Legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 (BUR n. 51/1984)
Legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 (BUR n. 51/1984) [sommario] [RTF]
PROVVIDENZE A
FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI
CON SOLLEVAMENTO.
Art. 1 - (Finalità e
soggetti beneficiari).
Al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico delle popolazioni
residenti nei territori classificati montani in applicazione degli artt.
1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell’articolo
unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e rendere meno gravoso il costo
agli utenti, la Regione concorre con un contributo annuo sulle spese di
esercizio degli impianti.
Hanno titolo al beneficio le comunità montane di cui alla
legge regionale 27 marzo
1973, n. 10 , i comuni montani e gli enti autorizzati alla gestione
di acquedotti per sollevamento interessanti i territori montani.
(
1)
Per avere diritto al contributo di cui al primo comma, l’Ente
richiedente deve dimostrare di essersi già accollata una parte delle
spese di esercizio degli impianti senza farle gravare integralmente sulle
tariffe di utenza.
Art. 2 - (Determinazione del
contributo)
Il contributo è determinato con interpolazione in base ai valori di
cui alla tabella indicata al successivo art. 5, tenuto conto
dell’altezza geodetica di sollevamento a partire da m 400 e del
volume complessivo annuo di acqua erogata, determinato in base ad un
fabbisogno giornaliero di litri 120 per abitante residente servito
dall’impianto di sollevamento, giusta apposita dichiarazione del
sindaco del comune.
Per altezza geodetica di sollevamento deve intendersi, ai fini della
presente legge, quella compresa fra il livello dell’acqua alla
presa e il livello massimo dell’acqua nel serbatoio di
distribuzione o, in mancanza di questo, dall’altezza effettiva
dell’ultima erogazione dell’acqua pompata, indipendentemente
dal frazionamento dei pompaggi.
Art. 3 - (Modalità per la
presentazione delle domande)
Le domande di contributo, corredate dal parere delle comunità
montane interessate sulla loro corrispondenza con i contenuti dei piani
generali di sviluppo e dei programmi annuali di cui all’art. 5
della
legge
regionale 27 marzo 1973, n. 11 , (
2) e di una dichiarazione dell’ente o consorzio
interessato dalla quale risulti l’altezza geodetica di sollevamento
dell’acquedotto, devono essere presentate al Presidente della
Giunta regionale, tramite lo ufficio del Genio civile, entro il 31 marzo
di ogni anno.
Le domande di contributo devono rifersi all’erogazione
dell’acque per l'anno in corso calcolata in base al numero degli
abitanti residenti serviti dall’impianto di sollevamento, accertati
nell’anno precedente.
Art. 4 - (Concessione dei
contributi)
La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale e
la sua erogazione viene effettuata in unica soluzione.
Art. 5 - (Tabella
parametrica)
Per la determinazione della misura del contributo, da applicare sul
volume d' acque complessivo annuo calcolato con le modalità di cui
ai precedenti articoli 2 e 3, si adottano i valori della seguente
tabella:
Altezza geodetica
di sollevamento (m)
|
Misura del contributo
(lire/m3)
|
400
|
100
|
500
|
150
|
600
|
200
|
700
|
250
|
800
|
300
|
900
|
350
|
Altezza geodetica
di sollevamento (m)
|
Misura del contributo
(lire/m3)
|
1.000
|
400
|
1.100
|
450
|
1.200
|
500
|
1.300
|
550
|
1.400
|
600
|
1.500 ed oltre
|
650
|
Art. 6 - (Norme transitorie e
finali)
La misura del contributo, derivante dall’applicazione della
tabella, di cui all’art. 5, è applicata dall’1 gennaio
1984.
A far data dall’1 gennaio 1985, in seguito al verificarsi di
eventuali nuovi aumenti delle tariffe ENEL, la Giunta regionale è
autorizzata a variare la misura del contributo regionale parametrico per
metro cubo, come stabilito dalla secondo colonna della tabella di cui
all’art. 5, in ragione delle percentuale di variazione del costo
dell’energia elettrica e del costo di distribuzione.
L’aumento del contributo decorre dall’esercizio finanziario
successivo a quello della sua determinazione.
Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli
Enti interessati dovranno trasmettere la documentazione prevista dagli
artt. 1, 2 e 3 anche al fine di consentire l’erogazione di
eventuali conguagli.
Art. 7 - (Contributi
straordinari)
Viene erogato un contributo una tantum ai comuni di Conco e Lusiana,
rispettivametne di lire 300 milioni e lire 200 milioni, per situazioni
particolari di emergenza dovute a fattori geologico - ambientali.
Art. 8 - (Copertura
finanziaria)
Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata una spesa
di L. 900.000.000 per l’esercizio finanziario 1984, di cui:
a) L. 400.000.000 per gli interventi di cui all’art. 1 e 2 della
presente legge, come incremento dell’importo già stanziato sul
Cap. 14010 del bilancio - provvidenze a favore di comunità montane e
di comuni montani serviti da acquedotti, per sollevamento, per
l’esercizio finanziario 1984;
b) L. 500.000.000 per gli
interventi di cui al precedente art. 7, per cui è prevista
l’istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del
bilancio.
L’Amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui ai punti a)
e b) del precedene comma mediante il prelievo degli importi appositamente
accantonati nel Fondo globale spese correnti di cui al Cap. 80210,
secondo l’esatta destinazione attribuita alla partita n. 11,
Interventi a favore di comuni e comunità montane servite da
acquedotti per sollevamento, e n. 18, Contributo “ una - tantum
” ai comuni di Conco e Lusiana per situazioni di particolare
emergenza.
Per gli aumenti eventualmente determinati successivamente all’1
gennaio 1985 in conseguenza dell’aumento delle tariffe elettriche,
l’incremento del relativo capitolo di bilancio avverrà, in
misura corrispondente allo incremento parametrico deliberato, in sede di
approvazione della rispettiva legge di bilancio.
Art. 9 - (Variazione di
bilancio)
Art. 10 - (Norma
abrogativa)
Art. 11 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO