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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 (BUR n. 53/1983)

Legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 (BUR n. 53/1983) [sommario] [RTF]

INTERVENTI DELLA REGIONE DEL VENETO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI.

Art. 1 - (Finalità).

La Regione del Veneto sostiene le iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, anche promosse dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono i fini di:
a) scambio di esperienze di volontariato e di attività socio-culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù;
b) confronto sulle iniziative significative a favore dei giovani, dell’infanzia, degli handicappati, degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette. (1)

Art. 2 - (Predisposizione dei progetti)

Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale predispone specifici progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.
Alla formulazione dei progetti possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzare entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del progetto, apposita richiesta al Presidente della Giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attività previste, corredata dal preventivo di spesa. (2)

Art. 3 - (Approvazione del programma esecutivo e contributi)

Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale approva il programma delle iniziative di scambi socio-culturali internazionali ed interregionali, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione, e l’ammontare del concorso nella spesa per quanto concerne le iniziative attuate dagli enti locali e dalle associazioni. (3)
Il contributo agli enti e alle associazioni sarà determinato nella misura massima del 50 per cento del costo dell’iniziativa, detratto il contributo eventuale dei Ministeri interessati.
Su quanto previsto dai commi precedenti la Giunta trasmette dettagliata relazione al Consiglio regionale entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’approvazione del programma. (4)

Art. 4 - (Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi)

La liquidazione ed erogazione delle spese direttamente sostenute dalla Regione, è disposta dal competente servizio, sulla base della documentazione di spesa.
La liquidazione del contributo a favore degli enti e associazioni è disposta dal competente servizio, in unica soluzione, dietro presentazione, da parte degli enti e delle associazioni richiedenti di una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.
In sede di liquidazione e di erogazione l’ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme effettivamente spese rispetto a quelle preventivate.
Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione del programma di cui all’articolo 3, pena la revoca del contributo. (5)

Art. 5 -(Disposizioni finanziarie)

omissis (6)

Art. 6 - (Variazioni di bilancio)

omissis (7)

Art. 7 -(Norma transitoria)

Per l'anno 1983 la richiesta e la documentazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 2 dovrà essere presentata dagli enti e dalle associazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia della legge. Il programma delle iniziative sarà approvato dalla Giunta regionale entro i successivi 30 giorni.

Art. 8 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
(2) Articolo così sostituito dall'art. 12 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
(3) Comma così sostituito dall'art. 13 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
(4) Comma così modificato dall'art. 13 comma 2 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha sostituito le parole "al fine di ogni anno" con le parole "entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma".
(5) Comma così sostituito da art. 14 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 , in precedenza aggiunto da art. 93 comma 4 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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