Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 (BUR n. 31/1980)
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 (BUR n. 31/1980) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER
LO SVILUPPO DELLA RICERCA SPELEOLOGICA E PER LA CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO SPELEOLOGICO DEL VENETO.
Art. 1 - (Finalità della
legge).
La Regione del Veneto, riconosciuta l’importanza naturalistico -
ambientale e l’interesse scientifico e turistico del patrimonio
speleologico esistente nel proprio territorio, promuove tutte le
necessarie iniziative rivolte alla sua conservazione e alla sua
valorizzazione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4 dello
Statuto regionale.
Art. 2 - (Attività
promozionale)
Al fine di incentivare e sviluppare la
ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto, la Giunta
regionale, sentito il parere della Commissione Speleologica regionale,
predispone annualmente un programma per l’attuazione di ricerche e
studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o
in parte dalla Regione.
Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a
favore di gruppi speleologici aventi sede nel Veneto e di altre
istituzioni competenti sia per l’attuazione delle iniziative
previste dal comma precedente, sia per lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) organizzazione del soccorso speleologico;
b) organizzazione di un gruppo regionale di ispettori - guide
speleologiche volontarie, da attuarsi mediante appositi corsi con esami,
curati a livello regionale da tutti i Gruppi Speleologici Veneti in
collaborazione con la Società Speleologica Italiana e il Club Alpino
Italiano;
c) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la
diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle
attività speleologiche.
L’approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di
competenza del Consiglio regionale.
Art. 3 - (Attività di
conservazione)
La Giunta regionale adotta tutti i necessari
provvedimenti diretti alla migliore gestione e conservazione delle
cavità sotterranee naturali e delle aree comprendenti i più
caratteristici monumenti naturali carsici e/ o aspetti paesaggistici
carsici di particolare interesse della regione.
La Giunta regionale può altresì intervenire mediante la
concessione di contributi per interventi speciali concernenti
l’attuazione delle finalità di cui al comma precedente e in
particolare l’acquisto, la sistemazione e la gestione delle aree
carsiche e delle cavità di maggiore interesse in funzione della
ricerca e di un turismo di tipo naturalistico culturale.
Art. 4 - (Catasto regionale
delle grotte e delle aree carsiche)
E' istituito, presso la Giunta regionale il
catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche
della Regione.
In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e
geologici, nonchè l’indicazione dell’eventuale
possibilità di valorizzazione turistica.
Anche in rapporto alle finalità di cui all’art. 3 viene
istituita una sezione speciale del catasto che raccoglie tutta la
documentazione relativa alle aree carsiche e alle cavità di
interesse eccezionale e inoltre i dati relativi all’inquinamento,
deturpazione, distruzioni di concrezioni e depositi di tutte le
cavità e aree carsiche del Veneto.
Le norme attinenti all’impianto e al funzionamento del catasto
saranno contenute nel regolamento di attuazione della presente legge, che
sarà predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio
regionale entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
La Giunta regionale, per la costituzione e l’aggiornamento del
catasto, può avvalersi della collaborazione di istituti tecnicamente
specializzati in materia e di gruppi speleologici.
Art. 5 - (Albo regionale dei
Gruppi Speleologici del Veneto)
E' istituito l’Albo regionale dei
Gruppi Speleologici del Veneto. L’iscrizione all’Albo è
approvata con provvedimento della struttura regionale competente in
materia di geologia. (
1)
I Gruppi Speleologici aventi sede nel Veneto, per essere iscritti
all’Albo regionale debbono:
a) possedere un proprio Statuto che va notificato alla struttura
regionale competente in materia di geologia; (
2)
b) presentare alla struttura regionale competente in materia di geologia
(
3), entro il mese di febbraio
di ciascun anno, una dettagliata relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente e sui programmi dell’anno in
corso;
c) avere i soci in regola con
l’assicurazione infortuni nell’espletamento
dell’attività speleologica.
Art. 6 - (Norme
finanziarie)
Art. 7 - (Variazioni di
bilancio)
Note
(
1) Comma modificato da lett. a)
comma 1 art. 8
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19
aggiungendo infine il seguente periodo: “L’iscrizione
all’Albo è approvata con provvedimento della struttura
regionale competente in materia di geologia.”
(
2) Lettera modificata da lett.
b) comma 1 art. 8
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19
sostituendo le parole: “Giunta regionale” con le seguenti:
“struttura regionale competente in materia di geologia”.
(
3) Lettera modificata da lett.
c) comma1 art. 8
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19
sostituendo le parole: “Giunta regionale del Veneto” con le
seguenti: “struttura regionale competente in materia di
geologia”.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO