Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980) [sommario] [RTF]
ATTRIBUZIONE ED
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA E
RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA’ SANITARIE
LOCALI.
Capo I
Funzioni amministrative, attribuzioni dell’Unità sanitaria
locale, del Comune, del Sindaco, della Regione
Art. 1 - (Attribuzione ed
esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e
sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria)
Art. 2 - (Attribuzioni del
settore veterinario)
Art. 3 - (Attribuzioni del
sindaco).
In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia
veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o
prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario
provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le
ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge
comunale e provinciale. (
3)
Art. 4 - (Attribuzioni del
Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e
urgenti).
Al Presidente della Giunta regionale spetta l’emanazione di
ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria
interessanti il territorio di più comuni. (
4)
Art. 5 - (Attività
ispettiva, di vigilanza e controllo)
L’attività ispettiva di vigilanza
e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che
può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di
avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio.
Nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e
limitatamente all’esercizio delle relative funzioni, il personale
incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo
svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Art. 6 - (Sostituzione del
veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle
commissioni, collegi e comitati)
Capo II
Riordino dei servizi veterinari
Art. 7 - (Organizzazione del
settore veterinario)
Art. 8 - (Distretti veterinari
di base)
Art. 9 - (Attività
operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie).
Per assicurare il servizio per l’esecuzione delle profilassi
obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle
profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale,
nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite
convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio
professionale e iscritti a un albo professionale.
Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in
conformità a quanto disposto dall’art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
L’attività dei veterinari convenzionati di cui al presente
articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario
dell’unità sanitaria locale.
Art. 10 - (Il presidio
veterinario multizonale)
Art. 11 - (Servizio
multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei
laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei
abilitati all'esportazione)
Art. 12 - (Servizi multizonali
di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi
antirabbica)
Art. 13 - (L'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie)
Note
SOMMARIO