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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1997)
CAPO I
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
Art. 1 - Rifinanziamenti.
Art. 2 - Contributo
straordinario alla Comunità montana del Baldo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla
Comunità montana del Baldo un contributo straordinario per l'anno
1997 di lire 250.000.000 per le spese di gestione (capitolo n. 3098).
Art. 3 - Interventi in favore
dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
Art. 4 - Contributo
straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 43 .
1. Per gli interventi connessi alla
manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di
proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere alla società "Rocca di Monselice srl", costituita ai sensi
della legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , un contributo straordinario di
lire 300.000.000 per l'anno 1997 (capitolo n. 3392).
Art. 5 - Interventi a favore
delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n.
25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 6 - Trasferimento al
ruolo regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana
Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
1. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'ex
Consorzio di Bonifica Montana Astico-Brenta-Valletta-Longhella è
inquadrato, a richiesta, nei corrispondenti posti vacanti del ruolo
regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali è effettuato
sulla base della tabella di equiparazione che è adottata dalla
Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il trattamento economico in godimento all'atto
dell'inquadramento è conservato quale retribuzione individuale
riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali (capitolo n. 5010).
4. Il personale in questione è assegnato a strutture
regionali che svolgono attività analoghe nell'ambito della
Segreteria regionale per le attività produttive del settore
primario.
Art. 7 - Acquisto
dell'immobile "ex asilo" del comune di Garda.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare l'immobile
"ex asilo" di proprietà del comune di Garda, da destinare a sede
dell'Azienda di Promozione Turistica n. 12 - Garda e di altri uffici di
pubblica utilità (capitolo n. 5092).
Art. 8 - Contributo
straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
1. Per consentire l'adeguamento alle norme per la sicurezza dei
fabbricati e degli impianti di proprietà della Regione Veneto ed
affidati in gestione all'ARF, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario all'Azienda Regionale delle Foreste
pari a lire 500.000.000 (capitolo n. 5138). ( 5)
2. Il contributo è assegnato con il provvedimento della
Giunta regionale che approva il programma di interventi distinto per
provincia e per destinazione d'uso dell'immobile.
Art. 9 - Interventi
straordinari a favore della cunicultura.
1. Al fine di contenere i danni
subiti dalle aziende agricole in conseguenza della crisi che ha colpito
il settore della cunicultura, nonché di concorrere alla salvaguardia
dei relativi assetti socio-economici, sono stabiliti interventi, a
carattere straordinario ed urgente, consistenti nella concessione, a
favore delle aziende danneggiate, di contributi in conto capitale,
complessivamente pari a lire 1.000.000.000, fino alla misura massima del
danno riconosciuto.
2. Possono essere altresì concessi, per il conseguimento
delle finalità di cui al comma 1, contributi per l'attuazione di
programmi di promozione di sistemi di controllo di qualità e
certificazione di conformità del prodotto, ai sensi dell' articolo 8 della
legge regionale 10
settembre 1981, n. 57 . ( 6)
2 bis. La Giunta regionale è inoltre autorizzata, per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 1, ad attuare le
iniziative di promozione economica previste dalla lettera d)
dell' articolo
12 della legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 . ( 7)
3. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le
procedure per l'esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dai
commi 1 e 2 e 2 bis ( 8) , la
concessione dei relativi benefici è disposta dal dirigente regionale
competente per materia (capitolo n. 11486).
Art. 10 - Contributi
straordinari ai produttori olivicoli.
Art. 11 - Programma di
intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato
dalla flavescenza dorata.
1. Al fine di fronteggiare i
gravissimi danni arrecati alla coltura della vite dalla "Flavescenza
dorata sensu strictu" e assicurare la moltiplicazione di materiale
vegetale idoneo per la ricostituzione degli impianti viticoli, la Giunta
regionale predispone un programma triennale di interventi volti a
promuovere le seguenti azioni:
b) ricostituzione dei vigneti colpiti da Flavescenza dorata, secondo
quanto previsto dal reg. CEE 458/1980;
c) intervento sulle spese di gestione degli impianti e serre per la
moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (contributi ai sensi
dell' articolo
50, primo e secondo comma della legge regionale n. 88/1980 ( 11) );
d) attuazione di programmi di ricerca, divulgazione e di controllo
necessari a difendere la viticoltura veneta dallo sviluppo della
"Flavescenza dorata sensu strictu". ( 12)
2. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire
700.000.000; la Giunta regionale sulla scorta del programma dispone, con
propri atti, la destinazione di fondi per ciascun intervento (capitolo n.
12210)
Art. 12 - Programma triennale
di intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle
drupacee.
1. In conseguenza dello stato di
crisi causato da infezioni di un nuovo ceppo del virus Sharka che ha
colpito il pesco e altre drupacee, la Giunta regionale adotta un
programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza,
controllo ed applicazione delle misure ufficiali (D.M. 29 novembre 1996);
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione della
malattia;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori
agricoli. ( 13)
2. Il programma, formulato e coordinato dal Servizio Fitosanitario
Regionale, è realizzato in collaborazione con l'Ente di sviluppo
agricolo del Veneto (ESAV) ( 14) , nonché con Istituti, Enti ed Associazioni ritenuti
idonei.
3. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 450.000.000
per l'attuazione del primo anno di attività del programma (capitolo
n. 12539).
Art. 13 - Contributo
straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) - Struttura
strategica di Rovigo.
Art. 14 - Contributo
straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
Art. 15 - Contributo
straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della legge regionale 20 agosto
1987, n. 44 .
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto
1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", la
Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno
1997, per l'ammontare di lire 2.000.000.000, per gli interventi previsti
dall' articolo
3 della medesima legge, ivi compresa la realizzazione di sistemi di
sicurezza e di antifurto negli edifici adibiti al culto (capitolo n.
43050).
2. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzati per il
finanziamento delle domande già presentate alla Regione secondo le
modalità e nei termini di cui all' articolo 2 della
legge regionale 20
agosto 1987, n. 44 , ai sensi dell' articolo 7 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 20 e dell' articolo 24 della
legge regionale 1
febbraio 1995, n. 6 , da parte di Enti religiosi che non abbiano
ottenuto finanziamenti nei precedenti riparti.
3. Al primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
sono soppresse le parole ", e, prioritariamente, ad integrazione
dell'intervento disposto dal Comune,".
Art. 16 - Partecipazione
regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire al Gruppo
Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) costituito per la realizzazione
della nuova ferrovia del Brennero (capitolo n. 45258).
Art. 17 - Contributo
straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
all'amministrazione provinciale di Rovigo, un contributo straordinario di
lire un miliardo, per l'anno 1997, per la realizzazione del collegamento
stradale Trecenta (monoblocco ospedaliero) - Salara (Alto Polesine)
(capitolo n. 45266).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste
dalla legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modifiche ed
integrazioni. ( 17)
Art. 18 - Contributo
straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle
finalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 ,
a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l'anno
1997 al comune di Pieve di Cadore, per la realizzazione di un secondo
accesso viario all'Ospedale civile (capitolo n. 45268).
2. L'erogazione del contributo è effettuata in base ai
criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.
Art. 19 - Contributo
straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
1. In considerazione del riconoscimento da parte del Ministero dei
Trasporti Civilavia dell'Aereoporto di Padova come scalo di interesse
sociale per voli sanitari e umanitari, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere alla Società di Gestione un contributo
straordinario di lire 250.000.000 per l'installazione, la messa a punto e
attivazione delle radioassistenze che verranno fornite e gestite
dall'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) (capitolo n. 45334).
2. L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le
modalità di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 42
( 18) e successive
modificazioni.
Art. 20 - Contributo
straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle dell'Agno.
Art. 21 - Contributo
straordinario al Comune di Albettone (VI).
1. A copertura delle spese conseguenti alla situazione di crisi
idrica verificatasi nel corso del 1996 ed al fine di contenere la tariffa
di vendita dell'acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
al Comune di Albettone (VI) un contributo fino un massimo di lire
350.000.000 (capitolo n. 50032).
2. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le
procedure per la liquidazione del contributo al Comune di Albettone,
sulla base della documentazione amministrativa presentata al comune
stesso.
Art. 22 - Contributo
straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".
1. Nell'ambito delle finalità disposte dalla legge regionale 29 giugno
1981, n. 30 "Concessione di contributi ai Comuni, alle Comunità
montane o a loro consorzi e alle Province per la realizzazione degli
interventi di competenza nel settore delle opere fognarie e
acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1976 n.
319 e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650" la Giunta
regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di
lire 2.600.000.000 al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina" per la
realizzazione del collettore fognario di collegamento del centro abitato
di Camisano Vicentino all'impianto di depurazione centralizzato di
Grisignano di Zocco (capitolo n. 50100).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con le
modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni. ( 20)
Art. 23 - Contributo
straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
Art. 24 - Consorzio per la
ricerca sui trapianti di organo.
1. Nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 2 della
legge regionale 3
febbraio 1996, n. 5 , (Piano Socio-Sanitario regionale per il
triennio 1996/1998), allo scopo di favorire la ricerca scientifica nel
campo dei trapianti d'organo e di tessuto ed incrementare i trapianti
medesimi, la Regione del Veneto promuove la costituzione e sostiene
l'attività del Consorzio per la ricerca sui trapianti di organo fra
la Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo (F.I.T.O.) ed altri
enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della
ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria.
2. Lo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere che
almeno un componente del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla
Giunta regionale.
3. La Giunta regionale assicura un contributo annuo per la
realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici presentati dal
Consorzio in attuazione delle finalità di cui al comma 1 nel
rispetto delle previsioni del P.S.S.R. 1996/1998; gli oneri relativi
fanno carico al capitolo n. 60009 denominato "Quota del fondo sanitario
regionale - Parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione
(legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 -
articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni
programmatiche".
Art. 25 - Progetto pilota
Telemedicina.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione)
Art. 26 - Progetto pilota
Carta Ottica Sanitaria.
(Articolo censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a
promulgazione e pubblicazione)
Art. 27 - Contributo
straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al comune di
Vicenza per il "Teatro Olimpico".
Art. 28 - Premio Guggenheim
per le imprese.
1. Ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70
"Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e
convegni di interesse regionale" e successive modifiche e integrazioni,
la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire
100.000.000 a favore della Fondazione Peggy Guggenheim per
l'organizzazione e corresponsione del "Premio Guggenheim per le imprese"
istituito per segnalare aziende che operano significativi interventi per
la promozione della cultura e per la salvaguardia dei beni artistici e
storici (capitolo n. 70068).( 23)
Art. 29 - Contributo
straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca
civica.
1. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti
all' articolo
36, lettere a) e c) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 ,
è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno
1997 di lire 300.000.000 al comune di Abano Terme, per la sistemazione e
l'arredamento della nuova biblioteca civica (capitolo n. 70202).
2. Il contributo è erogato previa presentazione della
documentazione di spesa.
Art. 30 - Contributo
straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 5 settembre 1984, n.
50 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di lire 1.000.000.000 alla Curia Vescovile di Padova per il
restauro, la sistemazione per l'accessibilità al pubblico,
l'informatizzazione e l'ampliamento della biblioteca del seminario
vescovile (capitolo n. 70204).
2. Il contributo verrà concesso su presentazione di progetto
esecutivo e verrà erogato secondo le modalità previste dal
terzo e quarto comma dell' articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e
successive modificazioni ed integrazioni.( 24)
Art. 31 - Contributi agli
Enti per il diritto allo studio universitario (ESU).
Art. 32 - Contributo
straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per impianti
sportivi.
CAPO II
Modifica di procedure di spesa
Art. 33 - Modifiche alla
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34 - Semplificazione
amministrativa.
1. I soggetti interessati all'adozione di provvedimenti rientranti
nella competenza regionale o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilità erogate dalla Regione ai sensi e per
effetto delle leggi regionali vigenti possono attestare quanto richiesto
nelle diverse istruttorie mediante dichiarazioni sostitutive secondo
quanto previsto dal DPR 25 gennaio 1994, n. 130.
2. È fatto inoltre divieto agli uffici regionali di esigere
atti di notorietà sostitutivi delle dichiarazioni sostitutive quando
si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 35 - Estinzione dei
crediti di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse
regionali.
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e
tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali
alla loro riscossione, nè a quella di interessi, pene pecuniarie e
soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui
al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a lire
20.000 nè a quello degli interessi ad esso connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 36 - Ambito di
applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
1. Le sanzioni previste dal comma 31 dell'articolo 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dei gestori di
discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, entro i
termini previsti dal comma 30 dell'articolo 3 della legge citata, a
versare il tributo, previsto per i rifiuti dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, nella misura minima di lire
2 al chilogrammo, qualora gli stessi provvedano a pagare a saldo la
differenza dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero
dell'Ambiente 18 luglio 1996, entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
Art. 37 - Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40
"Norme in materia di polizia locale".
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega
di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione
delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996,
con gli stessi criteri e modalità di cui all' articolo 6 della
legge regionale 16
gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 39 - Modifiche alla
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
2. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 40 - Interpretazione
autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 41 - Modifica della
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".
Art. 42 - Modifica
dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati".
Art. 44 - Modifica alla
legge regionale 3
maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 45 - Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
"Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 46 - Modifica degli
articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
"Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane" e successive
modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica della lettera a)
del comma 1 dell'articolo 6.
Art. 47 - Modifica della
legge regionale 22
giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del
settore artigiano".
Art. 48 - Modifica della
legge regionale 20
marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le
piccole e le medie imprese del settore secondario del Veneto".
Art. 49 - Modifiche alla
legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e
iniziative regionali di promozione economica" e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 50 - Modifiche alla
legge regionale 5
marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione di
interventi di interesse turistico" e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 51 - Modifiche alla
legge regionale 16
marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 52 - Modifica della
legge regionale 11
marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica,
interprete turistico ed accompagnatore turistico" e successive modifiche
e integrazioni.
Art. 53 - Modifica
dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29
"Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione
fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
Art. 54 - Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29
"Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione
fra piccole imprese e medie imprese del commercio e dei servizi".
Art. 55 - Modifica
dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
"Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 56 - Modifica
dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
"Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 57 - Disposizioni in
materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
"Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
Art. 58 - Modifica
dell'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali
in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1995".
Art. 59 - Modifiche alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Art. 60 - Modifica alla
legge regionale 14
settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure per il
finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere
pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 ".
Art. 61 - Disposizioni
transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti
speciali.
1. Fino all'approvazione del Piano
regionale di riduzione e smaltimento rifiuti speciali tossico nocivi
(PRRSRSTN) è consentito, in deroga a quanto previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento,
l'apertura di discariche di rifiuti speciali in conto proprio e la
realizzazione di impianti di compostaggio anche al di fuori delle aree
industriali (zone D) previste dai Piani regolatori generali
comunali.( 52)
Art. 62 - Modifiche alla
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive
modifiche e integrazioni, e proroga del termine di cui all'articolo
54.
Art. 63 - Disposizioni in
materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali.
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 16
del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n.
82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali, ai sensi della legge 10 aprile
1987, n. 183", la Giunta regionale provvede con apposita deliberazione a
determinare le modalità di esercizio delle competenze attribuite.
2. Sino alla assunzione da parte della Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), delle funzioni di
cui all' articolo
3, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 ,
l'attività istruttoria tecnico - scientifica viene svolta dal
Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.
Art. 64 - Modifica della
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di
cava" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 65 - Modifica alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività di ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali." e successive
modifiche e integrazioni.
omissis ( 56)
2. Per le concessioni in atto la convenzione prevista
dall'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
come modificata dal presente articolo, deve essere stipulata entro tre
mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
Art. 66 - Modifica della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da
concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino
dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
Art. 67 - Modifica della
legge regionale 30
agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, in materia sanitaria" e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 68 - Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1993)".
Art. 69 - Modifica dei tempi
di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
"Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici generati da
elettrodotti".
1. Al fine di consentire la
definizione di un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di
riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della
salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 ,
come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 ,
dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 ,
dall'articolo 43 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e
dall'articolo 32 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ,
si applica a partire dal 1° gennaio 2000. ( 58)
2. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione)
3. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione)
4. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione)
5. omissis ( 59)
Art. 70 - Modifica della
legge regionale 9
luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla
esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni".
Art. 71 - Modifiche alla
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia
di assistenza sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le disposizioni di cui all'ottavo comma dell' articolo 3 della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 , cessano di avere efficacia con
l'esecutività di una deliberazione della Giunta regionale, adottata
sentita la competente commissione consiliare, contenente le modalità
e i criteri di erogazione alle strutture residenziali delle quote di
rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non
autosufficienti.
Art. 72 - Disposizioni
relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB).
1. Allo scopo di armonizzare la
disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle
autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del
proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione
dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti
delle volontà del fondatore.
2. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ,
e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori
rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che,
nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può
provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.
3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che
prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e
degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di
Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB
medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra
indennità.
4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento,
è ammessa per i rimanenti amministratori.
5. L'organo regionale competente ai sensi dell' articolo 12 della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con
proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le modalità e i criteri per la corresponsione
dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra
l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo
primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.
5 bis. L’importo lordo complessivo totale annuale delle
indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese
strettamente necessarie sostenute per l’espletamento del loro
incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate
correnti riferite all’ultimo conto consuntivo approvato e
limitatamente a quelle prodotte dall’erogazione dei servizi
istituzionali. ( 66)
5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità
ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli
del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle
istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale
regionale avente, rispettivamente, l’incarico di direttore di
unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli
articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive
modificazioni. ( 67)
Art. 73 - Modifica della
legge regionale 25
giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la privatizzazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Art. 74 - Modifica della
legge regionale 30
agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle
organizzazioni di volontariato".
Art. 75 - Modifiche alla
legge regionale 30
agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche e per favorire la vita di relazione".
Art. 76 - Interpretazione
autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31
e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto dall'articolo 34 della
legge regionale 5
febbraio 1996, n. 6 .
1. Il terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ,
aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ,
deve intendersi nel senso che l'espressione "mezzi di trasporto propri"
si riferisce all'organizzazione del relativo servizio con mezzi di
trasporto a qualunque titolo rientranti nella disponibilità
dell'istituto scolastico erogatore del servizio di trasporto e con la
sola esclusione dei mezzi pubblici di trasporto di linea.
Art. 77 - Modifica della
legge regionale 1
dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e Arnaldo
Settembrini, Mestre".
Art. 78 - Contributi in
materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della
legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
1. La Regione Veneto, in attesa di
una organica disciplina regionale della materia concede contributi in
conto capitale per il finanziamento e l’attuazione di interventi di
natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro,
nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni
immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1 gennaio
1939, n. 1089.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura
massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per
ciascun progetto.
3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo
progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati,
purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene
oggetto di intervento, la cui durata è rapportata
all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con
provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare. ( 71)
3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l’accessibilità al
pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto
pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene.
L’atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a
carico del beneficiario del contributo. ( 72)
3 ter. Il proprietario dell’immobile può estinguere
l’onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e
relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1,
maggiorata degli interessi legali. ( 73)
4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli
interventi, le modalità per la presentazione delle istanze,
nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.
5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene
inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui
beni culturali.
Art. 79 - Modifiche alla
legge regionale 24
agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento
dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 80 - Modalità
particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per l'assunzione di
impegni conseguenti all'attuazione di programmi comunitari.
1. Il cofinanziamento regionale di interventi attuativi di
programmi comunitari, qualora in corso di esercizio si verifichi una
carenza di disponibilità di fondi sugli specifici capitoli di spesa,
può far carico sulla disponibilità dei capitoli di settore per
analoghe categorie di spesa. L'atto deliberativo che provvede
all'impegno, deve dar atto del programma comunitario e delle misure o
azioni cui si riferisce ed essere assunto nel sistema di monitoraggio
previsto dal comma 4 dell' articolo 23 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
( 75) , introdotto
dall'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 .
2. Al maggior cofinanziamento di interventi previsti da programmi
comunitari, possono altresì essere destinate risorse dei capitoli di
spesa di settore del bilancio regionale, purché si tratti di spese
di tipologia analoga a quella per le quali sono stati costituiti.
3. Qualora nel corso dell'attuazione di programmi comunitari,
dalle scadenze e procedure previste dai regolamenti e dalle disposizioni
comunitarie consegua una perdita di risorse per il bilancio regionale,
è consentita, con provvedimento della Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare, la revoca degli impegni
assunti nella competenza di un esercizio e la contestuale reiscrizione
nella competenza dell'esercizio in corso, in corrispondenti capitoli.
Art. 81 - Modifica della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza sanitaria,
dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei
consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
1. Dopo l' articolo 6 della legge 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il
seguente articolo:
omissis ( 76)
Art. 82 - Patrocinio legale
per i consiglieri regionali.
CAPO III
Disposizioni per il completamento di procedure di spesa e di modifica di
leggi regionali
Art. 83 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63
"Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree attrezzate",
espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n.
18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore
artigiano".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
di cui all' articolo 9, comma 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 ,
il termine ultimo per la realizzazione gli interventi previsti e per la
presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo,
è fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è
altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 84 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56
"Intervento per la qualificazione delle attività artigiane",
espressamente abrogata dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n.
18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore
artigiano".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
di cui all' articolo 9, comma 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 ,
il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti è
fissato al 31 dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è
altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 85 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
"Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti
relativi a impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1993 per contributi
concessi ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , il
termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta
è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla
revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è
altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 86 - Disposizioni
transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1986".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti
relativi agli interventi disposti dall’ articolo 8 della
legge regionale 1
agosto 1986, n. 34 , il termine per l’ultimazione dei lavori e
per la rendicontazione dell’attività è fissato al 31
dicembre 1998.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla
revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è
altresì disposto il recupero delle somme eventualmente già
erogate.
Art. 87 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 18
"Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace".(78)
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
relativi ad impegni assunti fino al 31 dicembre 1995 per le iniziative di
cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , il
termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta
è fissato al 30 giugno 1997.
2. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
avviati nel corso del 1996, per le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e
4 della legge
regionale 30 marzo 1988, n. 18 , il termine ultimo per la
rendicontazione dell’attività svolta è fissato al 30
giugno 1998.
3. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla
revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate entro i
termini e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di
revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle
somme eventualmente già erogate.( 79)
Art. 88 - Disposizioni in
merito alla legge
regionale 1 dicembre 1989, n. 50 "Finanziamento del completamento
delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e
Villamarzana".(80)
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e
di collaudo, da parte del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale
del Polesine, per l'erogazione del saldo del contributo di cui alla
legge regionale 1
dicembre 1989, n. 50 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato, la Giunta regionale
procederà alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che
non sono state realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate
e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca
è altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 89 - Disposizioni in
merito alla legge
regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei consorzi fra
Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e
di collaudo da parte dei beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile
1977, n. 33 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è
altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 90 - Disposizioni in
merito alla legge
regionale 5 novembre 1979, n. 88 "Finanziamento straordinario di una
iniziativa per la realizzazione di un insediamento produttivo".
1. Il termine ultimo per la presentazione degli atti contabili e
di collaudo da parte del Consorzio per l'industrializzazione della
Vallata del Cismon per l'erogazione del saldo dei contributi di cui alla
legge regionale 5
novembre 1979, n. 88 , è fissato al 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca è
altresì disposto il recupero delle somme già erogate.
Art. 91 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4
"Contributi per la realizzazione di ripetitori radio-televisivi" e
successive modifiche ed integrazioni. (81)
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni, il termine ultimo per la
presentazione del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo
4 della medesima legge regionale, come sostituito dall'articolo 6 della
legge regionale 27
febbraio 1987, n. 6 , è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia.
Art. 92 - Disposizioni
transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1
"Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità
naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
1. Per il completamento dei procedimenti ancora pendenti, riferiti
al periodo 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1992 e relativi ai
contributi concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 gennaio
1975, n. 1 , il termine ultimo per la rendicontazione dei lavori
eseguiti è fissato al 31 agosto 1997.
Art. 93 - Disposizioni
transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54
"Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli
scambi socio-culturali".
1. I progetti selezionati e approvati, ai sensi della legge regionale 8 novembre
1983, n. 54 , relativi al periodo dal 1° gennaio 1985 al 31
dicembre 1992, in relazione ai quali è ancora pendente il
procedimento di erogazione dei contributi, devono essere ultimati e
rendicontati entro il 31 dicembre 1997.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Giunta regionale
procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono
stati realizzati e rendicontati e le relative somme sono poste in
economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e rendicontazione dei
progetti ammessi a contributo, la revoca di cui al comma 2 è
proporzionalmente applicata.
Art. 94 - Disposizioni
transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29
"Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto
montagna".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti,
disciplinati dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , il
termine ultimo per la realizzazione gli interventi e per la presentazione
della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di cui alla
lettera d) del terzo comma dell’ articolo 4, è
fissato al 31 dicembre 1998. ( 84)
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono
altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già
erogate.
Art. 95 - Disposizioni
transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6
"Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la
sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e
archivi".
Art. 96 - Disposizioni
transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 29
"Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei
giovani".
Art. 97 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 47
"Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la
commercializzazione dei prodotti".(88)
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti
relativi ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 ,
il termine ultimo per la trasmissione alla Regione della documentazione
ai fini della liquidazione, di cui all’articolo 7 della medesima
legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla
revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono
altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già
erogate.
Art. 98 - Disposizioni
transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54
"Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti
relativi ai progetti ed alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre
1989, n. 54 , il termine ultimo per la rendicontazione
dell’attività svolta, ai sensi dell’ articolo 9, commi 2 e
3, della medesima legge, è fissato al 30 giugno 1997.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta provvede alla
revoca dei contributi assegnati per le iniziative che non sono state
realizzate o che sono state realizzate ma non rendicontate e le relative
somme sono poste in economia. Col provvedimento di revoca sono
altresì disposte le procedure per il recupero delle somme già
erogate.
Art. 99 - Modifica della
legge regionale 8
novembre 1988, n. 54 "Interventi per la costituzione di sistemi
informativi e l'informatizzazione degli enti locali".
Art. 101 - Modifica della
legge regionale 10
gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed
editoriale della Giunta regionale".
1. Alla lettera d) del primo comma dell' articolo 2 della
legge regionale 10
gennaio 1984, n. 5 , dopo la parola "realizzazione", sono inserite le
seguenti "con la specificazione dei termini perentori per il compimento
dell'iniziativa editoriale,".
CAPO IV
Abrogazioni
Art. 102 – Istituto
superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli
enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28
.
omissis (92)
Art. 103 - Abrogazione di
leggi regionali.
1. Le leggi regionali di cui all’allegato 1 sono abrogate.
( 93)
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di
spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Art. 104 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione
e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
ALLEGATO 1 DI CUI ALL’ARTICOLO 36 (94) - ABROGAZIONE
DI LEGGI REGIONALI
|
"Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico -
forestale nell'ambito del territorio regionale."
|
|
"Finanziamento per la manutenzione e sistemazione di opere
pubbliche di interesse regionale."
|
|
"Intervento regionale per il potenziamento del porto di
Chioggia."
|
|
"Interventi straordinari favore dei territori dichiarati depressi
dell'Italia settentrionale e centrale. Finanziamento superstrada
"Transpolesana" in provincia di Rovigo. Completamento I e II
stralcio e collegamento alla SS. n. 16 "Adriatica". "
|
|
"Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di
Monselice, appartenenti alla Fondazione Cini."
|
|
"Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco
naturale nell'area dei Colli Euganei."
|
|
"Contributi per la costruzione di una rete informatica
intercomunale."
|
|
Anticipazione regionale degli oneri di ammortamento dei prestiti
contratti dal Consorzio per lo sviluppo di Canda e Villamarzana,
in provincia di Rovigo.
|
|
"Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi."
|
|
"Legge speciale per il Delta Polesano."
|
|
"Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne,
elementari e medie."
|
|
|
|
"Valorizzazione della produzione del vino veneto."
|
|
"Celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della
fine della II guerra mondiale."
|
|
|
|
"Interventi urgenti in favore degli enti locali per agevolare
l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti per opere
pubbliche di interesse regionale nell'anno 1986."
|
|
|
|
"Finanziamenti straordinari a favore dei Comuni per alloggi da
destinare alla locazione."
|
|
"Interventi urgenti a sostegno dell'attività culturale della
nastroteca "Piero Bigini" dell'Unione Italiana Ciechi."
|
|
"Intervento per la realizzazione del Museo dell'Occhialeria a
Pieve di Cadore."
|
|
"Concessione di un contributo straordinario al comune di Sappada
per la ristrutturazione del municipio."
|
|
"Assegnazione di contributi agli enti locali per la esecuzione di
opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della
Cassa depositi e prestiti."
|
|
"Fondo per fidejussioni nel settore commercio."
|
|
"Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale
alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali" e
successive modifiche e integrazioni
|
|
"Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali."
|
|
"Realizzazione di Europa Genti-Giornate delle Genti e delle
Regioni d'Europa" e successive modifiche e integrazioni
|
|
"Iniziative per l'accertamento della fattibilità del
progetto di candidatura di Venezia e del Veneto per l'Esposizione
universale dell'anno 2000."
|
|
"Interventi a favore di consorzi e di società consortili per
la commercializzazione dei prodotti."
|
|
"Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative
artistiche e culturali."
|
|
"Intervento straordinario a favore dell'Azienda di promozione
turistica di Padova per il 650° anniversario della morte di
Giotto."
|
|
"Interventi per la formazione e l'incremento del verde
ambientale."
|
|
"Istituzione di un fondo di interventi per le popolazioni colpite
dal terremoto dell'Armenia."
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"Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del
quartiere fieristico di Vicenza."
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"Associazione culturale "Le Venezie" - Centro Triveneto per la
cultura e le arti visive".
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"Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli
sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta." e
successive modifiche e integrazioni
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"Interventi per la tutela dell'artigianato artistico."
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"Interventi per favorire il processo di innovazione nelle imprese
artigiane."
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"Studio preliminare di fattibilità di un collegamento
ferroviario Calalzo di Cadore-Dobbiaco."
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"Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni
alla Comunità ebraica di Venezia per la biblioteca-archivio
ebraico di Venezia."
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"Finanziamento del completamento delle opere di
industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e
Villamarzana."
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"Concessione di un contributo straordinario al Consorzio
acquedotto "Basso Tagliamento" con sede in Fossalta di
Portogruaro (VE)."
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"Contributi straordinari per interventi di interesse turistico
nelle aree costiere marittime della Regione."
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"Contributo straordinario a favore dell'Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Vicenza per l'acquisto delle case
operaie Rossi. "
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"Interventi a favore del popolo rumeno."
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"Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità
delle acque dell'Alto Adriatico. "
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"Modifica e integrazione alla legge regionale 10 agosto 1989, n.
28 "intervento straordinario per la realizzazione dei
pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e
Brenta per la stagione 1989"
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"Contributo straordinario in favore delle aziende di trasporto
pubblico locale per i minori introiti derivanti da agevolazioni
tariffarie."
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"Concessione di un contributo straordinario all'Associazione
bellunesi nel mondo di Belluno per la realizzazione di una
biblioteca museo dell'emigrazione"
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"Acquisto immobile da destinare a sede unificata degli uffici
regionali di Padova. "
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"Partecipazione alle celebrazioni per il bicentenario del Teatro
La Fenice di Venezia."
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"Partecipazione alle celebrazioni del IV centenario della
chiamata a Padova di Galileo."
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"Partecipazione alle celebrazioni per il IV centenario della
morte di Jacopo da Ponte detto il Bassano."
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"Intervento regionale a favore dell'Opera Pia Istituto per ciechi
Luigi Configliachi."
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"Celebrazione nel Veneto de 50° anniversario della
liberazione nazionale."
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"Contributo straordinario al CUOA."
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Note
( 5) L’Azienda regionale
delle foreste (ARF) è stata soppressa dall’art. 1, comma 1
della legge
regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l’Azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
“Veneto Agricoltura”.
( 8) Comma modificato da art. 21
comma 2 legge regionale 12 settembre 1997, 37
( 12) L’articolo 5 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 ha autorizzato la prosecuzione di un programma
triennale degli interventi di cui alle lettere a), b) e d) prevedendo per
l’anno 2000 un importo di lire 500 milioni.
( 15) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 16) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 19) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 22) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 26) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 58) La disciplina del regime
transitorio nell’applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
prevista nei commi successivi e censurata dal Governo è stata
oggetto di un autonomo progetto di legge anch’esso rinviato,
riapprovato dal Consiglio regionale e impugnato dal Governo innanzi alla
Corte Costituzionale; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 382/1999 che ha respinto le eccezioni di incostituzionalità il
progetto di legge è diventato la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48
cui si rinvia.
( 71) Comma così
modificato da comma 1 art. 27 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha aggiunto alla fine le parole “, la cui durata è rapportata
all’ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con
provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare”. Il comma 2 dell’art. 27 legge regionale 20 aprile 2018, n.
15 dispone che “L’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 , come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di
contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.”.
( 93) L’allegato per
errore fa riferimento all’art. 36.
( 94) Il riferimento corretto
è l’art. 103.
SOMMARIO
-
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
(BUR n. 11/1997)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
1997)
-
-
CAPO I Rifinanziamento di leggi
regionali di spesa
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Contributo straordinario
alla Comunità montana del Baldo.
-
Art. 3 - Interventi in favore
dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
-
Art. 4 - Contributo straordinario
alla società "Rocca di Monselice srl" di cui alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 43 .
-
Art. 5 - Interventi a favore
delle unioni di comuni di cui all'articolo 10 della legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni
provinciali e comunali" e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 6 - Trasferimento al ruolo
regionale del personale dell'ex Consorzio di Bonifica Montana
Astico-Brenta-Valletta-Longhella, con sede in Vicenza.
-
Art. 7 - Acquisto dell'immobile
"ex asilo" del comune di Garda.
-
Art. 8 - Contributo straordinario
all'Azienda Regionale delle Foreste (ARF).
-
Art. 9 - Interventi straordinari
a favore della cunicultura.
-
Art. 10 - Contributi straordinari
ai produttori olivicoli.
-
Art. 11 - Programma di intervento
per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla
flavescenza dorata.
-
Art. 12 - Programma triennale di
intervento per il controllo della diffusione del virus sharka sulle
drupacee.
-
Art. 13 - Contributo
straordinario al Centro regionale animazione economica (CREA) -
Struttura strategica di Rovigo.
-
Art. 14 - Contributo
straordinario al comune di S. Lucia di Piave (TV).
-
Art. 15 - Contributo
straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici adibiti al culto e modifica della
legge
regionale 20 agosto 1987, n. 44 .
-
Art. 16 - Partecipazione
regionale al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
-
Art. 17 - Contributo
straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo.
-
Art. 18 - Contributo
straordinario al comune di Pieve di Cadore (BL).
-
Art. 19 - Contributo
straordinario per radioassistenze a voli sanitari e umanitari.
-
Art. 20 - Contributo
straordinario al Consorzio Servizi Integrati della Valle
dell'Agno.
-
Art. 21 - Contributo
straordinario al Comune di Albettone (VI).
-
Art. 22 - Contributo
straordinario al "Consorzio Fognature Bacino del Tesina".
-
Art. 23 - Contributo
straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
-
Art. 24 - Consorzio per la
ricerca sui trapianti di organo.
-
Art. 25 - Progetto pilota
Telemedicina.
-
Art. 26 - Progetto pilota Carta
Ottica Sanitaria.
-
Art. 27 - Contributo
straordinario al comune di Feltre per il teatro "La Sena" ed al
comune di Vicenza per il "Teatro Olimpico".
-
Art. 28 - Premio Guggenheim per
le imprese.
-
Art. 29 - Contributo
straordinario al comune di Abano Terme per la nuova biblioteca
civica.
-
Art. 30 - Contributo
straordinario alla Curia Vescovile di Padova.
-
Art. 31 - Contributi agli Enti
per il diritto allo studio universitario (ESU).
-
Art. 32 - Contributo
straordinario al comune di Santa Giustina in Colle (PD) per
impianti sportivi.
-
CAPO II Modifica di procedure di
spesa
-
Art. 33 - Modifiche alla
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità
regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 34 - Semplificazione
amministrativa.
-
Art. 35 - Estinzione dei crediti
di importo non superiore alle 20.000 lire per imposte e tasse
regionali.
-
Art. 36 - Ambito di applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
-
Art. 37 - Modifica dell'articolo
2 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
40 "Norme in materia di polizia locale".
-
Art. 38 - Deleghe alle province
- legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
-
Art. 39 - Modifiche alla
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa
e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche
ed integrazioni.
-
Art. 40 - Interpretazione
autentica e modifica dell'articolo 89 della legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione" e successive modifiche ed
integrazioni.
-
Art. 41 - Modifica della
legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
1996".
-
Art. 42 - Modifica dell'articolo
18 della legge regionale 19 agosto 1996, n.
23 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati".
-
Art. 43 - Modifica della
legge
regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi
civici".
-
Art. 44 - Modifica alla
legge
regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto
Sviluppo S.p.A." e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 45 - Modifica dell'articolo
2 della legge regionale 6 settembre 1993, n.
48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane" e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 46 - Modifica degli
articoli 5, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n.
48 "Interventi per finanziamenti agevolati a imprese artigiane"
e successive modifiche e integrazioni ed interpretazione autentica
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6.
-
Art. 47 - Modifica della
legge
regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul
territorio a favore del settore artigiano".
-
Art. 48 - Modifica della
legge
regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei
Consorzi Fidi tra le piccole e le medie imprese del settore
secondario del Veneto".
-
Art. 49 - Modifiche alla
legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni
fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e
successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 50 - Modifiche alla
legge
regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per
l'incentivazione di interventi di interesse turistico" e successive
modifiche e integrazioni.
-
Art. 51 - Modifiche alla
legge
regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della
Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 52 - Modifica della
legge
regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di
guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico"
e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 53 - Modifica dell'articolo
1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n.
29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della
cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e
dei servizi".
-
Art. 54 - Modifica dell'articolo
3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n.
29 "Interventi a favore dell'associazionismo economico e della
cooperazione fra piccole imprese e medie imprese del commercio e
dei servizi".
-
Art. 55 - Modifica dell'articolo
14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
"Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e
successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 56 - Modifica dell'articolo
21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
"Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale", e
successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 57 - Disposizioni in
materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n.
24 "Tutela dell'edificabilità delle zone agricole".
-
Art. 58 - Modifica dell'articolo
21 della legge regionale 7 settembre 1995, n.
41 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di
leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1995".
-
Art. 59 - Modifiche alla
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche"
-
Art. 60 - Modifica alla
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 48 "Disciplina delle procedure
per il finanziamento di maggiori oneri maturati per l'esecuzione di
opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 ".
-
Art. 61 - Disposizioni
transitorie in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti
speciali.
-
Art. 62 - Modifiche alla
legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela
dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, e proroga del
termine di cui all'articolo 54.
-
Art. 63 - Disposizioni in
materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali.
-
Art. 64 - Modifica della
legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina
dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 65 - Modifica alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina dell'attività
di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali." e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 66 - Modifica della
legge
regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto
capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993
per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige
e Brenta".
-
Art. 67 - Modifica della
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia sanitaria" e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 68 - Modifica dell'articolo
8 della legge regionale 27 gennaio 1993, n.
8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993)".
-
Art. 69 - Modifica dei tempi di
applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27 "Prevenzione dei danni derivanti dal campi elettromagnetici
generati da elettrodotti".
-
Art. 70 - Modifica della
legge
regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate
da impianti per teleradiocomunicazioni".
-
Art. 71 - Modifiche alla
legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di assistenza sociale" e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 72 - Disposizioni relative
alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(IPAB).
-
Art. 73 - Modifica della
legge
regionale 25 giugno 1993, n. 24 "Disposizioni per la
privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza".
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Art. 74 - Modifica della
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e
la promozione delle organizzazioni di volontariato".
-
Art. 75 - Modifiche alla
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 41 "Norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".
-
Art. 76 - Interpretazione
autentica del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni,
aggiunto dall'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.
6 .
-
Art. 77 - Modifica della
legge
regionale 1 dicembre 1989, n. 49 "Premio letterario Leonilde e
Arnaldo Settembrini, Mestre".
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Art. 78 - Contributi in materia
di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge
1 gennaio 1939, n. 1089.
-
Art. 79 - Modifiche alla
legge
regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il
funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)" e
successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 80 - Modalità
particolari per l'iscrizione di poste in bilancio e per
l'assunzione di impegni conseguenti all'attuazione di programmi
comunitari.
-
Art. 81 - Modifica della
legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Istituzione dell'assistenza
sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza
in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e
integrazioni.
-
Art. 82 - Patrocinio legale per
i consiglieri regionali.
-
CAPO III Disposizioni per il
completamento di procedure di spesa e di modifica di leggi
regionali
-
Art. 83 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1981, n.
63 "Interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane in aree
attrezzate", espressamente abrogata dall’articolo 9 della
legge
regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul
territorio a favore del settore artigiano".
-
Art. 84 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 24 novembre 1987, n.
56 "Intervento per la qualificazione delle attività
artigiane", espressamente abrogata dall’articolo 9 della
legge
regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul
territorio a favore del settore artigiano".
-
Art. 85 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 14 marzo 1980, n.
16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative
regionali di promozione economica".
-
Art. 86 - Disposizioni
transitorie relative all’articolo 8 della legge regionale 1
agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".
-
Art. 87 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 30 marzo 1988, n.
18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di
pace".(78)
-
Art. 88 - Disposizioni in merito
alla legge regionale 1 dicembre 1989, n.
50 "Finanziamento del completamento delle opere di
industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e
Villamarzana".(80)
-
Art. 89 - Disposizioni in merito
alla legge regionale 22 aprile 1977, n.
33 "Interventi a favore dei consorzi fra Enti locali per la
realizzazione dei piani di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865".
-
Art. 90 - Disposizioni in merito
alla legge regionale 5 novembre 1979, n.
88 "Finanziamento straordinario di una iniziativa per la
realizzazione di un insediamento produttivo".
-
Art. 91 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 27 gennaio 1983, n.
4 "Contributi per la realizzazione di ripetitori
radio-televisivi" e successive modifiche ed integrazioni. (81)
-
Art. 92 - Disposizioni
transitorie e modifica della legge regionale 9 gennaio 1975, n.
1 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per
calamità naturali" e successive modificazioni e integrazioni.
-
Art. 93 - Disposizioni
transitorie e modifica alla legge regionale 8 novembre 1983, n.
54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della
promozione degli scambi socio-culturali".
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Art. 94 - Disposizioni
transitorie e modifica della legge regionale 6 giugno 1983, n.
29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione
del progetto montagna".
-
Art. 95 - Disposizioni
transitorie e modifica relative alla legge 15 gennaio 1985, n. 6
"Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e
la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche,
teatri, musei e archivi".
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Art. 96 - Disposizioni
transitorie e modifica relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n.
29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei
giovani".
-
Art. 97 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 6 settembre 1988, n.
47 "Interventi a favore di consorzi e di società
consortili per la commercializzazione dei prodotti".(88)
-
Art. 98 - Disposizioni
transitorie e modifica relative alla legge regionale 22 dicembre 1989, n.
54 "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti".
-
Art. 99 - Modifica della
legge
regionale 8 novembre 1988, n. 54 "Interventi per la
costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli
enti locali".
-
Art. 100 - Modifica della
legge
regionale 6 giugno 1983, n. 30 "Istituzione della mediateca
regionale".
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Art. 101 - Modifica della
legge
regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività
d'informazione ed editoriale della Giunta regionale".
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CAPO IV Abrogazioni
-
Art. 102 – Istituto
superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e
degli enti locali (ISAPREL). Abrogazione della legge regionale 17
maggio 1974, n. 28 .
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omissis (92)
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Art. 103 - Abrogazione di leggi
regionali.
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Art. 104 - Dichiarazione
d'urgenza.
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