Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 (BUR n. 62/1979)
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 (BUR n. 62/1979) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457. (1)
Art. 1 - (Finalita')
Al fine di realizzare il piano decennale di edilizia residenziale la
Regione del Veneto, con la presente legge, regola l’attuazione
delle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 457 <<
Norme per l’edilizia residenziale >>.
TITOLO I
Competenze
Art. 2 - (Attribuzioni del
Consiglio regionale)
Il Consiglio regionale, sulla base delle
proposte avanzate dalla Giunta regionale:
a) individua il fabbisogno abitativo del territorio regionale da
soddisfare:
1. con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
2. con la realizzazione di nuove costruzioni;
3. con gli interventi di edilizia rurale;
b) omissis
c) omissis
d) omissis
Art. 3 - (Attribuzioni della
Giunta regionale)
a) approva i bandi di concorso per la prenotazione di finanziamenti di
edilizia residenziale pubblica agevolata - convenzionata;
b) individua i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di
edilizia agevolata - convenzionata secondo le prescrizioni e le priorita'
stabilite dalla legge regionale di attuazione dell’art. 25 della
legge n. 457/ 1978 approvando le graduatorie dei soggetti che hanno
presentato domanda per gli interventi di edilizia agevolata -
convenzionata nell’ambito delle delimitazioni territoriali e delle
relative quote assegnate dal Consiglio regionale nel progetto biennale di
intervento;
c) omissis;
d) forma e gestisce l’anagrafe degli assegnatari secondo la legge
regionale di attuazione dell’art. 4 lett. f) della legge n. 457/
1978;
f) approva lo schema di convenzione tra la Regione e gli Istituti di
credito per la disciplina della concessione di mutui agevolati.
Art. 4 - (Attribuzioni del
Presidente della Giunta regionale)
Il Presidente della Giunta regionale o
l’assessore da lui delegato, emana i decreti(
4):
a) di ammissione al finanziamento dei soggetti incaricati della
realizzazione del progetto biennale regionale di edilizia agevolata -
convenzionata in base alle graduatorie di cui al precedente art. 3 lett.
a), previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita' e delle
condizioni che hanno determinato la posizione nella graduatoria;
b) d' impegno e di concessione dei fondi, di cui all’art. 35 della
legge n. 457/ 1978 assegnati alla Regione per l’edilizia
sovvenzionata, a ciascun Ente attuatore;
c) d' impegno e di concessione dei contributi di cui agli artt. 36 e 37 e
della legge n. 457/ 1978, assegnati alla Regione per l’edilizia
residenziale agevolata - convenzionata, a ciascun soggetto beneficiario
nella misura determinata ai sensi del primo comma dell’art. 19
della legge medesima nonche' d' impegno e di concessione dei contributi
di cui all’art. 38 della legge medesima in favore dei soggetti
incaricati di programmi di completamento prescelti in base alle procedure
di cui all’art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
d) di revisione dei tassi, di cui all’art. 20 della legge n. 457/
1978, a carico di ciascun assegnatario di abitazione fruente di mutuo
agevolato con le modalita' di cui all’art. 19 secondo e terzo comma
della legge medesima.
Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore da lui delegato:
a) stipula la convenzione con gli Istituti di credito fondiario per la
disciplina della concessione dei mutui agevolati;
b) comunica ogni tre mesi al CER e alla Sezione Autonoma della Cassa DDPP
la situazione di cassa di cui alla lett. h) dell’art. 4 della legge
n. 457/1978;
c) redige la relazione annuale di cui alla lett. i) dell’art. 4
della legge n. 457/ 1978 sullo stato di attuazione dei programmi e la
comunica al CER e al Consiglio regionale;
d) raccoglie e coordina le domande dei Comuni di cui all’art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e modifiche
e le trasmette alla Sezione Autonoma della Cassa DDPP.
Art. 5 - (Delega al Direttore
dell’Ufficio regionale del Genio Civile)
TITOLO II
Procedure per l'edilizia sovvenzionata
Art. 6 - (Approvazione dei
programmi esecutivi di intervento)
1. Per l’attuazione dei programmi di
edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per
l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio
comunale provvedono, per i fondi agli stessi assegnati,
all’approvazione del programma esecutivo di interventi di cui agli
articoli 7 e 8.
2. I comuni e le ATER trasmettono gli atti e la documentazione relativi
al programma approvato alla Regione.(
6)
Art. 7 - (Nuove
costruzioni)
Per ogni singolo intervento di nuova costruzione finanziato ai sensi
della legge n. 457/ 1978, l’Ente attuatore predispone un programma
esecutivo d' intervento costituito da:
1) relazione dalla quale risultino:
- le caratteristiche dell’area assegnata e la sua idoneita' in
relazione alle condizioni orografiche e geomorfologiche;
- la configurazione e la dotazione di aree verdi e spazi pubblici;
- la dotazione di servizi esistenti o da realizzare;
- le tipologie da rispettare;
- il sistema costruttivo previsto ed i materiali impiegati;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l’aggiudicazione, la consegna e
l’esecuzione dei lavori;
2) quadro economico( QE) redatto sul modello predisposto dal CER;
3) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione
necessaria per l’aggiudicazione dei lavori.
Art. 8 - (Recupero)
Per ogni singolo intervento di recupero finanziato ai sensi della legge
n. 457/ 1978, l’Ente attuatore predispone un programma esecutivo d'
intervento costituito da:
1) relazione dalla quale risultino:
- la localizzazione dell’intervento;
- il tipo di intervento programmato definito ai sensi dell’art. 31
della legge n. 457/ 1978;
- lo strumento urbanistico vigente sull’area oggetto
dell’intervento;
- la disponibilita' dell’immobile;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l’aggiudicazione, la consegna e
l’esecuzione dei lavori;
2) copia della deliberazione del consiglio comunale sulla individuazione
delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;
3) copia della deliberazione del consiglio di approvazione del piano di
recupero in conformita' a quanto previsto dall’art. 28 della legge
n. 457/1978;
4) quadro economico( QE) redatto sul modello predisposto dal CER;
5) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione
necessaria per l’aggiudicazione dei lavori.
Art. 9 - (Collaudo)
Le opere oggetto degli interventi di edilizia sovvenzionata sono soggette
a collaudo definitivo a norma di legge.
omissis (
7)
Il collaudatore e' nominato dalla Regione, su richiesta dell’Ente
attuatore.
TITOLO III
Procedure per l'edilizia agevolata-convenzionata
Art. 10 - (Nuove
costruzioni)
1. I soggetti incaricati della
realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia
agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio,
per l’esercizio del controllo di cui alla lett. h bis) del comma 1
dell’
articolo 5 della
legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di
sicurezza;
b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull’apposito
modello.(
8)
Art. 11 - (Recupero)
1. I soggetti incaricati della
realizzazione di interventi di recupero di edilizia
agevolata-convenzionata trasmettono all’ATER competente per
territorio per l’esercizio del controllo di cui alla lettera h bis)
del comma 1 dell’articolo 5 della
legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di
sicurezza;
b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull’apposito modello.
(
9)
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 12 - (Variazione al
bilancio)
La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al bilancio della Regione
le occorrenti variazioni di entrata e di spesa relative alle assegnazioni
statali di cui alla legge n. 457/ 1978 ed alle corrispondenti erogazioni.
Art. 13 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Note
(
4) L'art. 1 della
legge regionale 19 luglio
1983, n. 40 , ha disposto che i decreti sono adottati dal dirigente
coordinatore del dipartimento per l'edilizia abitativa, anziché dal
Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da esso delegato.
SOMMARIO