Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022)
Legge regionale 05 luglio 2022, n. 16 (BUR n. 78/2022) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO
COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto persegue la transizione energetica del sistema
socioeconomico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di
produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano
nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) e nel Piano
per la Transizione Ecologica approvato con delibera n. 1/2022
dell’8 marzo 2022 dal Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 138 del 15 giugno 2022.
2. La Regione, in conformità agli obblighi internazionali e alla
normativa dell’Unione europea e statale in materia energetica, di
sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici nonché in
armonia con la programmazione e pianificazione regionale in tali materie,
promuove la costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito AERAC, e delle
comunità energetiche rinnovabili, di seguito CER, di cui
all’articolo 2, al fine di superare l’utilizzo di fonti
fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da
fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme
di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo
anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la
riduzione della dipendenza energetica su scala locale.
3. Nell’ambito delle attività di programmazione la Regione del
Veneto riconosce le CER quali uno dei pilastri di un sistema energetico
resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica
locale, strumento di rafforzamento dell’utilizzo e
dell’accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto
di produzione di energia.
Art. 2 - Comunità
energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente (AERAC).
1. Ai fini della presente legge, agli AERAC e alle CER, si applicano le
definizioni e le condizioni minime previste dalla normativa di cui
all’articolo 1 e dalla relativa disciplina attuativa, ivi compresi
il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili” e successive modificazioni
e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 “Attuazione della
direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE,
nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato
interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE” e successive modificazioni.
2. I gruppi di AERAC e le CER incentrano l’attività sul valore
dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I
membri delle CER e degli AERAC partecipano alla generazione distribuita
di energia e all’esecuzione di attività di gestione del
sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione
dell’energia a livello locale. L’obiettivo primario delle CER
e degli AERAC è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile
prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente,
l’immagazzinamento dell’energia prodotta in conformità
all’evoluzione tecnologica, alla normativa dell’Unione
europea e statale e comunque nel rispetto della normativa in materia di
qualità dell’aria, al fine di migliorare la regolazione delle
reti, ridurre l’impatto carbonico della domanda di energia,
migliorare il bilanciamento della produzione e consumo e ridurre i costi
per il consumatore finale.
3. Le CER e gli AERAC sono fondati sulla partecipazione aperta e
volontaria, e possono essere composti da soggetti pubblici o privati o da
entrambi.
Art. 3 - Promozione e sostegno
della costituzione delle CER e degli AERAC.
1. La Regione promuove, sostiene e favorisce la diffusione sul territorio
delle CER e degli AERAC come definiti all’articolo 2.
2. La Regione, inoltre, prevede lo stanziamento di fondi adeguati al
raggiungimento delle finalità della presente legge:
a) a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale
pubblica per le attività correlate alla diffusione e alla
realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC;
b) per la promozione, la facilitazione e la diffusione delle CER e dei
gruppi di AERAC;
c) a favore della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali
a servizio delle CER e dei gruppi di AERAC.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua:
a) i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno
previste ai commi 1 e 2, compresi i termini per la costituzione e il
funzionamento delle CER e degli AERAC, oggetto di contributi da parte
dell’amministrazione regionale;
b) i meccanismi di premialità destinati a contrastare la
povertà energetica, lo spopolamento delle aree montane ed interne ed
a promuovere la sostituzione delle fonti fossili negli usi finali con
fonti rinnovabili nonché a favorire dinamiche di inclusione e
solidarietà sociale;
c) le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento
finalizzato alla promozione e allo sviluppo di tali soggetti.
4. La Regione, altresì, sostiene la costituzione delle CER e gli
AERAC attraverso:
a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i
distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A., di seguito GSE S.p.A., finalizzati a facilitare
la costituzione e il regolare funzionamento delle CER nonché la
comunicazione dei dati sulle CER costituite nel territorio regionale;
b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente
in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie
all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla
costituzione delle CER e allo sviluppo di impianti per gli AERAC, con
l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di
mitigazione del cambiamento climatico;
c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni
di Comuni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.
5. La Giunta regionale può, inoltre, prevedere il finanziamento per
la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili a servizio delle CER, anche attraverso appositi strumenti
economici e finanziari.
Art. 4 - Notifica
all’Unione europea.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono
l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de
minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa
comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 5 - Tavolo tecnico per la
riduzione dei consumi energetici.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente per
la riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i
principali portatori di interesse al fine di:
a) facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio e
garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio in linea a quanto
previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso
attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione;
b) monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di
garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
c) diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul
territorio regionale, evidenziando i dati sulla quota di energia
autoconsumata, sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili e sulla
riduzione dei consumi energetici;
d) individuare le modalità per una gestione più efficiente
delle reti energetiche anche attraverso la consultazione
dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni
(TERNA S.p.A.), del GSE S.p.A. e dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA);
e) prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà
energetica, per valutare apposite misure di sostegno.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da
sottoporre ai soggetti istituzionali e regolatori, oltre che alle CER.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi
componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso
spese.
Art. 6 - Clausola
valutativa.
1. La Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta alla commissione
consiliare competente una relazione che dia conto, con riferimento alle
CER e agli AERAC sul territorio regionale, in particolare:
a) dei dati sulla diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio
regionale, sulla base delle informazioni derivanti dal protocollo con il
GSE S.p.A. di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), e da
eventuali accordi volontari definiti con le CER e gli AERAC;
b) delle attività svolte dal Tavolo tecnico di cui
all’articolo 5.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del
proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
Art. 7 - Risorse
destinate.
1. Per l’esercizio 2023 e per l’esercizio 2024 le
disponibilità rispettivamente di euro 250.000,00 ed euro 250.000,00
a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994,
n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione
dell’indebitamento delle società per azioni interamente
possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti
l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la
deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005
“Bando per la concessione di agevolazioni a sostegno degli
investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese.
Legge 27 ottobre 1994, n. 598”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 10 del 27 gennaio 2006, vengono introitate al
bilancio regionale e sono destinate alle attività previste
dall’articolo 3, comma 2, relativamente al sostegno degli
interventi di realizzazione delle CER e dei gruppi di AERAC nonché
per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a servizio
degli stessi.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 2, relativamente al sostegno degli interventi di realizzazione
delle CER e dei gruppi di AERAC e delle infrastrutture materiali e
immateriali a servizio degli stessi, quantificati in euro 250.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse allocate
nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti
energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo
2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene
incrementata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 7 della
presente legge, allocate al Titolo 04 “Entrate in conto
capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti”
del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 2, relativamente alle attività correlate alla promozione,
facilitazione, costituzione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e
diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01
“Fonti Energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”
del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata
riducendo contestualmente di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022
il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 20 dicembre 2021, n.
36 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 9 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO