Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 (BUR n. 53/1983)
Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 (BUR n. 53/1983) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
DELLA REGIONE DEL VENETO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
SOCIO-CULTURALI.
Art. 1 - (Finalità).
La Regione del Veneto sostiene le iniziative
tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali ed
interregionali, anche promosse dal Ministero degli Affari Esteri, che
perseguono i fini di:
a) scambio di esperienze di volontariato e di attività
socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della
gioventù;
b) confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani,
dell’infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e
in particolare, delle categorie meno protette. (
1)
Art. 2 - (Predisposizione dei
progetti)
Per le finalità di cui
all’articolo 1, la Giunta regionale predispone specifici progetti,
nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.
Alla formulazione dei progetti possono partecipare gli enti locali e le
associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni
interessate dovranno avanzare entro il 28 febbraio dell’anno di
riferimento del progetto, apposita richiesta al Presidente della Giunta
regionale, allegando la relazione sul programma delle attività
previste, corredata dal preventivo di spesa. (
2)
Art. 3 - (Approvazione del
programma esecutivo e contributi)
Entro il mese di aprile di ogni anno la
Giunta regionale approva il programma delle iniziative di scambi
socio-culturali internazionali ed interregionali, autorizzando la spesa
per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione, e
l’ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le
iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni. (
3)
Il contributo agli enti e alle associazioni sarà determinato nella
misura massima del 50 per cento del costo dell’iniziativa, detratto
il contributo eventuale dei Ministeri interessati.
Su quanto previsto dai commi precedenti la Giunta trasmette dettagliata
relazione al Consiglio regionale entro il 28 febbraio dell’anno
successivo all’approvazione del programma. (
4)
Art. 4 - (Liquidazione ed
erogazione delle spese e dei contributi)
La liquidazione ed erogazione delle spese
direttamente sostenute dalla Regione, è disposta dal competente
servizio, sulla base della documentazione di spesa.
La liquidazione del contributo a favore degli enti e associazioni è
disposta dal competente servizio, in unica soluzione, dietro
presentazione, da parte degli enti e delle associazioni richiedenti di
una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.
In sede di liquidazione e di erogazione l’ammontare del contributo
sarà ridotto in proporzione alle minori somme effettivamente spese
rispetto a quelle preventivate.
Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di
assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre
dell’anno successivo all’approvazione del programma di cui
all’articolo 3, pena la revoca del contributo. (
5)
Art. 5 -(Disposizioni
finanziarie)
Art. 6 - (Variazioni di
bilancio)
Art. 7 -(Norma
transitoria)
Per l'anno 1983 la richiesta e la documentazione prevista
dall’ultimo comma dell’
art. 2 dovrà essere presentata dagli enti e dalle
associazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia della legge. Il
programma delle iniziative sarà approvato dalla Giunta regionale
entro i successivi 30 giorni.
Art. 8 - (Dichiarazione
d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
4) Comma così modificato
dall'art. 13 comma 2
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41
che ha sostituito le parole "al fine di ogni anno" con le parole "entro
il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma".
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO