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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 (BUR n. 131/2021) (Novellazione)

Legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 (BUR n. 131/2021) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, n. 40 “DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI”

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole: “di cui all’art. 53” sono sostituite dalle seguenti: di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””.
Art. 2 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole: “del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, sono sostituite dalle seguenti: del comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (1)
Art. 4 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (2)
Art. 5 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. L’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (3)
Art. 6 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. L’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (4)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. L’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (5)
2. Fino all’approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) da parte della Giunta regionale del provvedimento relativo alla definizione delle procedure e delle modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , così come modificato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le vigenti procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 17 giugno 2014 “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Precisazioni.” (BUR n. 65 del 4 luglio 2014) e alla deliberazione delle Giunta regionale n. 1827 del 6 ottobre 2014 (BUR n. 101 del 21 ottobre 2014) “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Ulteriori precisazioni.” per le parti compatibili con le previsioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , così come modificata dalla presente legge.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è sostituita dalle seguenti lettere:
omissis (6)
Art. 9 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , dopo le parole “l’apertura di nuovi pozzi,” sono aggiunte le seguenti parole: “per l’approfondimento di pozzi esistenti,”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (7)
Art. 10 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole: “e 26” sono sostituite dalle seguenti: “e 13”.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , la parola: “rinnovi,” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , la parola: “rinnovano,” è soppressa.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (8)
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è soppresso.
3. Il comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è così sostituito:
omissis (9)
Art. 13 - Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Il comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è preceduto dal seguente comma:
omissis (10)
Art. 14 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole: “al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale e l’Ulss” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all’azienda Ulss”.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è soppresso.
2. Al comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole: “I dispositivi suddetti” sono sostituite dalle parole: “I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 17”.
3. Al comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è soppressa la parola “telegraficamente”.
Art. 16 - Inserimento dell’articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Dopo l’articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , è inserito il seguente articolo:
omissis (11)
Art. 17 - Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le parole: “o con atto separato del Presidente della Giunta regionale” sono soppresse.
Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento alla Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:
a) comma 1 dell’articolo 10;
b) comma 2 dell’articolo 11;
c) commi 4 e 5 dell’articolo 16;
d) lettera d) del comma 1 e commi 4 e 6 dell’articolo 17;
e) commi 1 e 5 dell’articolo 18;
f) commi 2 e 4 dell’articolo 21;
g) comma 1 dell’articolo 23;
h) comma 1 dell’articolo 24;
i) commi 1 e 5 dell’articolo 29;
j) comma 2 dell’articolo 30;
k) commi 1 e 5 dell’articolo 33;
l) comma 1 dell’articolo 34;
m) comma 2 dell’articolo 36;
n) comma 1 dell’articolo 37;
o) commi 1 e 2 dell’articolo 38;
p) commi 1 e 4 dell’articolo 39;
q) lettera d) del comma 2 dell’articolo 40;
r) comma 1 dell’articolo 43;
s) comma 1 dell’articolo 47;
t) comma 2 dell’articolo 48;
u) comma 6 dell’articolo 50.
2. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento al Presidente della Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:
a) comma 2 dell’articolo 17;
b) commi 1 e 2 dell’articolo 22;
c) comma 1 dell’articolo 24;
d) comma 3 dell’articolo 28;
e) comma 1 dell’articolo 30;
f) commi 1 e 6 dell’articolo 32;
g) comma 4 dell’articolo 33;
h) comma 3 dell’articolo 37;
i) comma 1 dell’articolo 48;
l) comma 5 dell’articolo 50.
3. Nell’intera legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
Art. 19 - Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , così come modificata dalla presente legge, si applicano a tutti i procedimenti in corso disciplinati dalla medesima legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
Art. 20 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 :
a) articolo 26;
b) comma 5 dell’articolo 55.
Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 22 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

(1) Testo riportato all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(2) Testo riportato all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(3) Testo riportato all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
(4) Testo riportato all’articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(5) Testo riportato all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(6) Testo riportato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(7) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(8) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(9) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(10) Testo riportato prima del comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(11) Testo riportato dopo l’articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .


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