Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983)
Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A
FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI SGOMBERO DELLA
NEVE SULLE STRADE DI MONTAGNA.
Art. 1 - (Finalità).
La Regione attua per il triennio 1983- 1985, interventi finanziari a
favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per
promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve
sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente
legge.
Art. 2 - (Entità di
contributi)
L’intervento finanziario della Regione per promuovere
l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade
di montagna a favore dei comuni, di cui all’art. 2 della
legge regionale 27 marzo
1973, n. 10 (
1) , viene
attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella
misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi
di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di
acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve
effettuate o da effettuarsi dopo l’entrata in vigore della presente
legge.
A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli
anni 1983, 1984 e 1985.
Art. 3 - (Assegnazione di
contributi)
Per ottenere i contributi di cui al
precedente art. 2 gli enti interessati devono presentare entro il 31
luglio 1983 domanda alla Giunta regionale corredata da:
- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con
allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione
della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la
manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in
possesso.
I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile,
mediante deliberazione della Giunta regionale,e sono accreditati secondo
le seguenti modalità:
2/3 della spesa ammessa a contributo entro il 30 aprile 1984 facendo
carico agli stanziamenti dell’esercizio 1983 e 1984 per complessive
L. 800.000.000 sulla base della deliberazione di autorizzazione
dell’acquisto;
1/3 a saldo a carico
dell’esercizio 1985 da erogare entro il 1° marzo dello stesso
esercizio, sulla base della certificazione comprovante l’acquisto,
il collaudo e l’immatricolazione del mezzo.
I contributi non utilizzati entro l’anno 1984 sono revocati e
devoluti ai richiedenti, non inseriti utilmente nella prima assegnazione,
che abbiano presentato una documentazione regolare.
La delibera di concessione del contributo provvede a impegnare la spesa
sull’intero arco triennale secondo la prevedibile scadenza
dell’obbligazione. (
2)
Art. 4 - (Norme finanziarie e
finali)
Art. 5 - (Variazione di
bilancio)
Art. 6 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della
Costituzione e dell’
art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto.
Note
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO