1. La Regione del Veneto, al fine di potenziare l’offerta
commerciale del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in
ambito regionale, concorre al rinnovo del materiale rotabile da destinare
a tale servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi euro
10.000.000,00 alla società regionale “Infrastrutture Venete
S.r.l.” finalizzato all’acquisto di convogli ferroviari a
composizione bloccata, a due o più casse, di nuova costruzione,
comprese le relative scorte tecniche da destinare al servizio di
trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.300.000,00 per il 2021, in euro 3.300.000,00 per
il 2022 ed in euro 3.400.000,00 per il 2023, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità
viene incrementata mediante riduzione:
a) per euro 2.600.000,00 nell’esercizio 2021, per euro 2.500.000,00
nell’esercizio 2022 e per euro 2.400.000,00 nell’esercizio
2023 delle risorse afferenti all’
articolo 86 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni,
allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2021-2023;
b) per euro 700.000,00 nell’esercizio 2021, per euro 800.000,00
nell’esercizio 2022 e per euro 1.000.000,00 nell’esercizio
2023 delle risorse afferenti all’
articolo 16 della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 , allocate nella Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri
servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2021-2023.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.