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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 14 aprile 2020, n. 10 (BUR n. 52/2020)
Legge regionale 14 aprile 2020, n. 10 (BUR n. 52/2020) [sommario] [RTF]
ATTIVAZIONE DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PADOVA DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO
L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO E ULTERIORI DISPOSIZIONI.
(1)
Art. 1 - Attivazione del corso
di laurea in medicina e chirurgia da parte dell’Università
degli studi di Padova presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
(2)
1. Ai fini dell’incremento del numero dei posti per le
immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina
e chirurgia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una
convenzione di durata quindicennale con l’Università degli
Studi di Padova e l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per
sostenere l’attivazione, da parte dell’Università
medesima, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le
strutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS 2 a Treviso, con
assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei
docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi
dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati nel limite massimo di euro 1.570.000,00 annui, si fa fronte
con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13
“Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2020-2022.
Art. 2 - Abrogazione dei commi
3 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Note
(1) Con sentenza n.
132/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 26/2021) la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, primo comma, limitatamente alle parole “,
con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata
dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi
dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”” e dell’articolo 1, secondo comma; non
fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con
riferimento all’articolo 1, primo comma, prima parte. La legge era
stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso
n. 53/2020 (G. U. prima serie speciale n. 30/2020).
(2) Con sentenza n.
132/2021 (G. U. – 1a Serie Speciale n. 265/2021), la Corte
Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 1, primo comma, limitatamente alle parole “,
con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata
dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi
dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”” e dell’articolo 1, secondo comma in
quanto con tali disposizioni si prevede di coprire gli oneri da esse
derivanti con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese
correnti per il finanziamento e la garanzia dei livelli essenziali di
assistenza (LEA); non fondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 1, primo
comma, prima parte, in quanto la disposizione sostiene
l’attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia, disposta
dall’Ateneo patavino in forza della propria autonomia didattica,
non autorizza alcun incremento del numero dei posti per le
immatricolazioni rispetto all’effettivo fabbisogno di medici e di
specialisti ed è ascrivibile alla materia tutela della salute e non
al coordinamento della finanza pubblica, parametro invocato dal
ricorrente. La Corte rileva, quindi, una non conferenza dei parametri
costituzionali ritualmente indicati, rispetto al contenuto sostanziale
della doglianza. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla
Corte Costituzionale con ricorso n. 53/2020 (G. U. prima serie speciale
n. 30/2020).
SOMMARIO
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