|
leggi regionali a testo vigente
|
Contenuti:
Legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 (BUR n. 131/2021) (Novellazione)
Legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 (BUR n. 131/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, n. 40
“DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE
MINERALI E TERMALI”
Art. 1 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
1. L’ articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
è così sostituito:
omissis ( 5)
2. Fino all’approvazione e
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
da parte della Giunta regionale del provvedimento relativo alla
definizione delle procedure e delle modalità di evidenza pubblica
per il rilascio delle concessioni di cui all’ articolo 14 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 , così come modificato dalla presente legge,
continuano a trovare applicazione le vigenti procedure di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 17 giugno 2014
“Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni
minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R.
40/1989. Precisazioni.” (BUR n. 65 del 4 luglio 2014) e alla
deliberazione delle Giunta regionale n. 1827 del 6 ottobre 2014 (BUR n.
101 del 21 ottobre 2014) “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo
delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e
termali. L.R. 40/1989. Ulteriori precisazioni.” per le parti
compatibili con le previsioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
così come modificata dalla presente legge.
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
le parole: “al Presidente della Giunta regionale che la esercita
mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e
termali, o altra struttura regionale e l’Ulss” sono
sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente
in materia di acque minerali e termali e all’azienda
Ulss”.
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 18 - Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali”.
Art. 19 - Disposizioni
transitorie.
Art. 20 - Abrogazioni.
Art. 21 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 22 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato
all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 2) Testo riportato
all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 3) Testo riportato
all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
( 4) Testo riportato
all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 5) Testo riportato
all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 6) Testo riportato alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 7) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 8) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 9) Testo riportato al comma 4
dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 10) Testo riportato prima del
comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 11) Testo riportato dopo
l’articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 28 settembre 2021, n.
29 (BUR n. 131/2021) (Novellazione)
-
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE
1989, n. 40 “DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E
UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI”
-
-
Art. 1 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 2 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”.
-
Art. 18 - Modifiche alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della
ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali”.
-
Art. 19 - Disposizioni
transitorie.
-
Art. 20 - Abrogazioni.
-
Art. 21 - Clausola di
neutralità finanziaria.
-
Art. 22 - Entrata in vigore.
|
|
|