della mozione in commissione,
perché la esamini in sede referente, assegnando un termine per la
ripresentazione in aula.
Art. 121 - Risoluzioni.
1. Ciascun consigliere può proporre risoluzioni dirette a
manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su
specifici argomenti.
2. Ai sensi dell’articolo 48, le proposte di risoluzione possono
essere presentate in commissione, se vertenti su specifici argomenti.
Alle risoluzioni proposte in commissione si applicano, in quanto
compatibili, le norme del presente capo.
Art. 122 - Disposizioni
comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può disporre
che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad
argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte
nella medesima seduta, garantendo comunque spazi distinti
all’attività ispettiva e a quella di indirizzo. Il Presidente
del Consiglio stabilisce l’ordine degli interventi. Alle
interrogazioni e alle interpellanze è data un’unica risposta.
2. In occasione delle determinazioni della Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari di cui all’
articolo 39, sono individuate le risoluzioni, mozioni,
nonché interpellanze e interrogazioni non ancora svolte che debbono
considerarsi superate e quindi cancellate dal programma dei lavori. La
cancellazione è annunciata dal Presidente del Consiglio nella prima
seduta consiliare e diviene operativa, salvo opposizione del proponente.
Art. 123 -
Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e
risoluzioni.
1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e
risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di
tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del
Consiglio.
TITOLO V - Partecipazione del
Consiglio regionale alla formazione e all’attuazione della
normativa europea
Art. 124 - Partecipazione
del Consiglio regionale alla formazione della normativa europea e
verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
1. Alla Prima commissione sono assegnati i progetti di atti europei e i
documenti europei trasmessi dalla Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
2. I progetti di atti europei sono altresì trasmessi in sede
consultiva alle commissioni competenti per materia, che possono esprimere
pareri alla Prima commissione. La Prima commissione, tenuto conto di tali
pareri, può approvare una risoluzione nei termini stabiliti dalla
legge.
3. È chiamata a pronunciarsi l’Assemblea del Consiglio
regionale su un determinato progetto di atto europeo qualora venga
richiesto dalla Giunta, da un quinto dei componenti della Quarta
commissione, da un decimo dei componenti dell’Assemblea o qualora
la Prima commissione abbia riscontrato una violazione del principio di
sussidiarietà.
4. La Prima commissione è competente altresì a verificare il
rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per
l’eventuale esame parlamentare. Le commissioni competenti per
materia possono esprimere pareri sul rispetto del principio di
sussidiarietà alla Prima commissione su richiesta di
quest’ultima o di propria iniziativa.
5. La Prima commissione decide sui profili di sussidiarietà con una
risoluzione. La proposta di risoluzione può essere sottoposta
all’Assemblea nei casi previsti nel comma 3.
6. L’Assemblea è altresì chiamata a pronunciarsi qualora
il Consiglio regionale intenda proporre alla Giunta di chiedere al
Governo la convocazione della Conferenza Stato-Regioni o qualora
s’intenda chiedere l’apposizione della riserva d’esame
in sede di Consiglio dell’Unione europea.
7. I risultati della verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà sono trasmessi alle Camere, e ne è data
contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e province autonome, nonché alla Giunta
regionale.
8. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni
il parere sugli atti di cui al comma 1. Il parere è espresso nei
termini previsti dalla legge.
9. La trasmissione di osservazioni e pareri del Consiglio regionale alla
Giunta e ad altri soggetti istituzionali può avvenire in via
telematica a cura della Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 125 - Sessione europea
e legge regionale europea.
1. I lavori del Consiglio regionale riguardanti la partecipazione della
Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati
in un’apposita sessione annuale, denominata sessione europea.
2. Durante la sessione, che deve concludersi entro il 31 maggio di ogni
anno, devono essere esaminati il progetto di legge regionale europea, il
programma legislativo della Commissione europea, la relazione sullo stato
di conformità dell’ordinamento regionale a quello
dell’Unione europea e il rapporto sugli affari europei.
3. Il progetto di legge regionale europea, il programma legislativo della
Commissione europea, la relazione sullo stato di conformità
dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e il
rapporto sugli affari europei sono esaminati congiuntamente per le
questioni di rispettiva competenza dalle commissioni permanenti che,
entro quindici giorni dall’assegnazione, trasmettono un parere alla
Prima commissione.
4. Entro i successivi quindici giorni la Prima commissione presenta al
Consiglio una relazione unica sul programma legislativo della Commissione
europea, sulla relazione sullo stato di conformità
dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e sul
rapporto sugli affari europei e una relazione sul progetto di legge
regionale europea assieme agli emendamenti pervenuti. La procedura
ordinaria è sempre adottata per l’esame e l’approvazione
dei progetti di legge regionale europea.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, il progetto di legge
regionale europea è iscritto all’ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio regionale e discusso nel testo presentato. In tale
caso relatore e correlatore sono nominati dal Presidente del Consiglio
regionale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
6. Al progetto di legge europea regionale non possono essere presentati
emendamenti che riguardano materie estranee all’oggetto. Non si
possono presentare emendamenti volti a recepire atti europei diversi da
quelli originariamente previsti nel progetto di legge europea regionale,
salvo nei casi in cui vi è il rischio di incorrere nell’avvio
di procedure di infrazione o in sentenze di condanna.
7. Sul programma legislativo della Commissione europea, sulla relazione
sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello
dell’Unione europea e sul rapporto sugli affari europei,
l’Assemblea del Consiglio regionale si esprime con una risoluzione
tesa a fornire gli indirizzi della politica europea della Regione. Copia
della risoluzione è trasmessa, in via telematica, alle Camere e al
Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
TITOLO VI - Disposizioni finali
Art. 126 - Consiglio delle
autonomie locali.
1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 11 dello Statuto il Consiglio
regionale svolge la propria attività nelle materie di interesse per
gli enti locali in stretto raccordo con il Consiglio delle autonomie
locali.
2. Al Consiglio delle autonomie locali sono tempestivamente trasmesse,
subito dopo la presentazione, le proposte di legge, le relazioni e tutti
gli atti consiliari concernenti le funzioni degli enti locali.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere audito
su provvedimenti o proposte all’esame del Consiglio, ricadenti
nella sfera di competenza degli enti locali, rivolgendo apposita istanza
al Presidente del Consiglio che, in raccordo con le commissioni
competenti in materia, adotta gli opportuni accorgimenti.
Art. 127 - Mozione di
sfiducia.
1. Ai sensi dell’
articolo 55, comma 1, dello Statuto, la mozione di sfiducia al
Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un
quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di
ammissibilità, ne dispone l’immediata trasmissione al
Presidente della Giunta e a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno
della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, nel
rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 1, dello
Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della
discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la
presentazione di emendamenti.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata
se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio regionale.
Art. 128 - Mozione di
riserve.
1. Il Consiglio può esprimere riserve nei confronti di singoli
componenti della Giunta regionale mediante l’approvazione di una
mozione che deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei
componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di
ammissibilità, ne dispone l’immediata trasmissione al
Presidente della Giunta, al componente della Giunta nei confronti del
quale sono proposte riserve, nonché a tutti i consiglieri.
3. La mozione è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno
della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione, e
comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari, stabilisce le modalità e la durata della
discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la
presentazione di emendamenti.
6. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata
se si esprime a favore la maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio regionale.
7. In caso di approvazione della mozione di riserve il Presidente della
Giunta comunica al Consiglio regionale, entro quindici giorni, le proprie
determinazioni.
Art. 129 - Portavoce
dell’opposizione.
1. Il portavoce dell’opposizione di cui all’
articolo 47, comma 1,
lettera h), dello Statuto, qualora istituito, è designato
all’unanimità dai presidenti dei gruppi consiliari di
minoranza, a seguito di apposita conferenza dei presidenti medesimi.
Art. 130 - Nomine e
designazione dei rappresentanti della minoranza.
1. Ai sensi dell’
articolo 47, comma 1, lettera g), dello Statuto, i
rappresentanti della minoranza da nominare o designare da parte della
Giunta regionale in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti
dalla Regione o a partecipazione regionale, nell’ambito delle
candidature pervenute ai sensi della normativa vigente in materia, sono
scelti dai presidenti dei gruppi consiliari di minoranza, a seguito di
apposita conferenza dei presidenti medesimi.
2. La decisione in ordine alle scelte effettuate è comunicata in
forma scritta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine
entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla nomina, al
Presidente del Consiglio regionale che ne dà immediata comunicazione
alla Giunta.
Art. 131 - Utilizzo delle
tecnologie informatiche.
1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente
Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le
consultazioni pubbliche, l’invio di informazioni e documenti, la
trasmissione di emendamenti e articoli aggiuntivi, nonché di atti di
sindacato ispettivo e di indirizzo, sono utilizzate tecnologie
informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e
l’integrità dei testi e, laddove necessario, la data e
l’orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche
essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato,
mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta
elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative
alle attività dell’Assemblea e delle commissioni.
3. Con provvedimento dell’Ufficio di presidenza sono specificate le
modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
3 bis. In caso di gravidanza, maternità e paternità che
impediscano lo svolgimento della funzione consiliare, e tenuto conto
delle circostanze particolari che lo giustificano, l’Ufficio di
presidenza autorizza la partecipazione e l’esercizio del voto a
distanza con sistema telematico nelle sedute del Consiglio, della
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dell’Ufficio di
presidenza, delle commissioni consiliari e della Giunta per il
regolamento, con modalità idonee a garantire la personalità, la
libertà e la sicurezza del voto. (
13)
Art. 132 - Nomina e
composizione dei membri delle deputazioni.
1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina
dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del
possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
2. Le deputazioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da
consigliere da esso delegato.
Art. 133 - Effetti della
conclusione della legislatura.
1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui iter non si è
perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla
conclusione della legislatura.
2. Decadono, inoltre, le petizioni presentate ai sensi
dell’articolo 60, nonché gli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo di cui al Titolo IV pendenti e depositati presso gli uffici del
Consiglio regionale.
3. I progetti di legge di iniziativa popolare decadono qualora entro la
legislatura successiva a quella in cui sono stati presentati non si sia
perfezionato il relativo iter di approvazione.
Art. 134 - Abrogazione.
Art. 135 - Entrata in
vigore.
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’inizio della
legislatura successiva a quella corrente ed è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Il presente regolamento
regionale, ai sensi dell’articolo 135, è entrato in vigore a
decorrere dal 31 maggio 2015.
(
2) Sul punto vedi ora quanto
disposto dall’art. 35 dello Statuto così come modificato
dall’art. 2 della
legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n.
1 e che prevede che la convocazione della prima seduta del Consiglio
regionale è disposta dal Presidente del Consiglio scaduto.
(
3) Articolo sostituito da comma
1, articolo 1 del
regolamento regionale 28 giugno 2018, n.
2 con il quale si prevede la costituzione della Sesta Commissione
consiliare, le cui competenze erano originariamente assegnate alla Terza
Commissione con inserimento di competenze in materia di “promozione
della legalità”, e si ridefiniscono le competenze della Terza
Commissione cui è aggiunta la competenza sulla materia
“politiche forestali e dell’energia” già assegnata
alla Seconda Commissione. Vedi anche quanto disposto dall’art. 3
del
regolamento
regionale 28 giugno 2018, n. 2 in regime di disposizioni di prima
applicazione, sia per gli adempimenti di costituzione della nuova
Commissione, sia in merito alla riassegnazione degli atti già
assegnati e non ancora licenziati.
(
4) L’articolo 2 comma 1
del
regolamento
regionale 3 febbraio 2020, n. 1 , con il quale si modificano le
competenze della Quarta e della Sesta commissione, detta altresì
disposizioni di prima applicazione nel senso che: “Art. 2 -
Disposizioni di prima applicazione.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del Regolamento del
Consiglio regionale del Veneto, così come modificate
dall’articolo 1 del presente provvedimento, si applicano a
decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in
vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale
del Veneto.”.
(
5) Comma modificato da lettera
a) comma 1 art. 1
regolamento regionale 3 febbraio 2020, n.
1 che con riferimento alle competenze della Quarta Commissione
consiliare, dopo le parole: “vigilanza sulla destinazione dei
finanziamenti erogati e sugli appalti;” ha aggiunto le parole:
“politiche per la promozione della legalità ivi comprese la
prevenzione e il monitoraggio delle diverse forme di criminalità
organizzata e mafiosa;”; la disposizione di modifica decorre nei
nuovi effetti dalla prima legislazione regionale successiva alla entrata
in vigore della presente modifica.
(
6) Comma modificato da lettera
b) comma 1 art. 1
regolamento regionale 3 febbraio 2020, n.
1 che con riferimento alle competenze della Sesta Commissione
consiliare, dopo le parole: “politiche per la cultura,” ha
soppresso le parole: “la promozione della legalità,”; la
disposizione di modifica decorre nei nuovi effetti dalla prima
legislazione regionale successiva alla entrata in vigore della presente
modifica.
(
7) Il comma 2 dell’art. 1
del
regolamento
regionale 18 luglio 2018, n. 3 dispone che “Le disposizioni di
cui ai commi 3 e 6 dell’articolo 27 del
Regolamento regionale 14 aprile 2015, n.
1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”
così come modificate, rispettivamente dalla lettera a) e dalla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, decorrono nei loro effetti
dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei
propri componenti nella Sesta commissione consiliare, come istituita per
effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 19 giugno
2018 di modifica del
Regolamento regionale 14 aprile 2015, n.
1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.
(
8) Comma così modificato da
lett. a) comma 1 art. 1 del
regolamento regionale 18 luglio 2018, n.
3 che ha sostituito le parole “sono in ogni caso componenti
anche di altra commissione permanente” con le parole “possono
essere componenti anche di altre due commissioni permanenti”. Si
evidenzia come, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del
regolamento regionale 18
luglio 2018, n. 3 la disposizione di modifica decorre nei suoi
effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione
dei propri componenti nella Sesta Commissione consiliare.
(
9) Comma così modificato da
lett. b) comma 1 art. 1 del
regolamento regionale 18 luglio 2018, n.
3 che ha sostituito la parola “due” con la parola
“tre”. Si evidenzia come, ai sensi del comma 2
dell’art. 1 del
regolamento regionale 18 luglio 2018, n.
3 la disposizione di modifica decorre nei suoi effetti dalla data
della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri
componenti nella Sesta Commissione consiliare.
(
10) Comma aggiunto da comma
1, articolo 2 del
regolamento regionale 28 giugno 2018, n.
2 . Il comma 2 dell’articolo 2 del medesimo
regolamento regionale 28
giugno 2018, n. 2 dispone: “2. Le disposizioni di cui al comma
1 bis dell’articolo 30 del Regolamento del Consiglio regionale del
Veneto, così come introdotte dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dalla prima elezione del Presidente della Quarta
commissione successiva a quella di entrata in vigore della presente
modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.”.
(
11) Vedi anche quanto
disposto dal comma 3 dell’art. 50 dello Statuto, così come
modificato dall’art. 3 della
legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n.
1 .
(
12) Comma così
modificato da comma 1 art. 2 del
regolamento regionale 18 luglio 2018, n.
3 che ha sostituito le parole “entro il numero massimo di un
quinto” con le parole “entro il numero massimo di un
decimo”. L’articolo 3 del regolamento regionale 2018, n. 3
dispone che “Le disposizioni di cui all’articolo 84 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come modificate
dall’articolo 2 della presente modifica del Regolamento del
Consiglio regionale del Veneto, si applicano a decorrere dalla prima
legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente
modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.”.
(
13) Comma aggiunto da art. 1
comma 1 del
Regolamento regionale 30 marzo 2023, n. 2
.
SOMMARIO