Legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 (BUR 110/2020)
Legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 (BUR 110/2020) [sommario] [RTF]
MISURE ATTUATIVE PER LA DEFINIZIONE DELLA
CAPACITÀ ASSUNZIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO (1)
Art. 1 - Disposizioni per
l’assunzione di personale in base alla sostenibilità
finanziaria.
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina
cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del
Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1,
lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019.
2. A partire dall’annualità 2020, i limiti della spesa del
personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni
di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio
sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in
applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, in misura
proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta
regionale ed il Consiglio regionale applicano l’articolo 5 del
medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del
personale registrata nel 2018.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta
regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di
riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della
Regione del Veneto, fermo restando il rispetto del limite di spesa
massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.
Art. 2 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) La Corte costituzionale con
la sentenza n. 171 del 2021 ha dato atto della legittimità
costituzionale della
legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 ,
recante “Misure attuative per la definizione della capacità
assunzionale della Regione del Veneto”, disattendendo, in quanto o
inammissibili o infondate, le censure proposte dal Governo. In
particolare a fronte di una disciplina con la quale si è ritenuto,
in considerazione della peculiarità dell’ente - che si
contraddistingue per i ruoli autonomi e separati di Giunta regionale e
Consiglio regionale all’interno dello stesso Ente “Regione
del Veneto” - di ripartire la capacità assunzionale (come
definita dall’articolo 33, comma 1 del decreto legge, convertito,
n. 34 del 2019, oggetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione del 3 settembre
2019) ed il relativo tetto unico di spesa fra Giunta e Consiglio, in
misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, la Corte ha
ritenuto che la disciplina, come proposta dalla Regione del Veneto, lungi
dal violare i tetti di spesa per la assunzione del personale definiti
dalla normativa statale, ne costituisce invece, assumendo il relativo
unico parametro (rappresentato dalla percentuale prevista sui primi tre
titoli delle entrate di bilancio, che è bilancio unico per
l’Ente regione del Veneto) una garanzia del rispetto, proponendosi
solo ed esclusivamente di ripartire tale tetto, unico e onnicomprensivo
delle spese di personale di Giunta e di Consiglio, fra Giunta regionale e
Consiglio regionale (e quindi operando solo un intervento di
organizzazione amministrativa interna). In altri termini
l’intervento non è tale da provocare il superamento del valore
soglia di spesa del personale per l’Ente Regione del Veneto,
né un incremento della capacità assunzionale insostenibile
sotto il profilo economico-finanziario, precisando che ”la
normativa impugnata non ha determinato alcuna violazione del principio
fondamentale recato dal più volte citato parametro interposto,
poiché il calcolo della spesa per il personale della Giunta e del
Consiglio, nell’insieme complessivo della spesa per tale voce,
produce l’effetto di indurre la Regione a un maggiore
risparmio”.
Il Governo, con ricorso n. 86 del 2020, aveva sollevato questione di
legittimità costituzionale ritenendo che la normativa regionale,
cumulando la spesa relativa al personale di Giunta e di Consiglio e
ripartendo proporzionalmente le risorse da destinare alle facoltà
assunzionali distintamente tra Giunta e Consiglio regionale, avrebbe
introdotto una disciplina non prevista dalla normativa statale vigente in
materia e tale da determinare, in violazione dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, il possibile «venir meno della
certezza della sostenibilità finanziaria a regime della spesa di
personale e del rispetto degli equilibri di bilancio», elementi che
costituiscono principi cardine in materia di capacità assunzionali
delle Regioni.
SOMMARIO