Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (BUR n. 77/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]
NORME E
PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA
DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517. (1) (2) (3)
TITOLO I
Finalità ed oggetto della legge
Art. 1 - Finalità ed
oggetto della legge.
1. La Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livelli
uniformi di assistenza sanitaria in ambito territoriale regionale in
rapporto alle risorse a disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riordina il
servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, d'ora in poi denominato decreto legislativo di
riordino. In particolare:
a) definisce il quadro istituzionale del Servizio sanitario regionale;
b) individua, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo di
riordino, le Unità locali socio-sanitarie, definendone gli ambiti
territoriali;
c) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera;
d) disciplina le principali modalità organizzative e di
funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere.
TITOLO II
Aspetti istituzionali e di ordinamento
CAPO I
Assetto istituzionale
Art. 2 - Compiti della
Regione.
1. La Regione svolge funzioni di
programmazione, indirizzo, controllo nonchè di coordinamento nei
confronti delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere.
2. La Regione disciplina le modalità dei rapporti fra
Unità locali socio-sanitarie, Aziende ospedaliere, istituzioni
sanitarie a gestione pubblica e privata e professionisti convenzionati,
attraverso gli strumenti ed i vincoli della programmazione regionale.
Tali rapporti sono fondati sul criterio dell'accreditamento delle
istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sul sistema
di verifica e revisione di qualità.
3. La Giunta regionale vigila sul rispetto delle disposizioni
impartite in materia di requisiti minimi e di classificazione delle
strutture erogatrici, sul grado di soddisfacimento dei diritti dei
cittadini e verifica il raggiungimento dei risultati quantitativi e
qualitativi prefissati dal piano socio-sanitario regionale.
4. La Giunta regionale, avvalendosi delle unità locali
socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, sentiti gli organismi
rappresentativi dei comuni, delle comunità montane, delle province,
le università, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle
forze sociali e degli operatori sanitari, le sezioni provinciali della
federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, gli organismi di volontariato, il privato sociale e le
associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini, adotta il piano
socio sanitario regionale e lo trasmette al Consiglio regionale per
l'approvazione.(
4)
5. omissis (
5)
Art. 3 - Unità locale
socio-sanitaria e Azienda ospedaliera.
1. L'Unità locale
socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera assicurano ai cittadini le
prestazioni previste nei livelli uniformi di assistenza stabiliti dal
piano socio-sanitario regionale nel rispetto del piano sanitario
nazionale, avvalendosi delle proprie strutture o di quelle previste
all'articolo 2 comma 2.
2. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo di riordino esercitano
l'autonomia aziendale nell'ambito della programmazione regionale
socio-sanitaria, delle norme della presente legge e della legge regionale
di contabilità delle Unità locali socio-sanitarie e delle
Aziende ospedaliere.
3. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera, in
attuazione degli indirizzi stabiliti dal piano socio-sanitario regionale
e tenuto conto delle linee di indirizzo espresse dalla rappresentanza
della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale o dal sindaco qualora l'ambito territoriale
dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune,
elabora il piano generale attuativo triennale.
4. Il piano generale attuativo triennale dell'Unità locale
socio-sanitaria recepisce il piano di zona.(
6)
Art. 4 - Università.
1. Le università contribuiscono,
per quanto di competenza, all'elaborazione del piano socio-sanitario
regionale con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a).
2. La Regione e le università stipulano specifici protocolli
d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino:
a) per regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze
istituzionali, l'apporto delle facoltà di medicina alle
attività assistenziali del servizio sanitario regionale;
b) per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al
fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario
nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai
ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale;
c) per regolamentare l'espletamento dei corsi di formazione di cui
all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 lettera a) sono
approvati dal Consiglio regionale, quelli di cui alle lettere b) e c)
sono approvati dalla Giunta regionale.
3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in
assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto
dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 517/1999. Le concrete
modalità di riconoscimento del trattamento economico in parola sono
definite nei protocolli di cui al comma 2, lettera a) del presente
articolo, avuto riguardo anche alle determinazioni della contrattazione
collettiva e ai principi di cui all’articolo 36 della Costituzione.
(
7)
3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende
Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
oneri per la chiamata di professori ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai
dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di
abilitazione all’insegnamento universitario. (
8)
Art. 4 bis - Aziende
ospedaliero-universitarie integrate. (9)
1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e
università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419” e successive modificazioni possono essere costituite
Aziende ospedaliero-universitarie integrate.
2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di
organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie
integrate sono disciplinate dai protocolli d’intesa previsti dal
decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in
particolare, le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono
formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli
attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle Aziende
ospedaliere e dai rettori delle università, nonché alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del
provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti
protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica sul BUR il
provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei
protocolli, decorso inutilmente tale termine le Aziende
ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.
Art. 5 - Comuni. (10)
1. I comuni partecipano, nelle forme previste dalla presente
legge, al processo di programmazione socio-sanitaria regionale.
2. Qualora l'ambito territoriale di una Unità locale
socio-sanitaria comprenda più comuni o circoscrizioni, si
costituisce la conferenza dei sindaci o dei presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale.
3. La conferenza di cui al comma 2 adotta apposito regolamento per
disciplinare lo svolgimento della propria attività nonché della
rappresentanza di cui all’articolo 3 comma 14 del decreto
legislativo n. 502/1992 che assume la denominazione di esecutivo,
mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie funzioni di
indirizzo e valutazione. La Conferenza dei sindaci adegua il proprio
regolamento alle disposizioni della presente legge. Il regolamento
individua le modalità per la scelta del presidente della conferenza
e per la formazione dell’esecutivo. (
11)
4. La conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni
di riferimento territoriale nel disciplinare la rappresentanza di cui al
comma 3 deve tener conto almeno dei seguenti criteri:
a) rappresentatività dei comuni per densità demografica;
b) collocazione dei comuni all'interno dei distretti socio-sanitari. Di
norma nella rappresentanza non può essere presente più di un
comune per ogni distretto.
5. Per la prima costituzione della conferenza dei sindaci e della
rappresentanza, la Giunta regionale provvede entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge a individuare le modalità di
convocazione e di primo funzionamento.
6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del sindaco, qualora
l'ambito territoriale dall'Unità locale socio-sanitaria coincida con
quello del Comune, o della rappresentanza della conferenza dei sindaci o
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, di cui
al presente articolo, sono a carico dei comuni interessati.
7. Spetta al sindaco, qualora l'ambito territoriale
dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o
alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale, in ordine alle rispettive
Unità locali socio-sanitarie di riferimento:
a) formulare le osservazioni sulla proposta di piano socio-sanitario
regionale con le modalità di cui all'articolo 2 comma 4;
b) provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione
socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica delle attività dell'Unità locale socio-sanitaria;
c) omissis (
12) ;
d) esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio;
e) verificare l'andamento generale dell'attività dell'Unità
locale socio-sanitaria e trasmettere le proprie valutazioni e proposte
all'Unità locale socio-sanitaria ed alla Regione.
e bis) nell’ambito delle disposizioni del piano sanitario
regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla Giunta regionale e
degli indirizzi specifici impartiti dall’esecutivo della stessa
conferenza, esprimere parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla sua
trasmissione, sul piano attuativo locale disposto dai direttori generali;
e ter) esprimere, attraverso l’esecutivo, per le aziende ULSS, il
parere previsto dall’articolo 3 bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
e quater) limitatamente ai casi previsti dall’articolo 3 bis, comma
7, del decreto legislativo n. 502/1992, chiedere, per le aziende ULSS,
alla Regione di revocare il direttore generale o di non disporne la
conferma;
e quinquies) deliberare l’adozione dei provvedimenti in base ai
quali le aziende ULSS e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni
e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati
dai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera l) della legge
30 novembre 1998, n. 419 concernente la delega al Governo per la
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, previo parere
favorevole della Giunta regionale che lo esprime in base alla verifica
della congruità degli specifici finanziamenti a ciò destinati
dagli stessi comuni e della compatibilità con gli obiettivi generali
della programmazione regionale. (
13) (
14)
8. Gli organi dell'Unità locale socio-sanitaria sono tenuti a
rendere disponibili al sindaco, qualora l'ambito territoriale della
Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla
rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriali i dati informativi necessari
allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo e a
rispondere motivatamente alle proposte di cui alla lettera e) del comma
7.
8 bis. La Conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria
almeno in occasione dell’esame degli atti di bilancio,
dell’emanazione degli indirizzi per l’elaborazione del piano
attuativo locale e dell’espressione del relativo parere, in
occasione della espressione del parere previsto dall’articolo 3
bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni.
8 ter. Il direttore generale assicura i rapporti tra
l’azienda ULSS e la Conferenza dei sindaci. Il direttore generale
è tenuto a partecipare alle sedute dell’esecutivo e della
conferenza su invito del presidente.
8 quater. L’azienda ULSS mette a disposizione idonei locali
per le conferenze dei sindaci. Le conferenze dei sindaci dispongono in
ordine alla propria organizzazione interna. É fatto obbligo al
direttore generale, d’intesa con il presidente della Conferenza dei
sindaci, di dare attuazione per quanto di competenza a quanto previsto
dal presente comma entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge. (
15)
CAPO II
Processo di programmazione socio sanitaria
Art. 6 - Strumenti della
programmazione socio sanitaria. (16)
1. La programmazione socio-sanitaria regionale si realizza con il
piano socio-sanitario regionale approvato dal Consiglio regionale:
1 bis. Il piano socio-sanitario regionale ha durata quinquennale.
(
17)
2. Il piano socio-sanitario regionale:
a) definisce gli obiettivi del processo di programmazione regionale e gli
standards dei servizi garantendo equità di accesso e di trattamento
dei cittadini sul territorio regionale;
b) si articola in programmi di intervento di area specifica a tutela
della salute ed in piani settoriali che attuano gli obiettivi previsti
dal piano socio-sanitario regionale per periodi non superiori al
quinquennio. (
18)
3. Sono strumenti attuativi della programmazione socio-sanitaria
approvati dalle Unità locali socio-sanitarie e dalle aziende
ospedaliere e sottoposti a parere di congruità di cui alla legge di
contabilità delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere:
a) i piani generali triennali delle Unità locali socio-sanitarie e
delle aziende ospedaliere, nonché i loro aggiornamenti annuali;
(
19)
b) i singoli programmi d'intervento e i piani settoriali.
4. omissis (
20)
Art. 7 - Azioni strumentali
della programmazione.
1. Le azioni strumentali definiscono
le condizioni essenziali per l'efficacia e l'efficienza del processo di
programmazione socio-sanitaria regionale.
2. Sono azioni strumentali della programmazione:
a) lo sviluppo del sistema informativo e la definizione di un sistema di
indicatori finalizzato al controllo di qualità;
b) lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;
c) la conduzione di sperimentazioni gestionali;
3. Il sistema informativo socio-sanitario è l'insieme
coordinato di strutture, strumenti e procedure compatibili finalizzate
all'acquisizione, elaborazione, produzione e diffusione delle
informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di programmazione,
attuazione e controllo.
4. Il sistema informativo socio-sanitario si articola in due aree:
a) area del sistema informativo di governo finalizzata alla
programmazione ed al controllo di gestione;
b) area del sistema informativo di gestione finalizzata
all'organizzazione ed allo sviluppo tecnologico del sistema stesso.
5. L'osservatorio epidemiologico regionale ha il compito di
organizzare, integrare e completare la rete di osservazione
epidemiologica regionale. A tal fine dirige o coordina le unità di
rilevazione epidemiologica operanti nelle strutture del servizio
sanitario regionale e può attivare forme di collaborazione con enti
ed istituti di ricerca.
6. Il controllo di qualità è organizzato a livello
regionale, di azienda e di singola unità operativa, al fine di
migliorare i servizi resi ai cittadini e l'organizzazione socio-sanitaria
di cui al decreto legislativo di riordino. La Giunta regionale adotta con
proprio provvedimento un sistema di indicatori di struttura, di procedura
e di risultato anche ai fini dell'accreditamento di cui al decreto
legislativo di riordino.
7. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera
forniscono alla Giunta regionale tutti gli indicatori di sintesi
funzionali per l'attività di controllo che la Regione svolge ai
sensi dell'articolo 2 comma 1 attraverso il sistema informativo.
8. La Giunta regionale ha la facoltà di promuovere o
autorizzare sperimentazioni gestionali ed organizzative, per la
realizzazione di più efficienti modelli di gestione per l'uso delle
risorse finalizzate a raggiungere gli obiettivi prefissati
nell'organizzazione dell'assistenza socio-sanitaria.
9. Le azioni strumentali sono realizzate mediante progetti
attuativi approvati dalla Giunta regionale.
Art. 7 bis - Organizzazione
dei settori strategici. (21)
1. Le unità operative complesse e/o dipartimentali relative a:
a) provveditorato;
b) anatomia patologica;
c) risorse umane;
d) gestione della logistica;
vengono allocate per ambiti territoriali ottimali. La Giunta regionale
definisce, con atto programmatorio, sul quale esprime parere vincolante
la competente commissione consiliare, le modalità attuative della
riorganizzazione da attuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
CAPO III
Integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali
Art. 8 - Delega dei servizi
socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.
CAPO IV
Ordinamento
Art. 9 - Ambiti territoriali
delle Unità locali socio-sanitarie ed individuazione delle Aziende
ospedaliere. (23)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo di
riordino e dell'
articolo 3, comma 2 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 , e
sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai
trasporti e comunicazioni viarie e alla mobilità sanitaria, e
all'equilibrio tecnico-finanziario, la Regione definisce gli ambiti
territoriali delle Unità locali socio-sanitarie così come
individuati dall'
allegato
A) che costituisce parte integrante della presente legge. (
24)
2. La Regione individua quali ospedali da costituire in azienda
gli ospedali di Padova e Verona su cui insiste la prevalenza del percorso
formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina, secondo
quanto previsto dall'
allegato
B) che costituisce parte integrante della presente legge.
3. Le modifiche degli ambiti territoriali delle unità locali
socio-sanitarie e l’individuazione delle aziende ospedaliere di cui
ai commi 1 e 2 sono effettuate con legge regionale sentiti gli enti
locali interessati. Le modifiche hanno efficacia a partire dal primo
gennaio successivo all’entrata in vigore della legge regionale.
(
25)
3 bis. Qualora gli enti locali interessati non esprimano il parere
di cui al comma 3 entro il termine di sessanta (
26) giorni dal ricevimento della richiesta, si
prescinde dallo stesso. (
27)
3 ter. Qualora in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4 bis, comma 2, venga costituita l’Azienda
ospedaliero-universitaria integrata, l’Azienda ospedaliera cessa di
essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di
Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza,
l’allegato B è automaticamente modificato in deroga alle
procedure del presente articolo. (
28)
4. L'azienda ospedaliera si organizza sulla base dei principi
stabiliti dalla
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 .
Art. 10 - Organi
dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.
1. Sono organi dell'Azienda ULSS e
dell'Azienda ospedaliera il Direttore generale, il Collegio di direzione
e il Collegio sindacale. (
29)
2. Il direttore generale è nominato con le modalità di
cui all'
articolo 13 ed
esercita le funzioni ivi previste.
3. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore
generale. Al collegio si applicano le norme di cui al decreto legislativo
di riordino.
4. Spettano al collegio dei revisori le funzioni previste dalla
legge regionale di contabilità sanitaria.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, tutti gli
atti adottati dal direttore generale sono trasmessi al collegio dei
revisori all'atto della loro pubblicazione nell'albo dell'azienda. Entro
quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il collegio dei revisori
trasmette al direttore generale gli eventuali rilievi.
5 bis. La Giunta regionale disciplina la costituzione, la
composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di
direzione nonché i rapporti con gli altri organi aziendali.
(
30)
CAPO V
Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
Art. 11 - Partecipazione e
tutela dei diritti dei cittadini.
1. La Regione del Veneto assicura e
garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella
fruizione dei servizi sanitari. I medesimi diritti sono estesi anche ai
cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del
Veneto e si trovano in temporaneo soggiorno sul territorio veneto.
(
31)
2. Presso ogni Unità locale socio-sanitaria e ogni Azienda
ospedaliera è istituito, ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, l'ufficio
per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito tra
l'altro di:
a) fornire le informazioni utili sulle prestazioni e le modalità di
accesso ai servizi;
b) raccogliere ed elaborare proposte per migliorare gli aspetti
organizzativi e logistici dei servizi.
3. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera, anche sulla base dell'attività svolta
dall'ufficio di cui al comma 2 determina, sentiti gli organismi di
volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le
modalità ed i tempi di raccolta e valutazione delle loro
osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all'erogazione delle
prestazioni.
4. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera convoca, almeno una volta l'anno, apposita
conferenza dei servizi per verificare l'andamento dei servizi ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo di riordino.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, emana direttive per disciplinare le
modalità di presenza nelle strutture degli organismi di volontariato
e di tutela dei diritti nonchè le modalità di funzionamento
della conferenza dei servizi di cui al comma 4.
TITOLO III
Aspetti organizzativi e di funzionamento
CAPO I
Organizzazione generale
Art. 12 - Criteri di
organizzazione.
1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera
devono essere organizzate sulla base dei seguenti criteri:
a) a ciascuna struttura e unità operativa sono assegnati compiti,
obiettivi quantitativi e qualitativi e strumenti coerenti fra loro e
rispondenti a logiche di organicità;
b) ciascuna struttura e unità operativa ha un unico responsabile,
dal quale dipendono tutti gli operatori ad essa assegnati;
c) ciascuna struttura e unità operativa costituisce un centro di
attività e di costo con un proprio budget. Il responsabile della
struttura o unità operativa risponde del raggiungimento degli
obiettivi nel rispetto del budget assegnato;
d) ciascuna struttura o unità operativa, benchè autonoma, deve
attuare procedure per un'azione coordinata.
Art. 13 - Direttore generale
dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.
(32) (33)
1. Il direttore generale è nominato con decreto del
Presidente della Regione. (
34)
2. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera nella quale
insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della
facoltà di medicina e chirurgia è nominato d'intesa con il
rettore della rispettiva università.
3. Al direttore generale spettano tutte le funzioni di gestione
complessiva e la rappresentanza generale della stessa. E' responsabile
del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla Giunta regionale
nonchè della corretta ed economica gestione delle risorse a
disposizione dell'azienda. (
35)
4. Al direttore generale spetta la valorizzazione e la più
efficace gestione delle risorse umane. A tal fine promuove le azioni
formative più opportune, si dota delle strutture necessarie, nomina
e con provvedimento motivato revoca il dirigente del personale.
5. Il direttore generale per il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 3 si avvale dell'unità controllo di gestione.
6. Il direttore generale nomina, e con provvedimento motivato
può sospendere o dichiarare decaduto, il direttore sanitario, il
direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali e della
funzione territoriale(
36) .
7. Il direttore generale, fatta salva la normativa vigente,
affida, e con provvedimento motivato revoca, la direzione delle strutture
del distretto, del dipartimento di prevenzione, dell'ospedale nonchè
delle unità operative.
8. Il Presidente della Giunta regionale risolve il contratto del
direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede quindi alla sua
sostituzione, nei casi previsti dal decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni e dalle disposizioni contenute nel presente
articolo. (
37)
8 bis. L’età anagrafica del direttore generale non
può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina.
(
38)
8 ter. omissis (
39)
(
40)
8 quater. Il direttore generale non può effettuare più
di due mandati consecutivi nella stessa azienda. (
41)
8 quinquies. I direttori generali sono soggetti a valutazione
annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta
regionale (
42) ed in
relazione all’azienda specificamente gestita. (
43) (
44) (
45)
8 sexies. La valutazione annuale di cui al comma 8 quinquies fa
riferimento:
a) alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei
vincoli di bilancio;
b) al rispetto della programmazione regionale;
c) alla qualità ed efficacia dell’organizzazione dei servizi
socio-sanitari sul territorio delle aziende ULSS. (
46)
8 septies. Con riferimento a quanto previsto al comma 8 sexies,
lettera a), la valutazione compete alla Giunta regionale; con riferimento
a quanto previsto al comma 8 sexies, lettera b), la valutazione compete
alla competente commissione consiliare; con riferimento a quanto previsto
al comma 8 sexies, lettera c), la valutazione compete alle conferenze dei
sindaci, qualora costituite ai sensi dell’
articolo 5. (
47)
8 octies. La pesatura delle valutazioni viene fissata con
provvedimento della Giunta regionale in modo tale che sia garantito un
sostanziale equilibrio tra i vari soggetti e comunque non potrà
essere inferiore al 20 per cento per singolo soggetto. (
48)
8 nonies. Il direttore generale, il direttore sanitario, il
direttore amministrativo e il direttore dei servizi sociali e della
funzione territoriale possono assumere incarichi esterni di
rappresentanza, di collaborazione, di consulenza o di gestione,
esclusivamente sulla base di una preventiva formale autorizzazione del
Presidente della Giunta regionale e purché non siano di rilevanza
economica. (
49)
8 decies. Il mancato raggiungimento dell’equilibrio
economico di bilancio, in relazione alle risorse assegnate, costituisce
causa di risoluzione del contratto del direttore generale; rappresentano,
altresì, ulteriori cause di risoluzione il mancato rispetto delle
direttive vincolanti emanate dalla Giunta regionale e la mancata
realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione
regionale. (
50)
8 undecies. La risoluzione del contratto del direttore generale,
ai sensi del comma 8 decies, costituisce causa di risoluzione dei
contratti del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del
direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. (
51)
8 duodecies. Il Presidente della Giunta regionale può
procedere alla nomina di un commissario con i poteri del direttore
generale per la risoluzione di particolari complessità gestionali o
per la necessità di sviluppare progettualità programmatorie
rilevanti, definendo nell’atto di nomina obiettivi e risorse. La
gestione commissariale avrà durata di dodici mesi eventualmente
rinnovabili. (
52)
Art. 14 - Direttore
sanitario.
1. Il direttore sanitario è
nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino e
risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della
gestione delle risorse assegnati.
2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nella
gestione dell'Unità locale socio-sanitaria fornendogli pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge
attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili
delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento
agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute. Fornisce le
informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di
gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle
prestazioni erogate. Garantisce l'integrazione fra le attività
ambulatoriali ospedaliere e territoriali.
3. Il direttore sanitario nello svolgimento della funzione di
coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e di
garanzia dell'integrazione fra le stesse, anche attraverso la
predisposizione di appositi protocolli, si avvale dei referenti di cui
all'articolo 17. Il direttore sanitario si avvale inoltre delle direzioni
aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e
delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
nonché di responsabili per la gestione unitaria
dell’attività di medicina territoriale, specialistica e
farmaceutica. (
53)
3 bis. Il direttore sanitario non può effettuare più di
due mandati consecutivi nella stessa azienda. (
54)
3 ter. Laddove i posti letto ospedalieri e degli ospedali di
comunità di pertinenza di ogni Azienda ULSS sia in numero superiore
a 1.000 (
55), il direttore
sanitario può essere coadiuvato da un coordinatore sanitario.
(
56)
Art. 15 - Direttore
amministrativo.
1. Il direttore amministrativo
è nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di
riordino e risponde al direttore generale del raggiungimento degli
obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.
2. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore generale
nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, fornendogli pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge
attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili
delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento
agli aspetti gestionali amministrativi avvalendosi dei dirigenti di cui
all'articolo 21. Fornisce le informazioni e realizza le attività
necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.
2 bis. Il direttore amministrativo non può effettuare
più di due mandati consecutivi nella stessa azienda. (
57)
2 ter. Laddove la popolazione di pertinenza dell’Azienda
ULSS sia superiore ai 500.000 abitanti, il direttore amministrativo
può essere coadiuvato da un coordinatore amministrativo. (
58)
Art. 16 - Direttore dei
servizi sociali e della funzione territoriale. (59)
1. Il coordinatore dei servizi sociali assume la denominazione di
direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. (
60)
2. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale
è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato,
sentito il sindaco, qualora l’ambito territoriale
dell’azienda ULSS coincida con quello del comune o la
rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle
circoscrizioni territoriali di riferimento. Egli è un laureato,
preferibilmente nelle professioni sanitarie, mediche e non,
socio-sanitarie e sociali che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
attività di direzione con autonoma gestione di budget e di risorse
umane. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto
di diritto privato di durata triennale. Risponde al direttore generale
del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse
assegnati. Al direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale
si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla presente
legge per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo.
(
61)
3. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale
(
62) coadiuva il direttore
generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria,
fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di
competenza, svolge attività di direzione e coordinamento nei
confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale
socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi
sociali e socio-sanitari e dei programmi di intervento di area specifica
a tutela della salute avvalendosi dei referenti di cui all'articolo 17.
Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il
controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei
servizi e delle prestazioni.
3 bis. Il direttore dei servizi sociali e della funzione
territoriale non può effettuare più di due mandati consecutivi
nella stessa azienda. (
63)
Art. 17 - Programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute e piani
settoriali.
1. Il direttore generale
dell'Unità locale socio-sanitaria, su proposta congiunta del
direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione
territoriale (
64) nomina,
scegliendoli fra il personale dell'Unità locale socio-sanitaria
avente qualifica dirigenziale fatte salve le norme sulla mobilità di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, i referenti dei seguenti programmi di intervento di area
specifica a tutela della salute:
a) materno-infantile e età evolutiva;
b) anziani;
c) tossicodipendenze e alcolismo;
d) salute mentale;
e) handicap.
2. Il direttore generale ha facoltà di nominare, con le
modalità di cui al comma 1, i referenti dei piani settoriali che si
rendano necessari per l'attuazione di specifici indirizzi della
programmazione regionale o su particolari materie che richiedono uno
specifico coordinamento delle strutture dell'Unità locale
socio-sanitaria regionali.
3. I referenti dei programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute e dei piani settoriali di cui ai commi 1 e 2
coadiuvano il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociali e
della funzione territoriale. (
65)
4. Il direttore generale disciplina le forme e le modalità di
coordinamento tra i referenti di cui al presente articolo ed i
responsabili dei distretti socio-sanitari.
Art. 18 - Consiglio dei
sanitari.
1. Il consiglio dei sanitari è
organismo elettivo dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda
ospedaliera con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. E' presieduto
dal direttore sanitario. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3
comma 12 e 4 comma 1 del decreto legislativo di riordino, è comunque
assicurato un equilibrato rapporto tra le varie componenti professionali
dell'Unità locale socio-sanitaria o dell'Azienda ospedaliera.
2. Nella composizione del consiglio dei sanitari dell'Azienda
ospedaliera in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio
clinico della facoltà di medicina deve essere assicurata la presenza
delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica
delle stesse.
3. Il consiglio dei sanitari fornisce i pareri di cui all'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo di riordino. Il parere deve essere
reso nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 19 - Consiglio
regionale dei sanitari.
1. E' istituito il Consiglio
regionale dei sanitari, organismo elettivo composto da un rappresentante
per ciascuna delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere, integrato fino ad un massimo di 10 componenti, da una
rappresentanza di nomina regionale che garantisca la presenza di tutte le
categorie professionali.
2. Il Consiglio regionale dei sanitari è presieduto
dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato.
3. Il Consiglio regionale dei sanitari esprime parere sulla
proposta di piano socio-sanitario regionale ai sensi dell'
articolo 2, comma 4, lettera b).
(
66)
Art. 20 - Unità
controllo di gestione.
1. L'unità controllo di gestione, nominata dal direttore
generale, opera alle dirette dipendenze del direttore generale e svolge
la sua attività con i singoli direttori per le materie di rispettiva
competenza.
2. L'unità controllo di gestione applica la metodica di
budget al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di
acquisizione e di impiego delle risorse e concretizzare il principio di
responsabilità economica.
Art. 21 - Servizi
amministrativi.
1. Ciascuna Unità locale
socio-sanitaria o Azienda ospedaliera definisce l'assetto dei servizi
amministrativi nonchè tecnici e professionali cui è demandata,
per quanto di propria competenza, l'acquisizione, l'organizzazione e la
gestione delle risorse umane, informative, finanziarie, patrimoniali e
materiali.
1 bis. Per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio
di ciascuna Unità locale socio sanitaria o Azienda ospedaliera, per
l’attività di supporto tecnico alle competenti Direzioni
regionali e per raggiungere l’obiettivo di ottenere la massima
sicurezza degli operatori e degli utenti del Servizio Sanitario
Regionale, le Unità locali socio sanitarie e le Aziende ospedaliere
attivano un’area tecnica, comprendente le professionalità
relative alle attività di edilizia ospedaliera, ingegneria
impiantistica, ingegneria clinica. Al personale dell’area tecnica
sono assicurate le specifiche forme di incentivazione di cui
all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1995, n. 109 e successive
modifiche e integrazioni e all’articolo 6, comma 3, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Per le funzioni multidisciplinari in relazione ad
alte tecnologie, ovvero per omogeneizzare gli interventi nel campo della
sicurezza, la Giunta regionale può individuare appositi Servizi
Multizonali. (
67)
2. A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato dal
direttore generale su proposta del direttore amministrativo scelto tra il
personale dell'azienda avente qualifica dirigenziale a norma di quanto
previsto dagli articoli 19 e 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modifiche.
3. Al responsabile di ciascun servizio compete la gestione del
budget, nonchè la direzione degli operatori assegnati ai fini del
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati.
CAPO II
Strutture operative sanitarie e sociali (68)
Art. 22- Distretto
socio-sanitario. (69)
1. Il distretto è la struttura tecnico-funzionale mediante la
quale l'Unità locale socio-sanitaria assicura una risposta
coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione.
2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per
tutti i servizi dell'Unità locale socio-sanitaria, nonché polo
unificante dei servizi sanitari e socio-sanitari (
70) a livello territoriale.
3. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria,
sentiti il sindaco, o la conferenza dei sindaci e d'intesa con la Giunta
regionale, articola il territorio della propria azienda in distretti,
sulla base, di norma, dei seguenti criteri:
a) corrispondenza dell'area distrettuale a una popolazione di almeno
cinquantamila abitanti;
b) coincidenza dell'area distrettuale con quella complessiva di una o
più circoscrizioni comunali, o uno o più comuni.
4. E' consentito derogare, con espressa motivazione, al numero
minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per
particolari situazioni identificabili con zone montane, rurali o insulari
con particolare dispersione della popolazione sul territorio.
5. Il distretto, attraverso anche i medici di medicina generale ed
i pediatri di libera scelta, garantisce la continuità
dell'assistenza, indipendentemente dalle diverse sedi di trattamento. Il
distretto orienta, in particolare, il ricorso all'assistenza ospedaliera,
specialistica, protesica e termale, fungendo da centro di indirizzo per
le relative prestazioni erogate dalle proprie unità operative e
dalle Aziende ospedaliere nonchè dagli istituti ed enti di cui
all'
articolo 2 comma 2
sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico.
6. Al responsabile di distretto spetta la gestione del budget,
nonchè la direzione degli operatori assegnatigli dal direttore
generale ed il coordinamento delle prestazioni in convenzione, ai fini
del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi
con particolare riferimento alle attività individuate dal piano
socio-sanitario regionale.
7. Al distretto è preposto un responsabile, nominato dal
direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria con
provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario, del
direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale (
71) e del direttore amministrativo.
Il responsabile di distretto è preferibilmente un dirigente
sanitario; può anche essere un dirigente del ruolo amministrativo o
sociale scelto fra il personale avente qualifica dirigenziale.
8. Al fine di valorizzare, unificare e coordinare la risposta ai
bisogni sanitari della popolazione sul territorio nonchè per la
migliore integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali è
istituito il coordinamento dei responsabili dei distretti che formula sul
punto le sue proposte al direttore generale oltre che al direttore
sanitario ed al direttore dei servizi sociali e della funzione
territoriale. (
72)
Art. 23 - Dipartimento di
prevenzione.
1. Il dipartimento di prevenzione
è la struttura tecnico-funzionale dell'Unità locale
socio-sanitaria preposta alla promozione, nel territorio di competenza,
della tutela della salute della popolazione.
2. I dipartimenti di prevenzione sono organizzati nei seguenti
servizi:
a) servizio di igiene degli alimenti e nutrizione;
b) servizio di igiene e sanità pubblica;
c) servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) servizi veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche; (
73)
e) servizio di medicina legale per un bacino di 1.000.000 di abitanti.
(
74)
3. Le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità
pubblica e veterinaria, già disciplinate dalle leggi regionali
31 maggio 1980, n.
78, e
31 maggio
1980, n. 77,
30
novembre 1982, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, sono
trasferite ai servizi del dipartimento di prevenzione.
4. Al dipartimento di prevenzione è preposto un responsabile,
nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, su proposta
del direttore sanitario e scelto fra il personale dell'Unità locale
socio-sanitaria avente qualifica dirigenziale, preferibilmente fra i
responsabili dei servizi di cui al comma 2. In quest'ultima ipotesi il
responsabile del dipartimento di prevenzione di norma non può
conservare la direzione del proprio servizio.
4 bis. Il direttore del dipartimento di prevenzione ha un incarico
di durata triennale e non può effettuare più di due mandati
consecutivi nella stessa azienda ULSS. (
75)
5. Il responsabile del dipartimento di prevenzione sovraintende
all'assetto organizzativo complessivo della struttura, integrando
obiettivi, azioni, risorse, professionalità e strategie attuative
dei diversi servizi con un'azione di pianificazione, coordinamento e
controllo. In particolare al responsabile del dipartimento di prevenzione
spetta:
a) il coordinamento dei progetti finalizzati del dipartimento;
b) il coordinamento con l'Agenzia regionale per l'ambiente di cui al
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, e le sue articolazioni territoriali;
c) la gestione del budget e l'assegnazione delle quote ai servizi secondo
modalità definite dalle direttive di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 31;
d) l'attuazione di eventuali misure di riequilibrio in ordine al
fabbisogno di risorse umane dei vari servizi e la direzione del personale
assegnato agli uffici di staff del dipartimento;
e) la supervisione sulle attività inerenti i flussi informativi del
dipartimento e dei servizi, la diffusione degli standards di qualità
dei servizi e il loro controllo;
6. Il piano socio-sanitario regionale individua i dipartimenti di
prevenzione che svolgono funzioni multizonali da attuare attraverso
accordi e programmi concordati dai direttori generali delle Unità
locali socio-sanitarie interessate.
Art. 24 - Ospedale.
1. L'ospedale è la struttura
tecnico funzionale mediante la quale l'Unità locale socio-sanitaria
assicura l'assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla
base dei principi di programmazione ed organizzazione ospedaliera
regionale stabiliti dalla
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 .
Laddove sussistono più presidi ospedalieri, il direttore generale,
definisce le forme di coordinamento o di direzione degli stessi.
2. Ferme restando le competenze singolarmente attribuite al
dirigente medico ed al dirigente amministrativo dall'articolo 4, comma 9,
del decreto legislativo di riordino, spetta al dirigente medico anche la
responsabilità della gestione del budget dell'ospedale o del
presidio ospedaliero. Nella gestione del budget il dirigente medico
è coadiuvato dal dirigente amministrativo. In via di prima
applicazione della presente legge il direttore generale può derogare
a suddetta norma.
3. All'ospedale o al presidio ospedaliero è attribuita
autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno
del bilancio dell'Unità locale socio-sanitaria e fondata sul
principio dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle
prestazioni effettuate.
4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
e dell'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'ospedale ed il presidio ospedaliero sono organizzati in dipartimenti,
ciascuno dei quali è dotato di un budget prefissato e comprende una
o più aggregazioni di strutture operative.
5. I dipartimenti possono essere:
a) funzionali per obiettivi, costituiti da divisioni o servizi che
concorrono ad obiettivi comuni;
b) strutturali, costituiti da divisioni o servizi omogenei sotto il
profilo dell'attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate
o delle procedure operative.
6. In ogni Unità locale socio-sanitaria ed in ogni Azienda
ospedaliera è garantita l'attività poliambulatoriale che
assicura l'erogazione di prestazioni specialistiche sia in ambito
ospedaliero che distrettuale sulla base di programmi definiti dal
direttore sanitario dell'Unità locale socio-sanitaria.
CAPO III
Finanziamento del servizio sanitario regionale
Art. 25 - Finanziamento del
servizio sanitario regionale.
1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è
assicurato mediante:
a) attribuzione dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario
nazionale e delle somme ad essi connesse;
b) rimborsi delle spese per prestazioni erogate a cittadini stranieri;
c) quota di riparto del fondo sanitario nazionale, tenuto conto della
compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni per tipologia
di prestazioni;
d) eventuale concorso del bilancio regionale.
Art. 26 - Ripartizione delle
risorse regionali.
1. Le risorse regionali di cui
all'articolo 25 sono destinate al finanziamento di:
a) interventi per la realizzazione di obiettivi ed altre attività
sanitarie, in nome e per conto delle Unità locali socio-sanitarie,
attuati mediante gestione accentrata regionale;
b) finanziamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere;
c) finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla
programmazione regionale.
2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati
interventi viene determinata con la legge di approvazione del bilancio
regionale.
3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale
destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle
Unità locali socio-sanitarie avviene, con provvedimento della Giunta
regionale, in base a parametri su base capitaria riferiti alla
popolazione residente per classi di età, con correttivi che tengono
conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi
dovuti a direttive regionali, per il conseguimento dei livelli uniformi
di assistenza.
4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento
delle Unità locali socio-sanitarie viene accantonata una quota di
riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale
da attuarsi con le modalità previste dalla
legge regionale 30 agosto 1993, n.
39 e dal piano socio-sanitario regionale.
5. Il costo delle prestazioni sanitarie erogate a favore di
cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quelli di
competenza sono a carico della Unità locale socio-sanitaria o della
Regione di provenienza.
6. La compensazione dei costi delle prestazioni di cui al comma 5
avviene in sede di versamento regionale delle quote di finanziamento
ripartite ai sensi del comma 4, sulla base di contabilità per
singolo caso e secondo tariffe e procedure definite dalla Giunta
regionale.
7. La ripartizione della quota destinata al finanziamento parziale
delle spese necessarie per la gestione delle Aziende ospedaliere avviene
tenuto conto di una quota a titolo di anticipazione per la copertura
parziale delle spese necessarie per la gestione, non superiore al 50 per
cento dei costi complessivi delle prestazioni sanitarie che l'Azienda
ospedaliera ha erogato nell'ultimo anno di gestione.
8. In sede di versamento regionale delle quote di finanziamento di
cui al comma 6, si procede al recupero delle anticipazioni di cui al
comma 7.
9. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli
investimenti avviene con provvedimento della Giunta regionale che procede
alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da
ciascuna Unità locale socio-sanitaria e dalle Aziende ospedaliere,
in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale.
9 bis. I programmi e i progetti di cui al comma 9 possono
comprendere e riguardare anche beni immobili realizzati e/o da realizzare
e mobili durevoli da acquisire mediante locazione finanziaria. In tal
caso il finanziamento viene commisurato al valore del bene o alla somma
della quota capitale dei canoni di locazione. (
76)
10. I programmi ed i progetti presentati dalle Unità locali
socio-sanitarie e dalle Aziende ospedaliere devono essere accompagnati da
una dettagliata analisi costi-benefici in conformità al manuale di
valutazione degli investimenti predisposto dalla Giunta regionale.
11. La Giunta regionale provvede altresì a definire le quote
di finanziamento ammesse per ciascun anno e per ciascun programma
approvato.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
CAPO I
Temporalizzazione del processo di riordino del servizio sanitario
regionale
Art. 27 - Disposizioni per
il primo funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle
Aziende ospedaliere.
1. Il Presidente della Giunta
regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, alla nomina dei direttori generali delle Unità
locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere, con le modalità
previste dall'articolo 13 comma 1. I direttori generali sono comunque
immessi nelle funzioni alla data del 1° gennaio 1995.
2. I commissari straordinari attualmente in carica, esercitano le
funzioni di commissari liquidatori delle Unità locali
socio-sanitarie di cui alla
legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78
(
77) , e successive
modificazioni, sino al 31 dicembre 1994.
3. Per l'attuale Unità locale socio-sanitaria n. 21 la
definizione dei rapporti tra la costituenda Unità locale
socio-sanitaria e la costituenda Azienda ospedaliera deve avvenire sulla
base di una corretta ripartizione delle funzioni assistenziali e degli
strumenti necessari per il loro svolgimento al fine di garantire
l'attuazione della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 ,
ed una adeguata risposta ai bisogni sanitari della popolazione sul
territorio. A tal fine è costituita una apposita commissione
composta dall'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, dal
presidente della conferenza dei sindaci o un suo delegato, dal rettore
della università di Padova o un suo delegato, dal commissario
straordinario della Unità locale socio-sanitaria.
4. Il personale in servizio al momento della costituzione delle
Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere è
trasferito alle medesime ed è provvisoriamente utilizzato
nell'unità operativa di appartenenza. La nuova assegnazione è
disposta dal direttore generale entro sessanta giorni dall'approvazione
della nuova dotazione organica.
5. Entro venti giorni dalla data del suo insediamento il direttore
generale indice l'elezione del consiglio dei sanitari.
Art. 28 - Disposizioni in
materia economico-finanziaria e contabile.
1. Con apposita legge la Regione provvede alla disciplina della
gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Unità locali
socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.
Art. 29 - Disposizioni in
materia di gestione dei servizi socio-assistenziali.
1. Il personale dipendente degli enti locali, messo a disposizione
per lo svolgimento di attività sociali nelle preesistenti Unità
locali socio-sanitarie, è utilizzato dalle nuove Unità locali
socio-sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3
del decreto legislativo di riordino.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 30 - Autorizzazione
all'attivazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
1. La Giunta regionale autorizza l'attivazione delle residenze
sanitarie assistenziali previa verifica da parte dei competenti
dipartimenti della congruenza rispetto agli indirizzi della
programmazione socio-sanitaria regionale di cui alla
legge regionale 30 agosto 1993, n.
39 , al piano socio sanitario regionale e della corrispondenza con
gli standards previsti dall'
articolo 4 della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e
dalla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 1994, n. 2034,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 55/1994.
Art. 31 - Direttive.
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale emana direttive per disciplinare la fase di
avvio delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere, in particolare per disciplinare:
a) le modalità di composizione, di elezione e di funzionamento del
consiglio dei sanitari e del consiglio regionale dei sanitari, di cui
agli
articoli 18 e
19;
b) le modalità di raccordo tra ospedali e distretti, nonchè le
modalità organizzative dei servizi aventi natura sovradistrettuale
necessarie anche al fine di garantire la continuità terapeutica;
c) le modalità di regolamentazione dei rapporti fra le Unità
locali socio-sanitarie e le Aziende ospedaliere in relazione alle
dotazioni delle risorse di personale e finanziarie anche al fine di
garantire una adeguata attuazione della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 ed
una equilibrata erogazione delle prestazioni assistenziali;
d) i criteri per il funzionamento del dipartimento di prevenzione e dei
suoi servizi, le modalità di raccordo funzionale tra dipartimento di
prevenzione e distretto, tra dipartimenti di prevenzione con funzioni
multizonali di cui al comma 6 dell'articolo 23 e Unità locali
socio-sanitarie, nonchè i rapporti con istituti zooprofilattici,
province, comuni, comunità montane e agenzia regionale per
l'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art. 32 - Norma transitoria
per le attuali Unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36. (78)
1. La unificazione delle attuali Unità locali socio-sanitarie
n. 16 e n. 36 avviene, in relazione all'attuazione della
legge regionale 30 agosto
1993, n. 39 e sentiti i sindaci dei comuni interessati, sulla base di
procedure e modalità definite dalla Giunta regionale e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1996. Al fine di favorire il processo di
unificazione la Giunta regionale, in via transitoria, può nominare
lo stesso direttore generale per entrambe le Unità locali
socio-sanitarie.
Art. 33- Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le norme
incompatibili con la presente legge ed in particolare sono abrogate le
seguenti norme:
a) la
legge
regionale 13 giugno 1975, n. 83 , come modificata dalla
legge regionale 5 marzo
1976, n. 10 ;
b) la
legge
regionale 2 dicembre 1977, n. 69 ;
c) la
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 73 ;
d) la
legge
regionale 16 marzo 1979, n. 16 ;
e) ad eccezione dell'articolo 40 come sostituito dall'articolo 6 della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 , la
legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78
come modificata da:
1) la
legge
regionale 29 giugno 1981, n. 32 ;
2) la
legge
regionale 3 maggio 1983, n. 21 ;
3) la
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 43 ;
4) la
legge
regionale 29 aprile 1985, n. 40 ;
5) la
legge
regionale 8 aprile 1986, n. 21 ;
6) la
legge
regionale 8 marzo 1988, n. 13 ;
f) la
legge
regionale 7 marzo 1980, n. 13 , come modificata dalla
legge regionale 3 agosto
1982, n. 24 ;
g) gli articoli 1, 2, 3 comma 2, 4 comma 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 della
legge regionale 31
maggio 1980, n. 77 ;
h) gli articoli 1, 2, 3 comma 2, 4 comma 2, 6, 7 della
legge regionale 31 maggio
1980, n. 78 ;
i) gli articoli 1, 2, 13, 14, 16 e relativo allegato, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24 della
legge
regionale 30 novembre 1982, n. 54 ;
l) la
legge
regionale 14 giugno 1983, n. 33 ;
m) la
legge
regionale 3 gennaio 1984, n. 2 ;
n) la
legge
regionale 30 marzo 1988, n. 19 ;
o) la
legge
regionale 10 agosto 1989, n. 30 .
2. L'abrogazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad
o) del comma 1, salvo quanto previsto dal comma 3 hanno efficacia dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano
socio-sanitario sostitutivo del piano approvato con la
legge regionale 20 luglio
1989, n. 21 e comunque non oltre il 30 aprile 1995.
3. L'abrogazione delle disposizioni degli articoli da 16 a 24
della
legge
regionale 30 novembre 1982, n. 54 , hanno efficacia dalla data di
entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legge 4
dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61. (
79)
Art. 34 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 56
RELATIVA A:
NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 9 COMMA 1
AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITA' LOCALI
SOCIO-SANITARIE
(FINO AL 31.12.2016)
Unità locale socio-sanitaria n. 1
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 1:
Agordo
Alleghe
Auronzo di Cadore
Belluno
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Canale d'Agordo
Castellavazzo
Cencenighe Agordino
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Farra d'Alpago
Forno di Zoldo
Gosaldo
La Valle Agordina
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Longarone
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Ospitale di Cadore
Perarolo di Cadore
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
Puos d'Alpago
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
S.Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
San Tomaso Agordino
San Vito di Cadore
Santo Stefano di Cadore
Sappada
Selva di Cadore
Soverzene
Taibon Agordino
Tambre
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vigo di Cadore
Vodo di Cadore
Voltago Agordino
Zoldo Alto
Zoppè di Cadore
Unità locale socio-sanitaria n. 2
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 2:
Alano di Piave
Arsiè
Cesio Maggiore
Feltre
Fonzaso
Lamon
Lentiai
Mel
Pedavena
Quero
San Gregorio nelle Alpi
Santa Giustina
Sedico
Seren del Grappa
Sospirolo
Sovramonte
Trichiana
Vas
Unità locale socio-sanitaria n. 3
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 3:
Asiago
Bassano del Grappa
Campolongo sul Brenta
Cartigliano
Cassola
Cismon del Grappa
Conco
Enego
Foza
Gallio
Lusiana
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Mussolente
Nove
Pianezze
Pove del Grappa
Roana
Romano d'Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Rotzo
San Nazario
Schiavon
Solagna
Tezze sul Brenta
Valstagna
Unità locale socio-sanitaria n. 4
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 4:
Arsiero
Breganze
Caltrano
Calvene
Carrè
Chiuppano
Cogollo del Cengio
Fara Vicentino
Laghi
Lastebasse
Lugo di Vicenza
Malo
Marano Vicentino
Monte di Malo
Montecchio Precalcino
Pedemonte
Piovene Rocchette
Posina
Salcedo
San Vito di Leguzzano
Santorso
Sarcedo
Schio
Thiene
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Valdastico
Valli del Pasubio
Velo d'Astico
Villaverla
Zanè
Zugliano
Unità locale socio-sanitaria n. 5
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 5:
Alonte
Altissimo
Arzignano
Brendola
Brogliano
Castelgomberto
Chiampo
Cornedo Vicentino
Crespadoro
Gambellara
Grancona
Lonigo
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montorso Vicentino
Nogarole Vicentino
Recoaro Terme
San Pietro Mussolino
Sarego
Trissino
Valdagno
Zermeghedo
Unità locale socio-sanitaria n. 6
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 6:
Agugliaro
Albettone
Altavilla Vicentina
Arcugnano
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Bolzano Vicentino
Bressanvido
Caldogno
Camisano Vicentino
Campiglia dei Berici
Castegnero
Costabissara
Creazzo
Dueville
Gambugliano
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Longare
Montegalda
Montegaldella
Monteviale
Monticello Conte Otto
Mossano
Nanto
Noventa Vicentina
Orgiano
Poiana Maggiore
Pozzoleone
Quinto Vicentino
San Germano dei Berici
Sandrigo
Sossano
Sovizzo
Torri di Quartesolo
Vicenza
Villaga
Zovencedo
Unità locale socio-sanitaria n. 7
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 7:
Cappella Maggiore
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Conegliano
Cordignano
Farra di Soligo
Follina
Fregona
Gaiarine
Godega di Sant'Urbano
Mareno di Piave
Miane
Moriago della Battaglia
Orsago
Pieve di Soligo
Refrontolo
Revine Lago
San Fior
San Pietro di Feletto
San Vendemiano
Santa Lucia di Piave
Sarmede
Sernaglia della Battaglia
Susegana
Tarzo
Vazzola
Vittorio Veneto
Unità locale socio-sanitaria n. 8
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 8:
Altivole
Asolo
Borso del Grappa
Caerano di San Marco
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cornuda
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Fonte
Giavera del Montello
Loria
Maser
Monfumo
Montebelluna
Nervesa della Battaglia
Paderno del Grappa
Pederobba
Possagno
Resana
Riese Pio X
San Zenone degli Ezzelini
Segusino
Trevignano
Valdobbiadene
Vedelago
Vidor
Volpago del Montello
Unità locale socio-sanitaria n. 9
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 9:
Arcade
Breda di Piave
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Fontanelle
Gorgo al Monticano
Istrana
Mansuè
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Morgano
Motta di Livenza
Oderzo
Ormelle
Paese
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Povegliano
Preganziol
Quinto di Treviso
Roncade
Salgareda
San Biagio di Callalta
San Polo di Piave
Silea
Spresiano
Treviso
Villorba
Zenson di Piave
Zero Branco
Unità locale socio-sanitaria n. 10
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 10:
Annone Veneto
Caorle
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Jesolo
Meolo
Musile di Piave
Noventa di Piave
Portogruaro
Pramaggiore
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento
Santo Stino di Livenza
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Unità locale socio-sanitaria n. 11
(omissis) (
80)
Unità locale socio-sanitaria n. 12 (81)
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 12:
Cavallino - Treporti (
82)
Marcon
Quarto d'Altino
Venezia
Unità locale socio-sanitaria n. 13
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 13:
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Dolo
Fiesso d'Artico
Fossò
Martellago
Mira
Mirano
Noale
Pianiga
Salzano
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea
Stra
Vigonovo
Unità locale socio-sanitaria n. 14 (83)
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 14:
Cavarzere
Chioggia
Cona
Unità locale socio-sanitaria n. 15
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 15:
Borgoricco
Campo San Martino
Campodarsego
Campodoro
Camposampiero
Carmignano di Brenta
Cittadella
Curtarolo
Fontaniva
Galliera Veneta
Gazzo
Grantorto
Loreggia
Massanzago
Piazzola sul Brenta
Piombino Dese
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro di Gù
Santa Giustina in Colle
Tombolo
Trebaseleghe
Vigodarzere
Vigonza
Villa del Conte
Villafranca Padovana
Villanova di Camposampiero
Unità locale socio-sanitaria n. 16 (84)
Comuni appartenenti all'Unità locale socio sanitaria n. 16:
Abano Terme
Albignasego
Arzergrande
Brugine
Cadoneghe
Casalserugo
Cervarese Santa Croce
Codevigo
Correzzola
Legnaro
Limena
Maserà di Padova (
85)
Mestrino
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Padova
Piove di Sacco
Polverara
Pontelongo
Ponte San Nicolò
Rovolon
Rubano
Saccolongo
Saonara
S. Angelo di Piove di Sacco
Selvazzano Dentro
Teolo
Torreglia
Veggiano
Unità locale socio-sanitaria n. 17
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 17:
Agna
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Arre
Bagnoli di Sopra
Baone
Barbona
Battaglia Terme
Bovolenta
Candiana
Carceri
Carrara San Giorgio (Due Carrare) (
86)
Carrara Santo Stefano (Due Carrare) (
87)
Cartura
Casale di Scodosia
Castel Baldo
Cinto Euganeo
Conselve
Este
Galzignano Terme
Granze
Lozzo Atestino
Masi
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Merlara
Monselice
Montagnana
Ospedaletto Euganeo
Pernumia
Piacenza d'Adige
Ponso
Pozzonovo
Saletto
San Pietro Viminario
Sant'Elena
Sant'Urbano
Santa Margherita d'Adige
Solesino
Stanghella
Terrassa Padovana
Tribano
Urbana
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Villa Estense
Vò
Unità locale socio-sanitaria n. 18
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 18:
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bagnolo di Pò
Bergantino
Boara Pisani
Bosaro
Calto
Canaro
Canda
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ceregnano
Costa di Rovigo
Crespino
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Fratta Polesine
Gaiba
Gavello
Giacciano con Baruchella
Guarda Veneta
Lendinara
Lusia
Melara
Occhiobello
Pincara
Polesella
Pontecchio Polesine
Rovigo
Salara
San Bellino
San Martino di Venezze
Stienta
Trecenta
Villadose
Villamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova Marchesana
Unità locale socio-sanitaria n. 19
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 19:
Adria
Ariano nel Polesine
Contarina (Porto Viro) (
88)
Corbola
Donada (Porto Viro) (
89)
Loreo
Papozze
Pettorazza Grimani
Porto Tolle
Rosolina
Taglio di Pò
Unità locale socio-sanitaria n. 20 (90)
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 20:
Albaredo
Arcole
Badia Calavena
Belfiore
Bosco Chiesanuova
Buttapietra
Caldiero
Castel d'Azzano
Cazzano di Tramigna
Cerro Veronese
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Erbezzo
Grezzana
Illasi
Lavagno
Mezzane di Sotto
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Pressana
Roncà
Roverè Veronese
Roveredo di Guà
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Lupatoto
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
Selva di Progno
Soave
Tregnago
Velo Veronese
Verona
Veronella
Vestenanova
Zimella
Unità locale socio-sanitaria n. 21 (91)
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 21:
Angiari
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bovolone
Casaleone
Castagnaro
Cerea
Concamarise
Gazzo Veronese
Isola Rizza
Legnago
Minerbe
Nogara
Oppeano
Palù
Ronco all'Adige
Roverchiara
Salizzole
San Pietro di Morubio
Sanguinetto
Sorgà
Terrazzo
Villa Bartolomea
Zevio
Unità locale socio-sanitaria n. 22
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 22:
Affi
Bardolino
Brentino Belluno
Brenzone
Bussolengo
Caprino Veronese
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Costermano
Dolcè
Erbè
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Garda
Isola della Scala
Lazise
Malcesine
Marano di Valpolicella
Mozzecane
Negrar
Nogarole Rocca
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Rivoli Veronese
San Pietro in Cariano
San Zeno di Montagna
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
Sommacampagna
Sona
Torri del Benaco
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Vigasio
Villafranca di Verona
ALLEGATO B) DI CUI ALL'ARTICOLO 9 COMMA 2
AZIENDE OSPEDALIERE:
PADOVA: Complesso ospedaliero di Via Giustiniani
con l'esclusione dell'ex ospedale Busonera
VERONA: Ospedale di Borgo Roma
Ospedale di Borgo Trento
AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS
a) Azienda ULSS n. 1 – Dolomiti (già ULSS n. 1 Belluno
– ULSS n. 2 Feltre) con estensione territoriale corrispondente a
quella della Circoscrizione della Provincia di Belluno;
b) Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (già ULSS n. 9 Treviso
– ULSS n. 7 Pieve di Soligo – ULSS n. 8 Asolo) con estensione
territoriale corrispondente a quella della Circoscrizione della Provincia
di Treviso;
c) Azienda ULSS n. 3 Serenissima (già ULSS n. 12 – ULSS
n. 13 Mirano – ULSS n. 14 Chioggia)
Comuni (n. 23) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS
n. 3 “Serenissima”
1) Campagna Lupia
2) Campolongo Maggiore
3) Camponogara
4) Cavarzere
5) Chioggia
6) Cona
7) Dolo
8) Fiesso d'Artico
9) Fossò
10) Marcon
11) Martellago
12) Mira
13) Mirano
14) Noale
15) Pianiga
16) Quarto d'Altino
17) Salzano
18) Santa Maria di Sala
19) Scorzè
20) Spinea
21) Stra
22) Venezia
23) Vigonovo
d) Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (già ULSS n. 10 Veneto
Orientale)
Comuni (n. 21) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS
n. 4 “Veneto Orientale”
1) Annone Veneto
2) Caorle
3) Cavallino Treporti
4) Ceggia
5) Cinto Caomaggiore
6) Concordia Sagittaria
7) Eraclea
8) Fossalta di Piave
9) Fossalta di Portogruaro
10) Gruaro
11) Jesolo
12) Meolo
13) Musile di Piave
14) Noventa di Piave
15) Portogruaro
16) Pramaggiore
17) San Donà di Piave
18) San Michele al Tagliamento
19) Santo Stino di Livenza
20) Teglio Veneto
21) Torre di Mosto
e) Azienda ULSS n. 5 Polesana (già ULSS n. 18 Rovigo –
ULSS n. 19 Adria) con estensione territoriale corrispondente a quella
della Circoscrizione della Provincia di Rovigo;
f) Azienda ULSS n. 6 Euganea (già ULSS n. 16 Padova –
ULSS n. 15 Alta Padovana – ULSS n. 17 Este) con estensione
territoriale corrispondente a quella della Circoscrizione della Provincia
di Padova;
g) Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (già ULSS n. 3 Bassano del
Grappa – ULSS n. 4 Alto Vicentino)
Comuni (n. 60) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS
n. 7 “Pedemontana”
1) Arsiero
2) Asiago
3) Bassano del Grappa
4) Breganze
5) Caltrano
6) Calvene
7) Campolongo sul Brenta
8) Carrè
9) Cartigliano
10) Cassola
11) Chiuppano
12) Cismon del Grappa
13) Cogollo del Cengio
14) Conco
15) Enego
16) Fara Vicentino
17) Foza
18) Gallio
19) Laghi
20) Lastebasse
21) Lugo di Vicenza
22) Lusiana
23) Malo
24) Marano Vicentino
25) Marostica
26) Mason Vicentino
27) Molvena
28) Monte di Malo
29) Montecchio Precalcino
30) Mussolente
31) Nove
32) Pedemonte
33) Pianezze
34) Piovene Rocchette
35) Posina
36) Pove del Grappa
37) Roana
38) Romano d'Ezzelino
39) Rosà
40) Rossano Veneto
41) Rotzo
42) Salcedo
43) San Nazario
44) San Vito di Leguzzano
45) Santorso
46) Sarcedo
47) Schiavon
48) Schio
49) Solagna
50) Tezze sul Brenta
51) Thiene
52) Tonezza del Cimone
53) Torrebelvicino
54) Valdastico
55) Valli del Pasubio
56) Valstagna
57) Velo d'Astico
58) Villaverla
59) Zanè
60) Zugliano
h) Azienda ULSS n. 8 Berica (già ULSS n. 6 Vicenza –
ULSS n. 5 Ovest Vicentino)
Comuni (n. 61) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS
n. 8 “Berica”
1) Agugliaro
2) Albettone
3) Alonte
4) Altavilla Vicentina
5) Altissimo
6) Arcugnano
7) Arzignano
8) Asigliano Veneto
9) Barbarano Vicentino
10) Bolzano Vicentino
11) Brendola
12) Bressanvido
13) Brogliano
14) Caldogno
15) Camisano Vicentino
16) Campiglia dei Berici
17) Castegnero
18) Castelgomberto
19) Chiampo
20) Cornedo Vicentino
21) Costabissara
22) Creazzo
23) Crespadoro
24) Dueville
25) Gambellara
26) Gambugliano
27) Grancona
28) Grisignano di Zocco
29) Grumolo delle Abbadesse
30) Isola Vicentina
31) Longare
32) Lonigo
33)Montebello Vicentino
34) Montecchio Maggiore
35) Montegalda
36) Montegaldella
37) Monteviale
38) Monticello Conte Otto
39) Montorso Vicentino
40) Mossano
41) Nanto
42) Nogarole Vicentino
43) Noventa Vicentina
44) Orgiano
45) Poiana Maggiore
46) Pozzoleone
47) Quinto Vicentino
48) Recoaro Terme
49) San Germano dei Berici
50) San Pietro Mussolino
51) Sandrigo
52) Sarego
53) Sossano
54) Sovizzo
55) Torri di Quartesolo
56) Trissino
57) Valdagno
58) Vicenza
59) Villaga
60) Zermeghedo
61) Zovencedo
i) Azienda ULSS n. 9 Scaligera (già ULSS n. 20 Verona –
ULSS n. 21 Legnago – ULSS n. 22 Bussolengo) con estensione
territoriale corrispondente a quella della Circoscrizione della Provincia
di Verona.
Note
(
2) Gli articoli del capo II del
Titolo IV della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
dettano nuove disposizioni in materia di tutela della salute, servizi
sociali e integrazione socio sanitaria, in particolare l'art. 113 ha
istituito: "1. ......... la Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle
attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali, prevista dall’articolo 9 della
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .
2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria esprime parere:
a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;
b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l’alta
integrazione socio sanitaria;
c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall’articolo 3
bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni relativamente alle aziende ULSS;
d) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e
sociale;
e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall’articolo 3
bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.
3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la
Conferenza esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:
a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;
b) i servizi essenziali da garantire alle persone;
c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e
assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;
d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri
speciali necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;
e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto
stabilito nella programmazione;
f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento
degli obiettivi programmati.
4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato
dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi, sulla base
delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la
Giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno
ai sensi dell'articolo 115. Copia dei documenti di valutazione è
trasmessa al Consiglio regionale.
5. Limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 7,
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, la Conferenza regionale permanente per la programmazione
sanitaria e socio sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i
direttori generali delle aziende ospedaliere o di non disporne la
conferma.
6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la
seguente composizione:
a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;
b) tre rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI) sezione regionale;
c) un rappresentante dell’Unione regionale delle province del
Veneto (URPV);
d) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni, comunità ed
enti montani (UNCEM).
7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e
competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale
permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è
integrata dai Presidenti delle province.
8. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle
rispettive associazioni.
9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio
sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio
sindacale spettante all’organismo di rappresentanza dei comuni
nelle aziende ospedaliere.
10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto
delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo." e gli
articoli 122 e 123 hanno delegato ai comuni ed alle ULSS funzioni
amministrative.
(
3) Con ricorso n. 13/2013 (G.U.
1ª serie speciale n. 9/2013) è stata impugnata dal Governo
innanzi alla Corte costituzionale la
legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46
“Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione
ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute” con
riferimento all’articolo 7, il quale modifica il comma 8 ter
dell’articolo 13 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
. Secondo il Governo, la disposizione censurata, nella misura in cui
disponeva che l’incarico di direttore generale ha durata pari a
quella della legislatura regionale e che il relativo mandato sarebbe
scaduto decorsi 180 giorni dall’insediamento della nuova
legislatura, appariva in contrasto sia con l’articolo 3-bis, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante principi
fondamentali in materia di tutela della salute, il quale stabilisce che
l’incarico di direttore generale ha durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, che con il principio di imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo
97 della Costituzione. Con ordinanza n.240/2013 (G.U. 1ª serie
speciale n. 42/2013) la Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito
della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al
ricorso, e della relativa accettazione da parte della Regione del Veneto,
in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge della Regione
Veneto 19 marzo 2013, n. 2 , ed in particolare dall’articolo 10 che
ha abrogato la disposizione censurata ed ha disposto, in riferimento ai
contratti nel settore socio-sanitario, la durata massima pari a sessanta
mesi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
(
14) Art. 121
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 stabilisce che la Giunta regionale nell'approvare i
criteri ed i principi per l'adozione da parte delle ULSS dell'atto
aziendale determini anche le modalità di partecipazione dei comuni
alla programmazione locale socio-sanitaria.
(
19) Art. 114
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 stabilisce che il piano generale triennale previsto dalla
presente lettera costituisce il piano attuativo locale, proposto dal
direttore generale che previo parere della Conferenza dei Sindaci e
approvato dalla Regione.
(
21) Articolo inserito da
comma 1 art. 7
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 .
Il comma 2 dell’art. 7 della
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
prevede che “2. Con riferimento alle unità operative complesse
e/o dipartimentali inerenti il sistema informativo e l’Health
Technology Assessment, l’ambito territoriale ottimale coincide con
il livello regionale. La Giunta regionale definisce con proprio
provvedimento, sul quale esprime parere vincolante la competente
commissione consiliare, la tempistica per la relativa attuazione.”.
(
23) Vedi la ridefinizione
dell’assetto organizzativo delle Aziende ULSS come disposto a
decorrere dal 1° gennaio 2017 dall’articolo 14 della
legge regionale 25 ottobre
2016, n. 19 e relativo allegato (riportato in calce alla presente
legge); vedi altresì quanto previsto dall’articolo 16 della
legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19 in ordine alla verifica dell’assetto
organizzativo delle Aziende ULSS nella articolazione così come
definita dall’articolo 16.
(
24) L’allegato è
stato modificato per le Ulss 17 e 16, collocando il Comune di Maserà
di Padova dalla Ulss n. 17 alla Ulss 16, dall’art. 31 comma 2 della
legge regionale 29
gennaio 1996, n. 3 , come modificato per ambito Ulss 14 da comma 1,
art. 1 della
legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 22 , per ambito Ulss 16 da comma 2,
art. 1 della
legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 22 . L’art. 3 comma 1 L.R.
22/2008 condiziona l’efficacia della modifica
all’approvazione secondo normativa vigente della scheda di
dotazione ospedaliera relativa agli ospedali di Chioggia e Piove di
Sacco; il comma 2 dell’art. 3 prevede che in ogni caso
l’efficacia decorra al sessantesimo giorno dall’adozione
delle schede da parte della Giunta regionale.
(
33) Vedi l’articolo 10
della
legge
regionale 19 marzo 2013, n. 2 in materia di durata di contratti dei
direttori generali delle aziende ULSS e delle aziende ospedaliera e
ospedaliera integrata, e l’articolo 11 della medesima legge
regionale che detta disposizioni transitorie in materia di rinegoziazione
di tali contratti.
(
36) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
(
39) Comma abrogato da comma 2
dell’articolo 10 della
legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 ; il
comma 1 del medesimo articolo dispone in riferimento ai contratti nel
settore socio-sanitario, la durata massima pari a sessanta mesi in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni., vedi anche l’articolo 11
della medesima legge regionale che detta disposizioni transitorie in
materia di rinegoziazione di tale contratto. In precedenza comma
modificato da comma 1 art. 7
legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46
che ha sostituito le parole “ha una durata di tre anni” con
le parole “di norma ha una durata pari a quella della legislatura
regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni
dopo l’insediamento della nuova legislatura.”; in precedenza
comma inserito da comma 2 art. 4
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 .
(
40) Con ricorso n. 13/2013
(G.U. 1ª serie speciale n. 9/2013) è stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte costituzionale la
legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46
“Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione
ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute” con
riferimento all’articolo 7, il quale modifica il comma 8 ter
dell’articolo 13 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
. Secondo il Governo, la disposizione censurata, nella misura in cui
disponeva che l’incarico di direttore generale ha durata pari a
quella della legislatura regionale e che il relativo mandato sarebbe
scaduto decorsi 180 giorni dall’insediamento della nuova
legislatura, appariva in contrasto sia con l’articolo 3-bis, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante principi
fondamentali in materia di tutela della salute, il quale stabilisce che
l’incarico di direttore generale ha durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, che con il principio di imparzialità e
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo
97 della Costituzione. Con ordinanza n.240/2013 (G.U. 1ª serie
speciale n. 42/2013) la Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito
della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al
ricorso, e della relativa accettazione da parte della Regione del Veneto,
in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge della Regione
Veneto 19 marzo 2013, n. 2 , ed in particolare dall’articolo 10 che
ha abrogato la disposizione censurata ed ha disposto, in riferimento ai
contratti nel settore socio-sanitario, la durata massima pari a sessanta
mesi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
(
42) Ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lett. c) della
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 la
Giunta regionale può attribuire all’Azienda Zero il compito di
supportare la Giunta regionale nella determinazione degli obiettivi dei
direttori delle Aziende ULSS.
(
44) Vedi altresì quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 23 della
legge regionale 25 ottobre 2016, n.
19 ai sensi del quale la mancata copertura del fabbisogno di
personale medico ospedaliero come previsto dallo stesso articolo 23
costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza
della Giunta regionale e della Commissione consiliare.
(
45) Vedi anche quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, della
legge regionale 5 agosto 2010, n. 21
“Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di
vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” il quale prevede
che per i direttori generali delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale l’inadempimento o l’adempimento parziale
o difforme di fornire, entro i termini indicati dal Servizio ispettivo e
di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto, la documentazione
richiesta e di consentire l’accesso alle proprie sedi e ai locali
destinati all'esercizio dell’attività costituisce elemento
funzionale alla valutazione annuale.
(
48) Comma così
modificato da comma 1 art. 17 legge regionale ottobre 2016, n. 19 che ha
aggiunto dopo le parole “tra i vari soggetti” le parole
“e comunque non potrà essere inferiore al 20 per cento per
singolo soggetto”; in precedenza comma inserito da comma 2 art. 4
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 .
(
53) Comma modificato da
articolo 6, comma 1, della
legge regionale 4 marzo 2010, n. 17 che
ha sostituito le parole “di responsabili per la gestione unitaria
del servizio infermieristico, eventualmente articolato nelle strutture
operative, e dell’attività di medicina territoriale,
specialistica e farmaceutica.” con le parole “delle direzioni
aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e
delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
nonché di responsabili per la gestione unitaria
dell’attività di medicina territoriale, specialistica e
farmaceutica.”.
(
59) Il comma 9
dell’articolo 26 della
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ha
ora previsto che il direttore dei servizi sociali e della funzione
territoriale assume la denominazione di direttore dei servizi
socio-sanitari e conserva le funzioni previste dalla legislazione
regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge. In
precedenza il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 ha
previsto la sostituzione dell’espressione “direttore dei
servizi sociali” con l’espressione “direttore dei
servizi sociali e della funzione territoriale” in tutta la
legislazione regionale.
(
62) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
(
64) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
(
65) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
(
66) Il riferimento corretto
è all’art. 2 comma 4, poichè a seguito della modifica
apportata dall’art. 30 della
legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 nel
comma 4 dell’art. 2 non vi è più la suddivisione in
lettera a) e lettera b).
(
69) Art. 120 comma 1
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 istituisce in ogni distretto socio-sanitario di
cui al presente articolo il Comitato dei sindaci di distretto, composto
dai sindaci dei comuni il cui territorio rientra nell'area del distretto
sociosanitario che svolge le funzioni previste dal medesimo articolo
120..
(
70) Comma modificato da
lettera b) comma 2 art. 20 della
legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 che
ha sostituito le parole "dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali"
con le seguenti "dei servizi sanitari e socio-sanitari".
(
71) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
(
72) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
(
78) Con Delibera della Giunta
regionale del 23 dicembre 1996, n. 6368 (BUR n. 23 del 18 marzo 1997) le
Unità Locali Socio Sanitarie n. 11 e n. 12 (ex n. 16 e n. 36) sono
state unificate a far data dal 31 dicembre 1996 mediante fusione per
incorporazione della ULSS n. 11 di Venezia nella ULSS n. 12 di Mestre.
(
80) Con Delibera della Giunta
regionale del 23 dicembre 1996, n. 6368 (BUR n. 23 del 18 marzo 1997) le
Unità Locali Socio Sanitarie n. 11 e n. 12 sono state unificate a
far data dal 31 dicembre 1996 mediante fusione per incorporazione della
ULSS n. 11 di Venezia nella ULSS n. 12 di Mestre.
(
81) Ambito così
modificato in seguito all’unificazione delle ULSS n. 11 e n. 12
avvenuto, a far data del 31 dicembre 1996, con Delibera della Giunta
regionale del 23 dicembre 1996, n. 6368 (BUR n. 23 del 18 marzo 1997).
(
82) La
legge regionale 29 marzo 1999, n. 11
ha istituito il comune di Cavallino-Treporti; il territorio del predetto
comune facendo precedentemente parte del Comune di Venezia rientrava
nella ULSS n. 12. Non essendo intervenuta successivamente alcuna modifica
dell’ambito territoriale dell’ULSS n. 12, tale comune
continua a rientrare nella medesima ULSS n. 12.
(
83) Ambito così
modificato dall’art. 1 comma 1 della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22
che ha tolto da questo ambito trasferendoli nell’ambito
territoriale dell’ULSS n. 16 i comuni di Arzergrande, Brugine,
Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo,
Sant'Angelo di Piove di Sacco. L’art. 3 comma 1 della
legge regionale 5 dicembre
2008, n. 22 condiziona l’efficacia della modifica alla
approvazione delle schede secondo la normativa vigente relative agli
ospedali di Chioggia e Piove di Sacco; il comma 2 dell’art. 3
prevede che in ogni caso l’efficacia decorra al sessantesimo giorno
dall’adozione delle schede da parte della Giunta regionale.
(
84) Ambito così
modificato dall’art. 2 della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22
che ha collocato in questo ambito i comuni di Arzergrande, Brugine,
Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo,
Sant'Angelo di Piove di Sacco, originariamente appartenenti
all’ULSS n. 14. L’art. 3 comma 1 della
legge regionale 5 dicembre 2008, n.
22 condiziona l’efficacia della modifica alla approvazione
delle schede secondo la normativa vigente relative agli ospedali di
Chioggia e Piove di Sacco; il comma 2 dell’art. 3 prevede che in
ogni caso l’efficacia decorra al sessantesimo giorno
dall’adozione delle schede da parte della Giunta regionale.
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