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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 (BUR n. 51/1984)

Legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 (BUR n. 51/1984) [sommario] [RTF]

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI CON SOLLEVAMENTO.

Art. 1 - (Finalità e soggetti beneficiari).

Al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nei territori classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e rendere meno gravoso il costo agli utenti, la Regione concorre con un contributo annuo sulle spese di esercizio degli impianti.
Hanno titolo al beneficio le comunità montane di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i comuni montani e gli enti autorizzati alla gestione di acquedotti per sollevamento interessanti i territori montani. (1)
Per avere diritto al contributo di cui al primo comma, l’Ente richiedente deve dimostrare di essersi già accollata una parte delle spese di esercizio degli impianti senza farle gravare integralmente sulle tariffe di utenza.

Art. 2 - (Determinazione del contributo)

Il contributo è determinato con interpolazione in base ai valori di cui alla tabella indicata al successivo art. 5, tenuto conto dell’altezza geodetica di sollevamento a partire da m 400 e del volume complessivo annuo di acqua erogata, determinato in base ad un fabbisogno giornaliero di litri 120 per abitante residente servito dall’impianto di sollevamento, giusta apposita dichiarazione del sindaco del comune.
Per altezza geodetica di sollevamento deve intendersi, ai fini della presente legge, quella compresa fra il livello dell’acqua alla presa e il livello massimo dell’acqua nel serbatoio di distribuzione o, in mancanza di questo, dall’altezza effettiva dell’ultima erogazione dell’acqua pompata, indipendentemente dal frazionamento dei pompaggi.

Art. 3 - (Modalità per la presentazione delle domande)

Le domande di contributo, corredate dal parere delle comunità montane interessate sulla loro corrispondenza con i contenuti dei piani generali di sviluppo e dei programmi annuali di cui all’art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , (2) e di una dichiarazione dell’ente o consorzio interessato dalla quale risulti l’altezza geodetica di sollevamento dell’acquedotto, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, tramite lo ufficio del Genio civile, entro il 31 marzo di ogni anno.
Le domande di contributo devono rifersi all’erogazione dell’acque per l'anno in corso calcolata in base al numero degli abitanti residenti serviti dall’impianto di sollevamento, accertati nell’anno precedente.

Art. 4 - (Concessione dei contributi)

La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale e la sua erogazione viene effettuata in unica soluzione.

Art. 5 - (Tabella parametrica)

Per la determinazione della misura del contributo, da applicare sul volume d' acque complessivo annuo calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si adottano i valori della seguente tabella:
Altezza geodetica
di sollevamento (m)
Misura del contributo
(lire/m3)
400
100
500
150
600
200
700
250
800
300
900
350
Altezza geodetica
di sollevamento (m)
Misura del contributo
(lire/m3)
1.000
400
1.100
450
1.200
500
1.300
550
1.400
600
1.500 ed oltre
650

Art. 6 - (Norme transitorie e finali)

La misura del contributo, derivante dall’applicazione della tabella, di cui all’art. 5, è applicata dall’1 gennaio 1984.
A far data dall’1 gennaio 1985, in seguito al verificarsi di eventuali nuovi aumenti delle tariffe ENEL, la Giunta regionale è autorizzata a variare la misura del contributo regionale parametrico per metro cubo, come stabilito dalla secondo colonna della tabella di cui all’art. 5, in ragione delle percentuale di variazione del costo dell’energia elettrica e del costo di distribuzione.
L’aumento del contributo decorre dall’esercizio finanziario successivo a quello della sua determinazione.
Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli Enti interessati dovranno trasmettere la documentazione prevista dagli artt. 1, 2 e 3 anche al fine di consentire l’erogazione di eventuali conguagli.

Art. 7 - (Contributi straordinari)

Viene erogato un contributo una tantum ai comuni di Conco e Lusiana, rispettivametne di lire 300 milioni e lire 200 milioni, per situazioni particolari di emergenza dovute a fattori geologico - ambientali.

Art. 8 - (Copertura finanziaria)

Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata una spesa di L. 900.000.000 per l’esercizio finanziario 1984, di cui:
a) L. 400.000.000 per gli interventi di cui all’art. 1 e 2 della presente legge, come incremento dell’importo già stanziato sul Cap. 14010 del bilancio - provvidenze a favore di comunità montane e di comuni montani serviti da acquedotti, per sollevamento, per l’esercizio finanziario 1984;
b) L. 500.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 7, per cui è prevista l’istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio.
L’Amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui ai punti a) e b) del precedene comma mediante il prelievo degli importi appositamente accantonati nel Fondo globale spese correnti di cui al Cap. 80210, secondo l’esatta destinazione attribuita alla partita n. 11, Interventi a favore di comuni e comunità montane servite da acquedotti per sollevamento, e n. 18, Contributo “ una - tantum ” ai comuni di Conco e Lusiana per situazioni di particolare emergenza.
Per gli aumenti eventualmente determinati successivamente all’1 gennaio 1985 in conseguenza dell’aumento delle tariffe elettriche, l’incremento del relativo capitolo di bilancio avverrà, in misura corrispondente allo incremento parametrico deliberato, in sede di approvazione della rispettiva legge di bilancio.

Art. 9 - (Variazione di bilancio)

omissis (3)

Art. 10 - (Norma abrogativa)

Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 44 e 18 agosto 1977, n. 44.

Art. 11 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

(1) La legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 39 che nell'articolo 2 sostitutivo dell'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 ha ridisciplinato la materia.
(2) La legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 è stata abrogata dall'art. 24 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 che ha ridisciplinato la materia.
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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