Legge regionale 04 novembre 2022, n. 24 (BUR n. 133/2022)
Legge regionale 04 novembre 2022, n. 24 (BUR n. 133/2022) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI
D’ACQUA AD USO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12
DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 “ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO
DELL’ENERGIA ELETTRICA”
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica”, come modificato dall’articolo
11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione.”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, le modalità e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a
scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute
od oggetto di rinuncia, ovvero scadano successivamente alla medesima
data.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di
acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno
una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel
caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili
irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di
concessione è riferita al singolo impianto.
Art. 3 - Competenza.
1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano da corpi idrici che
fungono da confine tra regioni diverse o che ricadono in territori
regionali diversi, le funzioni finalizzate all’assegnazione delle
grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione o
della Provincia autonoma sul cui territorio insiste la maggior portata di
derivazione d’acqua da assegnare in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula
intese con la Regione o Provincia autonoma confinante per definire i
rapporti necessari al fine di procedere alla assegnazione della
concessione per l’utilizzo delle acque e delle opere acquisite
nelle rispettive proprietà.
3. È fatta salva la disciplina prevista dall’
articolo 85 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge
sono applicate dalla amministrazione procedente ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ed i
relativi proventi sono dalla medesima introitati.
Art. 4 - Regime delle opere e
dei beni.
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, alla scadenza della concessione, al termine
dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia delle grandi
derivazioni di produzione di forza motrice a scopo idroelettrico, le
opere definite all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici.”, passano in proprietà alla
Regione in stato di regolare funzionamento. Rientrano fra queste opere
anche gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta
ed esclusiva, al loro regolare funzionamento ed esercizio.
2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere sottratte alla loro
destinazione, salvo che, in applicazione del procedimento di assegnazione
disciplinato dalla presente legge, sia accertato un prevalente interesse
pubblico ad un uso diverso delle acque oppure la mancata
funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione
dell’utilizzo idroelettrico.
3. Le opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, ancorché passate in proprietà della
Regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la
normale conduzione e l’esercizio delle stesse nonché la
continuità della produzione elettrica, restano nel possesso e in
custodia del concessionario uscente fino all’atto di presa in
carico da parte del nuovo titolare della concessione.
4. I beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, primo comma,
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, costituenti il compendio
della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della
nuova concessione, passano nel possesso del nuovo concessionario
successivamente alla conclusione delle procedure di assegnazione, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1-ter, lettera n),
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 5 - Durata della
concessione.
1. Le concessioni sono assegnate per un periodo compreso tra venti e
quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un
massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta
progettuale presentata ed all’importo dell’investimento, con
le modalità stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 6 - Modalità di
affidamento della concessione.
1. La Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui
al comma 1 bis, lettera a) dell’articolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 oppure, con provvedimento motivato, può avviare
le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera b)
dell’articolo 12 del medesimo decreto, in ragione delle
specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola
concessione idroelettrica o dell’accorpamento di più
concessioni preesistenti.
2. L’affidamento a società partecipate avviene nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
“Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica.”.
Art. 7 - Avvio delle procedure
per l’assegnazione delle grandi concessioni di derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico scadute. Procedure preliminari.
1. L’amministrazione procedente entro tre anni dalla scadenza della
concessione, ovvero entro i sei mesi successivi alla decadenza o
rinuncia, determina se sussista un prevalente interesse pubblico ad un
diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso
a fine idroelettrico o accerta la mancata funzionalità tecnica
necessaria alla prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico e, in caso
contrario, individua le modalità di affidamento e avvia il
procedimento per l’assegnazione della concessione.
2. Qualora vi siano più concessioni insistenti nello stesso bacino
idrografico e la loro gestione unitaria risulti opportuna sotto il
profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri
interessi pubblici l’assegnazione può riferirsi anche ad un
accorpamento di più concessioni. In tal caso possono essere incluse
nell’accorpamento anche le concessioni la cui scadenza è
prevista entro gli ulteriori due anni.
3. Nei sei mesi successivi al provvedimento di avvio del procedimento di
assegnazione della concessione, ovvero di determinazione del prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque anche dipendente dalla
mancata funzionalità tecnica alla prosecuzione dell’utilizzo
idroelettrico, il concessionario uscente trasmette una relazione di fine
concessione contenente la descrizione delle opere costituenti
l’impianto, la valutazione dello stato di regolare funzionamento e
conservazione e la quantificazione del valore residuo dei beni mobili ed
immobili di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775.
4. In caso di mancata trasmissione della relazione di fine concessione,
nonché in caso di omessa risposta alla richiesta di integrazione nei
termini ivi indicati, l’amministrazione procedente, ferme restando
la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti,
può reperire direttamente le informazioni, anche mediante
l’effettuazione di sopralluoghi ed attività tecniche ed
accertative. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente.
5. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della relazione di
fine concessione di cui al presente articolo, comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00,
per ogni MW di potenza nominale media, con un minimo di euro 10.000,00
per ogni trenta giorni di ritardo.
6. La sanzione di euro 1.000,00, per ogni MW di potenza nominale media,
con un minimo di euro 10.000,00 si applica altresì nel caso di
mancato adempimento alle richieste di integrazione a fronte di relazione
non completa, per ogni trenta giorni di ritardo rispetto al termine
indicato nelle richieste di integrazione, e con riguardo ad ogni
contenuto indicato dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere b) e c).
7. Nei sei mesi successivi alla trasmissione della relazione completa di
fine concessione l’amministrazione procedente verifica, anche in
contraddittorio con il concessionario uscente, la relazione di fine
concessione, eventualmente impartisce disposizioni al concessionario
uscente affinché l’impianto sia in regolare stato di
funzionamento e conservazione e determina le modalità di
assegnazione della concessione.
8. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 5 e 6, la mancata
presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni
richieste costituisce in ogni caso inadempienza valutabile ai fini della
verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.
9. Per le finalità di cui al comma 7, il concessionario uscente
è obbligato a consentire al personale indicato
dall’amministrazione procedente l’accesso ai luoghi, agli
impianti e agli edifici funzionali all’esercizio della derivazione.
Art. 8 - Procedure in caso di
espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
1. Nel caso la concessione sia assegnata mediante l’espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica l’amministrazione
procedente, entro due mesi dalla verifica della relazione di fine
concessione, pubblica il bando di gara contenente le modalità e le
procedure di assegnazione in conformità a quanto disposto
dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
2. Una volta pervenuti i progetti offerta ed effettuata la verifica
sull’ammissibilità delle domande, la valutazione dei
progetti-offerta e l’assegnazione della concessione di derivazione
avviene, secondo le modalità definite dall’amministrazione
procedente con il provvedimento di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera e), nell’ambito di un procedimento unico, anche in
conformità all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.”,
finalizzato alla verifica o valutazione di impatto ambientale, alla
valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria
interessati, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza
o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale,
regionale o locale.
Art. 9 - Procedure in caso di
assegnazione a società a capitale misto pubblico privato.
1. Nel caso la concessione sia assegnata a società a capitale misto
pubblico privato, entro sei mesi dalla verifica della relazione di fine
concessione l’amministrazione procedente predispone il progetto di
utilizzazione e avvia le procedure di valutazione di impatto ambientale,
se dovute.
2. Terminate le procedure di valutazione di impatto ambientale si procede
alla pubblicazione del bando per l’individuazione del socio
privato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12,
comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Conclusa la fase valutativa dei progetti-offerta di cui alla lettera
e) del comma 1 dell’articolo 11, l’amministrazione procedente
indice la conferenza dei servizi di cui all’articolo 8, comma 2.
4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a
costituire una o più società per azioni o società a
responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico privata alle
quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo
idroelettrico.
Art. 10 - Passaggio di
possesso dei beni inclusi nella derivazione.
1. Il provvedimento di assegnazione della concessione definisce anche il
momento di efficacia dell’aggiudicazione che comporta il passaggio
del possesso in favore del nuovo concessionario dei beni indicati nel
progetto offerta. Essi passano in possesso in regolare stato di
funzionamento e conservazione nello stato di fatto in cui si trovano al
momento del passaggio di possesso, così come indicato nella
relazione di fine concessione.
2. Per i beni mobili ed immobili di cui all’articolo 25, secondo
comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 si procede secondo
quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Qualora all’atto del passaggio di possesso dei beni di cui al
comma 1 gli stessi risultassero in condizioni diverse rispetto a quelle
indicate nella relazione di fine concessione, ovvero non siano stati
eseguiti i lavori ordinati ai sensi del comma 7 dell’articolo 7
della presente legge o ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il concessionario uscente è
soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 10 per cento degli oneri
stimati per la messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e
in piena efficienza dell’impianto e comunque in misura non
inferiore a euro 40.000,00. Il concessionario uscente è obbligato
altresì a provvedere alla messa in regolare stato di funzionamento e
conservazione e in piena efficienza dell’impianto secondo le
prescrizioni dettate dall’amministrazione procedente che, in caso
d’inerzia, provvede d’ufficio con oneri a carico
dell’inadempiente.
Art. 11 - Provvedimenti
attuativi della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce:
a) sentita la competente commissione consiliare, le modalità di
valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque di cui al comma 1 dell’articolo 7;
b) i contenuti della relazione di fine concessione, tra i quali vi devono
essere:
- 1) l’inventario delle opere e dei beni mobili ed immobili
costituenti l’impianto oggetto della concessione individuando
quelli riconducibili all’articolo 25, primo e secondo comma, del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- 2) la relazione analitica, asseverata da un tecnico abilitato,
sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche, costruttive e
funzionali, sullo stato di consistenza delle opere e dei beni mobili ed
immobili costituenti l’impianto oggetto della concessione e sullo
stato di interrimento degli invasi e contenente anche il programma per
il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la
conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico
fino alla scadenza della concessione;
- 3) la valutazione asseverata dell’eventuale indennizzo del
valore non ammortizzato degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti e rientranti nella disciplina di cui
all’articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- 4) la valutazione asseverata del valore delle opere e dei beni
mobili ed immobili riconducibili all’articolo 25, secondo comma,
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 effettuata secondo le
modalità indicate dall’articolo 12 comma 1-ter, lettera n),
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- 5) l’elenco dei servizi obbligatori determinati dal gestore
della rete elettrica nazionale nonché eventuali prescrizioni,
impegni, servizi o altro a qualsiasi titolo interessanti la
concessione;
- 6) i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli
ultimi dieci anni, distinguendo la produzione effettuata tramite
apporti naturali e quella derivante da pompaggio;
- 7) la redazione del rapporto di fine concessine su supporto
informatico con contenuti organizzati secondo ordinate logiche di
catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il
contradditorio;
c) le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento di
verifica della relazione di fine concessione;
d) lo schema di bando per l’assegnazione mediante espletamento di
gara con procedure ad evidenza pubblica contenente:
- 1) le modalità di presentazione del progetto-offerta e i suoi
contenuti;
- 2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di
operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea
qualificazione ed esperienza, e di assegnazione;
- 3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis
dell’articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- 4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e
tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all’articolo
12, comma 1-ter, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 in relazione all’oggetto della concessione, in particolare
prevedendo:
- a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità
organizzativa e tecnica, l’attestazione di avvenuta gestione,
per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici
aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
- b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità
finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società
di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari
finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità
di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del
progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le
somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7);
- 5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- 6) i termini di durata della concessione;
- 7) le modalità e i criteri circa la possibilità di
utilizzo dei beni di cui all’articolo 25, secondo comma del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- 8) la previsione che l’eventuale indennizzo è posto a
carico del concessionario subentrante;
- 9) gli obblighi o limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali
sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e
delle acque, con particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli
inerenti:
- a) alla sicurezza delle persone e del territorio e alle
esigenze di laminazione delle piene;
- b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per
usi diversi dall’idroelettrico, ed in particolare per
sostenere le portate dei corsi d’acqua ed i livelli dei laghi
ai fini ambientali, per assicurare l’approvvigionamento
potabile ed irriguo, per garantire il rimpinguamento delle acque
sotterranee destinate al consumo umano o per fronteggiare
situazioni di crisi idrica, fatte salve le esigenze di
stabilità delle sponde, fermo restando quanto previsto
all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- c) alla gestione dei sedimenti coerentemente con i programmi di
gestione dei sedimenti, ai sensi dell’articolo 117, comma
2-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza
di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità
e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
- e) al rispetto del Foglio condizioni per l’esercizio e la
manutenzione delle opere oggetto di concessione di cui alla
Circolare del Ministero Lavori pubblici del 4 dicembre 1987, n. 352
“Prescrizioni inerenti l’applicazione del regolamento
sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959,
n. 1363”;
- 10) le modalità di trasmissione alla Regione e
all’Autorità di bacino distrettuale dei dati di esercizio
delle opere per esigenze legate alla gestione degli eventi estremi,
quali siccità, crisi idriche o piene, nonché alla
predisposizione ed al monitoraggio dei piani di gestione distrettuali,
anche mediante l’impegno alla costituzione e gestione di sistemi
informatizzati condivisi;
- 11) il miglioramento, secondo quanto previsto all’articolo
12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, in termini energetici, di potenza di generazione e di
producibilità di almeno l’1 per cento di energia prodotta
per unità di volume di acqua turbinata;
- 12) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza richiesti, secondo
quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo di destinare,
anche tramite il finanziamento di azioni di altri soggetti pubblici e
privati, o mediante convenzioni dirette con il soggetto che opera per
conto del concessionario, alla realizzazione delle misure dei piani di
gestione distrettuali o dei piani di tutela, finalizzate alla tutela e
al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla
derivazione, un importo annuo almeno pari all’1 per cento della
componente variabile del canone;
- 13) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a
carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati
dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di
presa e di restituzione delle acque, sentiti i comuni interessati,
garantendo l’equilibrio economico finanziario del progetto di
concessione.
- Le misure di compensazione dovranno avere un valore di almeno
metà annualità della componente fissa del canone e potranno
anche consistere in opere eseguite direttamente dal concessionario ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “Codice dei contratti pubblici”;
- 14) le clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali,
prevedendo l’obbligo di presentare nella procedura di
affidamento, un progetto di assorbimento del personale in servizio
presso il concessionario uscente finalizzato ad assicurare la
stabilità occupazionale nel rispetto dei principi
dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione
con l’organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera dell’operatore economico subentrante;
e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta
nell’ambito del procedimento unico secondo quanto previsto
all’articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
f) le modalità di svolgimento del procedimento in caso di
determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque;
g) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti
nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di
nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.
Art. 12 - Criteri di
valutazione per l’assegnazione.
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione,
l’amministrazione procedente si attiene ai seguenti criteri di
valutazione:
a) l’entità dell’offerta economica relativa
all’incremento del canone posto a base di gara;
b) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della
capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti
minimi posti a bando di gara, tramite l’aumento dell’energia
prodotta ed eventualmente anche della potenza degli impianti, o tramite
l’aumento del grado di automazione dell’impianto
idroelettrico o di sue parti;
c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e
paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di
compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime
fissate nel bando di gara;
d) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare
riferimento ai seguenti elementi:
- 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla
conservazione e al recupero del volume utile dell’invaso,
nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di
scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori
posti a valle;
- 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a
minimizzare gli impatti sull’ecosistema e sull’assetto
morfologico e fisico del corso d’acqua;
- 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle
degli sbarramenti, anche attraverso l’approfondimento delle
dinamiche naturali dei corsi d’acqua e dei bacini interessati
dalle derivazioni;
e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della
salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare
riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle
clausole sociali di cui al bando di gara, di risorse umane, organizzative
e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli
impianti funzionali all’esercizio della derivazione d’acqua
ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità
gestionale, un ottimale utilizzo dell’acqua e degli impianti e un
puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al
concessionario;
g) l’esperienza del personale responsabile della sicurezza e
dell’esercizio delle dighe ai sensi dell’articolo 4, comma 7,
del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 “Misure urgenti in materia
di dighe” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584;
h) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici
con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle
opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche
proprie di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in
possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti
all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro, alla
progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti
elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
i) l’esperienza nell’ambito di sicurezza, prevenzione e
protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al
coordinamento delle attività svolte presso un impianto
idroelettrico;
j) l’esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza,
di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie
disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della
concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro
rinnovazione;
k) l’esperienza e la competenza necessarie alla custodia in
sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici
in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
l) le modalità organizzative e gli standard per l’esecuzione
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la
sicurezza e l’efficienza dell’impianto;
m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara,
di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo
e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per
i giovani;
n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere
per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo
quinquennio, dando specificazione dell’impegno delle risorse
finanziarie da destinare agli interventi;
o) oltre al possesso di certificazioni ed attestazioni di carattere
ambientale, la disponibilità ad assumere l’impegno di variare
i programmi di esercizio dell’opera in concessione in ragione di
superiori esigenze sanitarie, ambientali o di protezione civile disposte
dalle autorità competenti;
p) la presenza di enti locali del territorio regionale nel capitale
sociale delle imprese concorrenti all’assegnazione.
2. La valutazione dell’offerta economica, relativa
all’incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia
alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone.
3. Nel bando di gara di cui all’articolo 8, comma 1, sono
specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili tra
quelli di cui al comma 1 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno
di essi. Per ogni elemento di valutazione possono essere previsti, ove
necessario, sub-parametri o subpunteggi. Alla valutazione
dell’offerta economica non può essere attribuito un peso
superiore al 25 per cento del totale.
4. L’amministrazione procedente può decidere di non procedere
all’assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto della concessione.
Art. 13 - Canone di
concessione.
1. A decorrere dall’anno solare successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, in applicazione dell’articolo 12,
comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, i titolari delle
concessioni di cui all’articolo 2 della presente legge, gli
operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio
di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché gli
operatori che, al di fuori dei precedenti casi, eserciscono e conducono
grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono un canone per
l’utilizzo della forza idraulica conseguibile con le acque e con i
beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una
componente fissa e in una componente variabile, determinato in base a
quanto disposto dal presente articolo ed in aderenza alle indicazioni
dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA).
2. La componente fissa è quantificata, in sede di prima applicazione
della presente legge, in un importo minimo di 40,00 euro per ogni
chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente
è annualmente aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 gennaio
di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento
dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione,
il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La
variazione è applicata rispetto al valore del canone riferito
all’ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato
applicato l’aggiornamento automatico della componente fissa del
canone, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il
quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del
rapporto tra la produzione dell’impianto immessa in rete, al netto
dell’energia fornita gratuitamente alla Regione, ed il prezzo
zonale dell’energia elettrica, in attuazione dell’articolo
12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La
percentuale del ricavo costituente la componente variabile è
determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, come una percentuale non inferiore al 5 per cento del valore
del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale
solare, tenuto conto del prezzo zonale di vendita orario
dell’energia elettrica, riferito alla quantità ponderata di
energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla grande derivazione su
base oraria.
4. Nelle procedure per l’assegnazione delle concessioni scadute o
in scadenza da effettuarsi sulla base delle procedure competitive
disciplinate dalla presente legge, il bando dispone che l’offerta
economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia
all’utilizzo della forza idraulica sia all’utilizzo dei beni
e delle opere passate in proprietà della Regione, nonché
all’incremento della componente fissa del canone ed alla
percentuale dei ricavi riferita alla parte variabile. Il bando stabilisce
i punteggi per la valutazione di tale offerta in sede di gara.
5. Al fine di acquisire i dati di produzione oraria di energia elettrica
immessa in rete dagli impianti, necessari alla determinazione della parte
variabile del canone, la Giunta regionale stipula idonee convenzioni con
il Gestore Servizi Elettrici (GSE) S.p.A., il Gestore Mercato Elettrico
(GME) S.p.A., Terna S.p.A. e Agenzia delle Dogane; le convenzioni
definiscono l’impegno alla costituzione e gestione di sistemi
informatizzati condivisi di ricezione ed elaborazione di tali dati.
6. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta
semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
7. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è
corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell’anno
successivo al quale si riferisce il canone.
8. La Giunta regionale può altresì prevedere, svolgendo
periodici controlli, che i produttori installino e mantengano in
efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione
dell’energia elettrica prodotta lorda secondo le specifiche
tecniche correnti.
Art. 14 - Norma
transitoria.
1. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore
della presente legge l’amministrazione procedente assume le
determinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 entro sei mesi
dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 11, comma
1, lettera a).
Art. 15 - Norma
finanziaria.
1. Le maggiori entrate derivanti dal versamento dei canoni concessori di
cui all’articolo 13 della presente legge, quantificate in euro
700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, al netto di quelle
già previste nel bilancio regionale, sono introitate al Titolo 3
“Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di
beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” ed
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 16 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO