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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980) [sommario] [RTF]

ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA E RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA’ SANITARIE LOCALI.


Capo I
Funzioni amministrative, attribuzioni dell’Unità sanitaria locale, del Comune, del Sindaco, della Regione

Art. 1 - (Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria)

Omissis (1)

Art. 2 - (Attribuzioni del settore veterinario)

Omissis (2)

Art. 3 - (Attribuzioni del sindaco).

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale. (3)

Art. 4 - (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti).

Al Presidente della Giunta regionale spetta l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. (4)

Art. 5 - (Attività ispettiva, di vigilanza e controllo)

L’attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all’esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 6 - (Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati)

omissis (5)

Capo II
Riordino dei servizi veterinari

Art. 7 - (Organizzazione del settore veterinario)

omissis (6)

Art. 8 - (Distretti veterinari di base)

omissis (7)

Art. 9 - (Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie).

Per assicurare il servizio per l’esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.
Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L’attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell’unità sanitaria locale.

Art. 10 - (Il presidio veterinario multizonale)

omissis (8).

Art. 11 - (Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione)

omissis (9)

Art. 12 - (Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica)

omissis (10)

Art. 13 - (L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie)

Omissis (11)


Note

(1) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(2) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(3) Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , che ha abrogato il secondo comma
(4) Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , che ha abrogato il secondo comma
(5) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(6) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(7) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(8) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(9) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(10) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
(11) Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 56


SOMMARIO

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