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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 (BUR n. 62/1983)

Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 (BUR n. 62/1983) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL TERZO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.

Art. 1 - (Interventi in attuazione del “ Progetto Montagna ”).

Ai fini dell’attuazione del Piano degli interventi straordinari di cui al capitolo 2 del “ Documento delle direttive ” annesso alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del “ Progetto Montagna ”, al primo stralcio di interventi disposto dall’articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
(omissis). (1)

Art. 2 -(Strutture per anziani)

(omissis) (2)

Art. 3 - (Contributo al comune di Arre per l’acquisto di un immobile da utilizzare per scopi culturali e artistici)

Nell’ambito della funzione di promozione educativa e culturale di cui all’art. 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto concorre con il contributo di lire 100.000.000 nella spesa sostenuta dal comune di Arre in provincia di Padova per l’acquisto di un immobile da destinare a sede di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e dell’artigianato artistico locale, utilizzando l’accantonamento di pari importo previsto espressamente alla partita n. 24 del Fondo globale di cui al cap. 80230, come modificato dall’art. 8 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 49 di assestamento del Bilancio 1983.
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa l’acquisizione dell’atto deliberativo del comune di autorizzazione all’acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell’immobile alle attività di cui al primo comma del presente articolo. L’erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d' acquisto (cap. 70156).

Art. 4 - (Finanziamento revisione dei prezzi opere fognarie già ammesse ai benefici della legge per la salvaguardia di Venezia, modifica)

I finanziamenti disposti in via straordinaria dall’art. 5 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 48 per far fronte alle revisioni dei prezzi delle opere eseguite a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, possono essere destinate anche a far fronte a oneri per il completamento delle opere ivi indicate, qualora esse siano state ridotte ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 rispetto al progetto originario per ottenere i mezzi occorrenti al finanziamento dei maggiori oneri di revisione dei prezzi (cap. 50506).

Art. 5 - (Certificazione di liquidazione)

Ai fini della acquisizione delle certificazioni e dei visti di regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti o delle forniture di norma necessarie per la liquidazione del contributo regionale previsto da leggi regionali di incentivo rivolte a soggetti privati, la Giunta regionale può disporre, anche in deroga a norme specifiche attualmente in vigore, che dette certificazioni e visti siano rese dagli uffici tecnici dei comuni nel cui territorio sono ubicate le opere ed effettuati gli acquisti.

Art. 6 – (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91 , concernente l’assunzione temporanea di personale presso la Regione)

(omissis) (3)

Art. 7 – (Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 “Interventi per incentivare l’associazionismo tra le imprese artigiane”)

(omissis) (4)

Art. 8 - (Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 concernente “ Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica ”).

Il quarto comma dell’art. 14 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
(omissis). (5)
L’art. 15 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è soppresso.
L’art. 16 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
(omissis) (6)

Art. 9 - (Assegnazione dei contributi)

L’art. 3 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 Interventi a favore degli enti locali per l’acquisto di mezzi di sgombero della neve sulle strade di montagna è sostituito dal seguente:
(omissis) (7)

Art. 10 - (Termine per la presentazione delle domande)

Il terzo comma dell’art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 è sostituito dal seguente:
(omissis) (8)

Art. 11 - (Variazione di bilancio)

Alle variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della presente legge l’amministrazione provvede con la legge regionale “ Variazione generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1983, terzo provvedimento ” approvato contestualmente alla presente legge.

Art. 12 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riferito all’art. 10 legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 .
(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 finanziato dal presente articolo è stato abrogato da lettera b), comma 8, art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
(3) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(4) Articolo che sostituiva gli articoli 8, 10, 11 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 i cui effetti sono cessati a seguito dell'abrogazione della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 operato dall'art. 16 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 .
(5) Testo riportato nell’art. 14 legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .
(6) Testo riportato nell’art. 16 legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
(7) Testo riportato nell’art. 3 legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 .
(8) Articolo che modificava l’art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 i cui effetti sono cessati per abrogazione della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 operato dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 .


SOMMARIO

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