Legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 (BUR n. 33/1983)
Legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 (BUR n. 33/1983) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
SCELTA DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI
EDILIZIA AGEVOLATA - CONVENZIONATA.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Finalita')
Le disposizioni della presente legge, disciplinano le procedure per la
individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia agevolata - convenzionata, e di tutti i beneficiari, comunque
fruenti di contributi statali o regionali diretti all’acquisto di
abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente o alla
costruzione di nuovi alloggi.
Art. 2 - (Bandi di concorso)
Per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di cui
all’articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale emana
bandi di concorso distinti per ciascuna delle seguenti categorie di
operatori:
a) cooperative edilizie e loro consorzi;
b) imprese di costruzione e loro consorzi;
c) privati, anche riuniti in consorzio.
I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3 - (Contenuti dei bandi
concorso)
I bandi di concorso per tipi di intervento,
debbono riferirsi agli ambiti territoriali determinati ai sensi della
legge regionale 7
dicembre 1979, n. 95 , i quali per i privati, fruenti di contributo
pubblico per l’acquisto, la costruzione o il recupero, dovranno
coincidere, di norma, con tutto il territorio regionale.
I bandi di concorso debbono indicare:
a) le condizioni di ammissibilita';
b) i requisiti dei richiedenti;
c) i criteri prioritari e i relativi punteggi a essi attribuiti per la
scelta degli operatori e il ricorso al sorteggio a condizioni di parita';
d) l’importo e/ o il numero degli alloggi ammessi a finanziamento
pubblico e le caratteristiche di ciascun intervento, sulla base dei costi
massimi ammissibili;
e) i documenti da allegare e il termine entro il quale deve essere
presentata la domanda;
f) la data alla quale devono essere possedute le condizioni di
ammissibilita' e i requisiti che determinano la posizione nella
graduatoria.
Art. 4 - (Commissione di
concorso)
Art. 5 - (Attribuzioni
procedurali)
I decreti di cui ai punti a), b), c) e d) del primo comma
dell’
art.
4 della
legge
regionale 7 dicembre 1979, n. 95 , sono emanati dal dirigente
coordinatore dell’edilizia abitativa anziche' dal Presidente della
Giunta regionale o dell’assessore da lui delegato.
Art. 6 - (Attuazione delle
leggi dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica)
L’attuazione dei compiti attribuiti alla Regione dalle leggi dello
Stato in materia di programmi straordinari di edilizia residenziale
pubblica e' demandata, rispettivamente alla Giunta regionale e al suo
Presidente in conformita' a quanto stabilito dagli
artt. 3 e
4 della
legge regionale 7 dicembre
1979, n. 95 , quest' ultimo cosi' come modificato dal precedente
articolo 5.
Art. 7 - (Definizione della
normativa tecnica)
TITOLO II
Criteri per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione degli
interventi di edilizia agevolata-convenzionata
Art. 8 - (Cooperative
edilizie. Interventi di nuova costruzione)
La individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi per gli
interventi di nuova costruzione deve essere effettuata sulla base dei
seguenti criteri prioritari:
a) titolarita' dell’area in proprieta' o in diritto di superficie;
delibera di assegnazione dell’area, gia' di proprieta' comunale o
con decreto di occupazione di urgenza;
b) avvenuta sottoscrizione della convenzione ex art. 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, ovvero ex artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
c) base sociale.
A parita' di punteggio la precedenza e' attribuita alle cooperative e
loro consorzi che abbiano partecipato al precedente bando di concorso
relativo all’attuazione del piano decennale di edilizia
residenziale senza inclusione utile in graduatoria ma con almeno il 50
per cento del punteggio utile per la assegnazione del contributo.
Perdurando la parita' di punteggio la precedenza e' attribuita alle
cooperative e loro consorzi che nei loro interventi prevedano la adozione
di tecniche progettuali e costruttive atte al conseguimento di effettivi
e significativi risparmi gestionali energetici, anche attraverso tecniche
di recupero, operando in conformita' alla emananda normativa tecnica o,
in assenza di quest' ultima, alle indicazioni deliberate dalla Giunta
regionale contestualmente alla approvazione dei bandi.
Nei bandi di concorso relativi all’ambito territoriale in cui e'
inserito il comune di Venezia e' attribuita priorita' alle cooperative
edilizie che realizzano programmi costruttivi nel centro storico di
Venezia o nelle altre isole della laguna.
Art. 9 - (Cooperative
edilizie. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente)
La individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi, per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere
effettuata sulla base dei criteri indicati al punto c) del precedente
art. 8 e sui seguenti altri criteri:
a) avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui alla legge 28 gennaio
1977, n. 10, in conformita' a quanto previsto dall’art. 33 della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) numero dei soci residenti negli alloggi da recuperare.
A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui al secondo comma del
precedente articolo 8.
Valgono i criteri di priorita' di cui all’ultimo comma
dell’articolo 8.
Art. 10 - (Imprese di
costruzione. Interventi di nuova costruzione)
La individuazione delle imprese e loro consorzi deve essere effettuata
sulla base di criteri stabiliti ai punti a) e b) del precedente art. 8 e
inoltre dei seguenti altri criteri:
a) continuita' di realizzazione dei programmi considerata la qualita' del
patrimonio realizzato, anche in relazione al minor costo unitario degli
alloggi e del tempo medio di realizzazione degli stessi;
b) sistema costruttivo e tipologia edilizia finalizzati al contenimento
dei costi.
A parita' di punteggio la precedenza e' attribuita alle imprese e loro
consorzi che nei loro interventi prevedano la adozione di tecniche
progettuali e costruttive atte al conseguimento di effettivi e
significativi risparmi gestionali energetici, anche attraverso tecniche
di recupero, operano in conformita' alla emananda normativa tecnica o, in
assenza di quest' ultima, alle indicazioni deliberate dalla Giunta
regionale contestualmente alla approvazione dei bandi.
Nei bandi di concorso relativi all’ambito territoriale in cui e'
inserito il comune di Venezia e' attribuita priorita' alle imprese di
costruzione che realizzano programmi costruttivi nel centro storico di
Venezia o nelle altre isole della laguna.
Art. 11 - (Imprese di
costruzione. Interventi di recupero del patrimoni edilizio esistente)
La individuazione delle imprese di costruzione e loro consorzi, per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere
effettuata sulla base dei criteri indicati ai punti a) e b) del
precedente art. 10 e inoltre al punto a) del precedente art. 9.
Art. 12 - (Privati. Interventi
di recupero del patrimonio esistente)
La individuazione dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio,
deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) fattibilita' dell’intervento in relazione allo strumento
urbanistico vigente;
b) categoria dell’intervento di recupero secondo le definizioni di
cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) stato di degrado dell’immobile;
d) interventi riguardanti piu' alloggi costituenti un' unica unita'
edilizia;
e) numero degli occupanti in relazione alle caratteristiche
dell’alloggio;
f) reddito del nucleo familiare come stabilito dagli artt. 20 e 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
g) avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui alla legge 28 gennaio
1977, n. 10;
h) appartenenza del richiedente alla categoria degli emigranti.
Valgono, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
realizzati da privati, i criteri di cui all’ultimo comma
dell’art. 8.
Art. 13 - (Enti pubblici.
Interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio
esistente)
Gli interventi di edilizia agevolata - convenzionata di nuova costruzione
e di recupero del patrimonio edilizio esistente verranno individuati, per
i comuni e gli istituti autonomi delle case popolari, sulla base di
programmi d' invervento presentati dagli stessi enti pubblici.
I comuni e gli istituti autonomi delle case popolari interessati agli
interventi di edilizia agevolata - convenzionata, di nuove costruzioni e
di recupero del patrimonio edilizio esistente, dovranno presentare
programmi biennali per gli interventi che intendano attuare.
I programmi ammessi a finanziamento sono individuati da ciascun progetto
biennale di intervento.
Art. 14 - (Interventi di
completamento)
Un' aliquota non superiore al 25 per cento dei finanziamenti puo' essere
destinata al completamento delle iniziative di edilizia agevolata -
convenzionata avviate in esecuzione dei precedenti progetti biennali
finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Gli interventi di completamento possono essere ammessi al finanziamento
solo per la parte di programma, richiesto in precedenza
dall’operatore, che risulta non essere stato finanziato con il
precedente progetto biennale d' intervento e a condizioni che:
a) l’intervento gia'
finanziato sia realizzato per una quota non inferiore al 30 per cento;
b) l’intervento di completamento ricada nell’ambito
territoriale previsto dal programma per il quale e' gia' stato concesso
il precedente finanziamento;
c) il numero degli alloggi e l’importo previsto complessiamente del
programma stesso non siano superiori a quanto disposto dall’art. 3,
lettera d), della presente legge.
Priorita' nella concessione dei finanziamenti e' concessa al programma
per il quale risulta minore il rapporto tra il numero degli alloggi
finanziati e quello degli alloggi richiesti nel programma, tenuto conto
del limite di cui al punto d) del precedente art. 3.
La individuazione dei soggetti incaricati degli interventi di
completamento, avviene sulla base di una graduatoria unica regionale per
ciascuna categoria di operatori formulata dalla Giunta regionale in
relazione ai criteri indicati ai precedenti articoli.
I fondi non utilizzati per le finalita' di cui sopra saranno destinati,
distintamente per ciascuna categoria di operatori, al finanziamento di
nuove abitazioni.
TITOLO III
Norme finali
Art. 15 - (Limitazioni)
Ogni cooperativa edilizia non puo' partecipare, per il medesimo bando di
concorso, a piu' di una richiesta di finanziamento di interventi di
edilizia agevolata - convenzionata con i medesimi soci per ciascun
progetto biennale.
Ogni impresa di costruzione non puo' ottenere piu' di due finanziamenti
di edilizia agevolata - convenzionata per ciascun progetto biennale.
Per gli interventi di recupero si applicano le disposizioni di cui al
titolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 16 - (Norma
finanziaria)
Per la realizzazione di quanto previsto dal precedente art. 7 e'
autorizzata la spesa di lire 100 milioni da erogarsi con le modalita' che
saranno stabilite dalla Giunta regionale e a valersi sui fondi stanziati
sul capitolo 040028 del bilancio di previsione approvato per
l’esercizio 1983.
Art. 17 - (Abrogazione di
precedenti disposizioni)
Art. 18 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO