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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 29/2021
Legge Regionale 29/2021
S O M M A R I O
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Legge regionale 28 settembre 2021, n.
29 (BUR n. 131/2021) (Novellazione)
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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10
OTTOBRE 1989, N. 40 “DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E
UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI”
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Art. 1 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 2 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 3 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 4 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 5 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 6 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 7 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 8 - Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 9 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 10 - Modifiche
all’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 11 - Modifiche
all’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 12 - Modifiche
all’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 13 - Modifiche
all’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 14 - Modifiche
all’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 15 - Modifiche
all’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989,
n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
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Art. 17 - Modifiche
all’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
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Art. 18 - Modifiche alla legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
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Art. 19 - Disposizioni
transitorie.
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Art. 20 - Abrogazioni.
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Art. 21 - Clausola di
neutralità finanziaria.
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Art. 22 - Entrata in vigore.
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