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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983)

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983) [sommario] [RTF]

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE DI MONTAGNA.

Art. 1 - (Finalità).

La Regione attua per il triennio 1983- 1985, interventi finanziari a favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2 - (Entità di contributi)

L’intervento finanziario della Regione per promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna a favore dei comuni, di cui all’art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 (1) , viene attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve effettuate o da effettuarsi dopo l’entrata in vigore della presente legge.
A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985.

Art. 3 - (Assegnazione di contributi)

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 gli enti interessati devono presentare entro il 31 luglio 1983 domanda alla Giunta regionale corredata da:
- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.
I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale,e sono accreditati secondo le seguenti modalità:
2/3 della spesa ammessa a contributo entro il 30 aprile 1984 facendo carico agli stanziamenti dell’esercizio 1983 e 1984 per complessive L. 800.000.000 sulla base della deliberazione di autorizzazione dell’acquisto;
1/3 a saldo a carico dell’esercizio 1985 da erogare entro il 1° marzo dello stesso esercizio, sulla base della certificazione comprovante l’acquisto, il collaudo e l’immatricolazione del mezzo.
I contributi non utilizzati entro l’anno 1984 sono revocati e devoluti ai richiedenti, non inseriti utilmente nella prima assegnazione, che abbiano presentato una documentazione regolare.
La delibera di concessione del contributo provvede a impegnare la spesa sull’intero arco triennale secondo la prevedibile scadenza dell’obbligazione. (2)

Art. 4 - (Norme finanziarie e finali)

omissis (3)

Art. 5 - (Variazione di bilancio)

omissis (4)

Art. 6 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell’art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(2) Articolo così sostituito dall’art. 9, legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 .
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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