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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 (BUR n. 93/2022) (Novellazione)
Legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 (BUR n. 93/2022) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI
INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI MOBILITÀ E DI SICUREZZA
STRADALE, DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO, DI POLITICHE
DELL’AMBIENTE E DI PARCHI REGIONALI
CAPO I - Disposizioni in materia di
interventi per gli edifici di culto
Art. 1 - Modifica
all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.
Art. 2 - Sostituzione
dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “I contributi deliberati dai
comuni”, le parole: “e dalla Regione”, sono
soppresse;
b) dopo le parole: “sono revocati e reintegrati”, le
parole: “, per i comuni” sono soppresse;
c) dopo le parole: “legge 28 gennaio 1977, n. 10”, le
parole: “, e per la Regione nel relativo capitolo di
bilancio” sono soppresse.
CAPO II - Disposizioni in materia
di mobilità e di sicurezza stradale
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale”.
1. All’ articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: “, sentita la competente commissione
consiliare,” sono soppresse;
b) in fine al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “e ne
dà comunicazione alla competente commissione consiliare”;
c) al comma 9 le parole: “Entro il 28 febbraio di ogni
anno,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28
febbraio con cadenza biennale,”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di governo del territorio
Art. 5 - Abrogazione
dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
Art. 6 - Abrogazione
dell’articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
“Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del
settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”.
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 45
octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è così sostituita:
omissis ( 2)
b) la lettera d) è abrogata;
c) la lettera e) è così sostituita:
omissis ( 3)
d) la lettera g) è così sostituita:
omissis ( 4)
2. Alle modifiche ed integrazioni della composizione della Commissione
regionale per il paesaggio come definite al comma 1 del presente
articolo, si procede entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di difesa del suolo, di politiche dell’ambiente e di parchi
regionali
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54
“Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la
conservazione del patrimonio speleologico del Veneto”.
1. All’ articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, in fine è aggiunto il seguente periodo:
“L’iscrizione all’Albo è approvata con
provvedimento della struttura regionale competente in materia di
geologia.”;
b) alla lettera a) del secondo comma, le parole: “Giunta
regionale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura
regionale competente in materia di geologia”;
c) alla lettera b) del secondo comma, le parole: “Giunta
regionale del Veneto” sono sostituite dalle seguenti:
“struttura regionale competente in materia di
geologia”.
Art. 9 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
(5)
Art. 10 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
(7)
Art. 11 - Modifica
all’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Al primo comma dell’ articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
, dopo le parole: “caduta di valanghe”, sono aggiunte
le seguenti: “, la manutenzione e la realizzazione di opere
finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi,”.
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali”.
1. All’ articolo 4 della
legge regionale 26
giugno 2018, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente:
“d bis) per il solo Parco regionale del Delta del Po, da un
rappresentante delle associazioni espressione della pesca
professionale.”;
b) alla lettera e) del comma 1, le parole: “da un rappresentante
delle associazioni di promozione turistica” sono sostituite
dalle seguenti: “da un rappresentante delle associazioni di Pro
Loco iscritte all’albo regionale delle Pro Loco di cui
all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34
“Disciplina delle associazioni Pro Loco””;
c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: “associazioni
ittiche” sono aggiunte le seguenti: “con finalità
sportiva o ricreativa”;
d) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:
omissis ( 10)
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali”.
Art. 15 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali”.
1. Al comma 5 dell’ articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 ,
dopo le parole: “il proprio Statuto” sono aggiunte le
seguenti: “e i propri regolamenti”.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
Comunità di ciascun ente Parco adeguano lo statuto e i regolamenti
del proprio ente Parco a quanto previsto dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
così come modificata dalla presente legge. Decorso inutilmente detto
termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, predisponendo
uno schema di statuto o di regolamento conforme alla legge regionale 26 giugno 2018, n.
23 così come modificata dalla presente legge, da sottoporre alla
Comunità di ciascun ente Parco per l’approvazione.
3. Le modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi degli enti
parco disposte dalla presente legge decorrono a partire dal rinnovo dei
suddetti organi.
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 16 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato
all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 .
( 2) Testo riportato alla lett. c)
comma 2 dell’articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 3)
Testo riportato alla lett. e) comma 2 dell’articolo 45 octies della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 .
( 4) Testo riportato alla lett. g)
comma 2 dell’articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 5) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. k) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 6) Testo riportato dopo la
lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n.
4 .
( 7) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. k) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 8) Testo riportato dopo la
lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n.
4 .
( 9) Testo riportato dopo il primo
comma dell’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 10) Testo riportato dopo la
lett. g) comma 1 all’articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 11) Testo riportato dopo la
lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n.
23 .
SOMMARIO
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