Legge regionale 18 gennaio 2022, n. 1 (BUR n. 8/2022)
Legge regionale 18 gennaio 2022, n. 1 (BUR n. 8/2022) [sommario] [RTF]
RISPARMI DI SPESA IN SANITÀ
Art. 1 - Impiego dei risparmi di
spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
1. I risparmi di spesa, ottenuti in sede di erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA), già adeguatamente garantiti, sono da
considerare risparmi disponibili, una volta accertati a seguito
dell’approvazione dei bilanci di esercizio del Servizio sanitario
regionale. Il loro impiego, per spese attinenti le finalità
sanitarie, è deliberato dalla Giunta regionale.
Art. 2 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
SOMMARIO