Legge regionale 03 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)
Legge regionale 03 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n.
1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I
REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM
CONSULTIVI REGIONALI”
Art. 1 - Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1
“Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti
regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi
regionali”.
Art. 2 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO