Legge regionale 03 luglio 2020, n. 25 (BUR n. 100/2020)
Legge regionale 03 luglio 2020, n. 25 (BUR n. 100/2020) [sommario] [RTF]
RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER
L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI
NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, n. 23
.
Art. 1 - Oggetto e
finalità.
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma della Costituzione e
dell’
articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto del Veneto,
è ratificata l’Intesa, allegata e parte integrante della
presente legge (Allegato A), tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto e Piemonte, conclusa in conformità agli articoli 8 e 98 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
“Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382”, per l’esercizio delle funzioni
amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale
sul fiume Po e idrovie collegate.
Art. 2 - Efficacia
dell’Intesa.
1. L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla
data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica e
contestualmente cessa di avere efficacia la convenzione in essere ai
sensi della
legge
regionale 27 giugno 1997, n. 23 “Intesa interregionale per la
navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle
leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle eventuali iniziative della
Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data
della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima
legge di ratifica di cui al comma 1.
Art. 3 - Abrogazione della
legge regionale 27
giugno 1997, n. 23 “Intesa interregionale per la navigazione
interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi
regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”.
Art. 4 - Relazioni sul sistema
idroviario del Veneto.
1. L’Assessore della Giunta regionale competente in materia di
infrastrutture e trasporti e componente del Comitato interregionale per
la navigazione interna, ai sensi dell’articolo 4 dell’Intesa
di cui all’articolo 1:
a) riferisce con cadenza biennale entro il 31 marzo alla competente
commissione consiliare in ordine alle attività svolte negli anni
precedenti dal Comitato interregionale per la navigazione interna
indicando con specifico riferimento al sistema idroviario del Veneto:
- 1) le risorse economiche impiegate per la realizzazione degli
interventi effettuati;
- 2) le iniziative realizzate al fine di garantire la navigazione sul
sistema idroviario e il superamento degli sbarramenti artificiali
esistenti;
- 3) gli interventi di realizzazione di nuove opere idroviarie e di
manutenzione delle vie navigabili;
- 4) lo stato di attuazione del sistema idroviario;
- 5) le eventuali proposte di modifica dell’accordo di cui
all’articolo 6 all’Intesa;
- 6) le eventuali problematiche e criticità insorte e le
modalità con cui vi si è fatto fronte;
b) invia alla competente commissione consiliare, che si esprime entro
trenta giorni decorsi i quali ne può prescindere, le proposte
relative al documento di programmazione triennale o
all’aggiornamento dello stesso prima di sottoporlo all’Intesa
con le altre Regioni, nonché successivamente alla loro approvazione,
il bilancio e il rendiconto annualmente approvato dal Comitato
interregionale per la navigazione interna;
c) presenta e relaziona alla competente commissione consiliare in ordine
alle attività che abbiano un rilevante impatto sul sistema
idroviario del Veneto, sia nella fase di programmazione che di
realizzazione delle stesse, anche per stralci funzionali.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione di cui al
comma 1, lettera a), può riferire al Consiglio regionale per
l’assunzione delle opportune determinazioni.
Art. 5 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
SOMMARIO