Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 (BUR n. 62/1983)
Legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 (BUR n. 62/1983) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE
MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI,
ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL TERZO
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.
Art. 1 - (Interventi in
attuazione del “ Progetto Montagna ”).
Ai fini dell’attuazione del Piano degli interventi straordinari di
cui al capitolo 2 del “ Documento delle direttive ” annesso
alla
legge
regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei
territori montani e approvazione del “ Progetto Montagna ”,
al primo stralcio di interventi disposto dall’articolo 10 della
legge regionale 6
settembre 1983, n. 48 , sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
(omissis). (
1)
Art. 2 -(Strutture per
anziani)
Art. 3 - (Contributo al comune
di Arre per l’acquisto di un immobile da utilizzare per scopi
culturali e artistici)
Nell’ambito della funzione di promozione educativa e culturale di
cui all’art. 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del
Veneto concorre con il contributo di lire 100.000.000 nella spesa
sostenuta dal comune di Arre in provincia di Padova per l’acquisto
di un immobile da destinare a sede di iniziative di valorizzazione del
patrimonio culturale e dell’artigianato artistico locale,
utilizzando l’accantonamento di pari importo previsto espressamente
alla partita n. 24 del Fondo globale di cui al cap. 80230, come
modificato dall’art. 8 della
legge regionale 6 settembre 1983, n. 49
di assestamento del Bilancio 1983.
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa
l’acquisizione dell’atto deliberativo del comune di
autorizzazione all’acquisto e di costituzione del vincolo di
destinazione dell’immobile alle attività di cui al primo comma
del presente articolo. L’erogazione è subordinata alla
stipulazione del rogito d' acquisto (cap. 70156).
Art. 4 - (Finanziamento
revisione dei prezzi opere fognarie già ammesse ai benefici della
legge per la salvaguardia di Venezia, modifica)
I finanziamenti disposti in via straordinaria dall’
art. 5 della
legge regionale 8 settembre
1983, n. 48 per far fronte alle revisioni dei prezzi delle opere
eseguite a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia
di Venezia, possono essere destinate anche a far fronte a oneri per il
completamento delle opere ivi indicate, qualora esse siano state ridotte
ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 rispetto al progetto
originario per ottenere i mezzi occorrenti al finanziamento dei maggiori
oneri di revisione dei prezzi (cap. 50506).
Art. 5 - (Certificazione di
liquidazione)
Ai fini della acquisizione delle certificazioni e dei visti di regolare
esecuzione dei lavori, degli acquisti o delle forniture di norma
necessarie per la liquidazione del contributo regionale previsto da leggi
regionali di incentivo rivolte a soggetti privati, la Giunta regionale
può disporre, anche in deroga a norme specifiche attualmente in
vigore, che dette certificazioni e visti siano rese dagli uffici tecnici
dei comuni nel cui territorio sono ubicate le opere ed effettuati gli
acquisti.
Art. 6 – (Modificazioni
alla legge
regionale 7 dicembre 1979, n. 91 , concernente l’assunzione
temporanea di personale presso la Regione)
Art. 7 – (Modificazioni
alla legge
regionale 17 aprile 1981, n. 14 “Interventi per incentivare
l’associazionismo tra le imprese artigiane”)
Art. 8 - (Modificazioni alla
legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 concernente “ Disciplina delle manifestazioni
fieristiche e iniziative regionali di promozione economica ”).
Art. 9 - (Assegnazione dei
contributi)
Art. 10 - (Termine per la
presentazione delle domande)
Art. 11 - (Variazione di
bilancio)
Alle variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della
presente legge l’amministrazione provvede con la legge regionale
“ Variazione generale al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1983, terzo provvedimento ” approvato
contestualmente alla presente legge.
Art. 12 - (Dichiarazione
d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO