Legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 (BUR n.19/1980)
Legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 (BUR n.19/1980) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A
FAVORE DEI CONSORZI - FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE
SECONDARIO DEL VENETO.
Art. 1
Ai Consorzi e alle Società consortili, anche in forma cooperativa,
tra le piccole e medie imprese del settore secondario aventi sede nel
territorio regionale, che costituiscono fondi di garanzia collettiva
fidi, la Regione, in attuazione del secondo comma dell’art. 19
della legge 12 agosto 1977, n. 675, fornisce assistenza finanziaria
tramite concessione di contributi a fondo perduto per
l’integrazione dei fondi rischi da essi costituiti.
Ai Consorzi e alle Società consortili possono partecipare anche
imprese di maggior dimensione e di altri settori produttivi, purchè
la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire
la garanzia del Consorzio o della Società consortile nelle
operazioni di credito.
Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le
imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12
agosto 1977, n. 675, vigenti al momento della scadenza dei termini di
presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.
I consorzi e le società consortili,
nonchè le società cooperative, possono intervenire in
controgaranzia a favore di consorzi e società consortili tra piccole
e medie imprese, anche diversi da quelli indicati nel primo comma.
(
1)
Art. 2
Possono beneficiare della presente legge i Consorzi e le Società
consortili in essere al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
cui si riferisce il contributo regionale richiesto e aventi alla stessa
data uno o più fondi rischi depositati presso le aziende o gli
istituti di credito convenzionati per un ammontare complessivo non
inferiore a L. 50.000.000.
Lo statuto dei Consorzi e delle Società consortili che intendono
beneficiare della presente legge dovrà:
a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la
durata;
b) circoscrivere l’oggetto alla concessione di garanzia a favore
dei soci per assisterli nell’acquisizione dei crediti necessari
allo svolgimento delle attività produttive;
c) prevedere l’obbligo della compilazione del bilancio e del conto
profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge;
d) stabilire che l’eventuale partecipazione delle imprese, di cui
al secondo comma dell’art. 1, non costituisce titolo per conseguire
la garanzia del Consorzio e della Società consortile nelle
operazioni di credito;
e) stabilire che la perdita delle caratteristiche, di cui al primo comma
dell’art. 1, da parte delle imprese già associate comporta gli
effetti di cui alla precedente lett. d).
Art. 3
Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al
successivo art. 4, la Giunta regionale, accertata
l’ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei
contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 95 per cento in
proporzione all’ammontare complessivo delle operazioni di credito
effettuate da ciascun Consorzio o Società a favore delle piccole e
medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell’anno
precedente a quello cui si riferisce il contributo;
b) una quota pari al 5 per cento ad incremento del contributo a favore
dei Consorzi e delle Società costituiti nel corso dell’anno
precedente a quello cui si riferisce il contributo, in proporzione
all’ammontare dei rispettivi fondi rischi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto, fino ad un
massimo per ciascun Consorzio o Società di L. 10.000.000. (
2)
In nessun caso si tiene conto ai fini dell’assegnazione dei
contributi delle operazioni in controgaranzia effettuate dal consorzio o
dalla società consortile, nonchè dalla società cooperative
ai sensi del quarto comma dell’articolo 1. (
3)
L’eventuale quota residua sarà destinata ad incremento della
quota di cui sub a).
Art. 4
Le domande devono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge per il contributo dell’anno 1980 e, per
quanto riguarda i contributi degli anni successivi, entro il 31 maggio di
ciascun anno. (
4)
Alle domande devono essere allegate:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o
della Società consortile richiedente;
b) copia della convenzione stipulata dal Consorzio o dalla Società
con l’azienda o l’istituto mutuante;
c) una dichiarazione, rilasciata dall’azienda o dall’istituto
mutuante, da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle
operazioni di credito effettuate dal Consorzio a favore delle piccole e
medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell’anno
precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto;
d) una dichiarazione dell'azienda o dell’istituto convenzionato
attestante l’ammontare del fondo rischi depositato al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo
richiesto;
e) una certificazione attestante
l’avvenuta iscrizione del Consorzio o della Società
consortile, secondo le norme stabilite dal codice civile.
In sede di prima applicazione della presente legge, l’ammontare
complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell’art. 2,
non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15
milioni. (
5)
Art. 5
Spetta alla Giunta regionale l’esercizio della funzione di
vigilanza sull’attività dei Consorzi e delle Società
consortili per quanto concerne l’impiego dei contributi assegnati
secondo la destinazione di cui al precedente art. 1.
In caso di accertata violazione la Giunta regionale revoca il contributo
e ne ingiunge la restituzione.
Art. 6
Per quei Consorzi e Società consortili che abbiano proceduto a
modifica statuaria, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, lett. b),
l’ammissibilità della domanda è subordinata
all’accertamento che nel corso dell’anno precedente a quello
cui si riferisce il contributo richiesto l’attività sia stata
circoscritta alla concessione di garanzie a favore dei soci o alla
prestazione di controgaranzie ai sensi del quarto comma
dell’articolo 1. (
6)
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Note
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO