Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (BUR n. 72/1992) (Abrogata)
Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (BUR n. 72/1992) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
NORME
SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.
Peraltro la legge in questione continua ad applicarsi alle Comunità
montane Agno - Chiampo e della Lessinia fino alla costituzione in unione
montana o alla data di scioglimento.
[NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.
(1)
TITOLO I
Norme generali
Art. 1 -
Finalità.
1. La presente legge disciplina la
costituzione, le attribuzioni e l'attività delle Comunità
montane, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102
e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 31 gennaio 1994, n.
97.
2. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti
disposizioni comunitarie e nazionali, promuove azioni volte alla
salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici,
sociali e culturali della montagna.”. (2)
Art. 2 - Delimitazione
territoriale.
1. Il territorio della Regione
classificato montano in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, dell’articolo unico della legge 30
luglio 1957, n. 657, dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.
142 e dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 ,
(3) è ripartito,
sulla base dei criteri di unità territoriale, economica e sociale,
nelle seguenti zone omogenee, come delimitate nella cartografia allegata
alla presente legge:
1) zona omogenea dell’Agordino comprendente i comuni di: Agordo,
Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale
d’Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana,
Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tomaso Agordino, Selva di Cadore,
Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;
2) zona omogenea dell’Alpago comprendente i comuni di: Chies
d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos
d’Alpago (parte), Tambre d’Alpago;
3) zona omogenea del Basso Cadore - Longaronese - Zoldano comprendente
i comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di
Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore;
4) zona omogenea della Val Belluna comprendente i comuni di: Lentiai,
Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana;
5) zona omogenea di Belluno - Ponte nelle Alpi comprendente i comuni
di: Belluno, Ponte nelle Alpi;
6) zona omogenea del Cadore centrale comprendente i comuni di: Auronzo
di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore,
Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore,
Vigo di Cadore;
7) zona omogenea del Comelico e Sappada comprendente i comuni di:
Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di
Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada;
8) zona omogenea del Feltrino comprendente i comuni di: Alano di
Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena,
Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del
Grappa, Sovramonte, Vas;
9) zona omogenea della Valle del Boite comprendente i comuni di: Borca
di Cadore, Cibiana, Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Vodo di
Cadore;
10) zona omogenea del Grappa comprendente i comuni di: Borso del
Grappa, Cavaso del Tomba (parte), Crespano del Grappa (parte), Paderno
del Grappa (parte), Pederobba (parte), Possagno, Castelcucco,
Monfumo;
11) zona omogenea delle Prealpi Trevigiane comprendente i comuni di:
Cappella Maggiore (parte), Cison di Valmarino, Cordignano (parte), Farra
di Soligo (parte), Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo (parte),
Refrontolo (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Segusino, Tarzo,
Valdobbiadene (parte), Vidor (parte), Vittorio Veneto (parte);
12) zona omogenea del Baldo comprendente i comuni di: Brentino
Belluno, Brenzone, Caprino Veronese (parte), Costermano (parte), Ferrara
di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese (parte), San Zeno di Montagna,
Torri del Benaco (parte);
13) zona omogenea della Lessinia comprendente i comuni di: Badia
Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane
(parte), Grezzana, Marano di Valpolicella (parte), Negrar (parte),
Roverè Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella (parte), S. Anna
d’Alfaedo, San Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago (parte), Velo Veronese, Vestenanova;
14) zona omogenea dell’Alto Astico e Posina comprendente i
comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte,
Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico;
15) zona omogenea del Basso Astico comprendente i comuni di: Breganze
(parte), Caltrano, Calvene, Fara Vicentino (parte), Lugo di Vicenza
(parte), Marostica (parte), Mason Vicentino (parte), Molvena (parte),
Pianezze (parte), Salcedo;
16) zona omogenea del Brenta comprendente i comuni di: Bassano del
Grappa (parte), Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa
(parte), Romano d’Ezzelino (parte), S. Nazario, Solagna,
Valstagna;
17) zona omogenea dell’Agno e Chiampo comprendente i comuni di:
Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino (parte), Crespadoro,
Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Trissino (parte),
Valdagno;
18) zona omogenea del Leogra comprendente i comuni di: Monte di Malo,
Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte),
Torrebelvicino, Valli del Pasubio;
19) zona omogenea dei Sette Comuni comprendente i comuni di: Asiago,
Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
2. Alle zone omogenee di cui al comma 1 corrispondono le seguenti
Comunità montane:
1) Comunità montana Agordina;
2) Comunità montana dell’Alpago;
3) Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano;
4) Comunità montana Val Belluna;
5) Comunità montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi;
6) Comunità montana Centro Cadore;
7) Comunità montana Comelico - Sappada;
8) Comunità montana Feltrina;
9) Comunità montana della Valle del Boite;
10) Comunità montana del Grappa;
11) Comunità montana delle Prealpi Trevigiane;
12) Comunità montana del Baldo;
13) Comunità montana della Lessinia;
14) Comunità montana Alto Astico e Posina;
15) Comunità montana dall’Astico al Brenta;
16) Comunità montana del Brenta;
17) Comunità montana Agno - Chiampo;
18) Comunità montana Leogra-Timonchio;
19) Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
3. I Comuni confinanti con il territorio delle Comunità montane
costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui
all’articolo 28, comma 3, della legge n. 142/1990, possono
presentare alla Regione una richiesta motivata di inclusione nella
Comunità montana, previo parere del Consiglio della Comunità
che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, con voto favorevole
dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. (4)
TITOLO II
Ordinamento delle Comunità montane (5)
Art. 3 - Istituzione e
obiettivi dell'Ente.
1. Tra i Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui
all'art. 2, è istituita la Comunità montana, Ente locale a
norma dell'art. 28 della legge n. 142/1990, che persegue i seguenti
obiettivi:
a) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna le cui
azioni organiche e coordinate, dirette allo sviluppo globale mediante la
tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle
potenzialità endogene proprie dell’habitat montano, riguardano
i profili territoriali, economici, sociali e culturali; (6)
b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al
territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra
Comunità montane e Comuni con carattere di reciprocità in
ragione delle strutture di cui sono dotati;
c) la promozione delle unioni di Comuni nonchè della fusione di
tutti o parte dei Comuni associati;
d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e
provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a
consentire la base di un adeguato sviluppo economico;
e) la gestione associata dei servizi comunali;
f) il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva
rivolte alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti
sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli
obiettivi e degli interventi;
g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di
sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le
condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle
tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.
(7)
Art. 4 - Organi
1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, la Giunta e
il Presidente che esercitano le funzioni loro attribuite dalle norme
statutarie.
2. Il Consiglio della Comunità montana è composto dai
rappresentanti di ciascun Comune associato eletti, con voto limitato a
uno, in numero rapportato alla classe demografica di appartenenza in
ragione di tre per i Comuni fino a 4.999 abitanti, di quattro per i
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, di cinque per i Comuni da 10.000 a
19.999 abitanti, di sei per i Comuni da 20.000 a 40.000 abitanti. In ogni
caso dovrà essere garantita ai sensi dell'art. 4 della legge n.
1102/71, la presenza della minoranza di ciascun Comune.
3. Il numero degli abitanti corrisponde a quello della popolazione
residente nel territorio classificato montano ai sensi
dell’articolo 2, al 31 dicembre dell’anno precedente.
(8)
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli
entro 45 giorni dalla elezione di questi ultimi e restano in carica per
la durata degli stessi ai sensi dell’articolo 31, comma 3 della
legge n. 142/1990. (9)
5. I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica
fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli
comunali.
6. La Giunta e il Presidente sono eletti dal Consiglio, a scrutinio
palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo i
principi stabiliti nello Statuto.
7. Qualora i Consigli comunali non provvedano alle nomine di
competenza, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della
legge regionale 12
aprile 1999, n. 18 . (10) (11)
7 bis. Il Consiglio è validamente costituito fino a quando resta
in carica la maggioranza dei Consiglieri assegnati. (12)
Art. 5 - Statuto.
1. La Comunità montana adotta il proprio Statuto ai sensi
dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990.
2. Lo Statuto, tra l'altro, prevede:
a) la sede e la denominazione della Comunità;
b) l'elezione della Giunta sulla base di un documento programmatico,
un termine per la prima seduta del Consiglio, un termine per l'elezione
della Giunta o sostituzione degli Assessori nonchè l'istituto della
mozione di sfiducia costruttiva; (13)
c) la possibilità di nomina ad Assessori di cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere;
d) la ripartizione delle funzioni tra il Consiglio, cui comunque
spettano le funzioni di indirizzo e controllo, la Giunta e il Presidente
e le modalità del loro funzionamento;
e) il numero dei componenti la Giunta, non superiore a sei oltre al
Presidente nelle Comunità fino a 10 Comuni, non superiore a otto
oltre il Presidente nelle Comunità oltre i 10 Comuni;
f) le procedure per l'esercizio associato di funzioni proprie dei
Comuni o a questi delegate dalla Regione nonchè l'esercizio e le
procedure di affidamento di ogni altra funzione delegata alle
Comunità montane dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione e le
forme diverse di collaborazione e gestione dei servizi con Comuni e
Province di cui all'art.
10;
g) i modi di sostituzione dei componenti degli organi della
Comunità;
h) l'indicazione della provenienza delle risorse finanziarie in
conformità alle norme che disciplinano la finanza locale,
nonchè disposizioni per l'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge
n.1102/1971 e la nomina del Tesoriere;
i) le disposizioni intese a promuovere la partecipazione dei
cittadini, di enti e organizzazioni operanti nel territorio della
Comunità;
l) l’individuazione degli enti, associazioni e organismi che
possono concorrere alla formazione del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico; (14)
m) i principi per l'organizzazione dell'Ente, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 51 della legge n. 142/1990, e per la gestione delle
funzioni attraverso enti strumentali, convenzioni con singoli Comuni
ovvero attraverso altre forme associative e di collaborazione;
n) le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del
piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui agli artt. 13 e 14;
n bis) la nomina di un Segretario che coordina le funzioni
amministrative della Comunità. (15)
3. Lo Statuto può prevedere:
a) l’istituzione della
Conferenza dei Sindaci dei comuni associati presieduta dal Presidente
della Comunità montana, in ordine alle funzioni della Comunità
montana, che esprime pareri obbligatori;
b) la possibilità di copertura di posti per i quali si rendono
necessarie specifiche professionalità mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi del comma
5 dell’articolo 51 della legge n. 142/1990. (16)
Art. 6 - Adozione ed
approvazione dello Statuto.
1. Lo Statuto è adottato dal
Consiglio della Comunità con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti assegnati.
2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione è
inviata ai comuni interessati che provvedono alla sua pubblicazione nel
proprio albo per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque
può formulare osservazioni e proposte.
3. Nei successivi trenta giorni, il Consiglio della Comunità
approva lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e
proposte.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
modifiche statutarie.
5. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. (17)
Art. 7 - Organizzazione
degli uffici e del personale.
1. Gli uffici della Comunità
montana sono organizzati sulla base dei regolamenti degli uffici e dei
servizi approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio ivi compresa l’indicazione di specifiche
professionalità, in particolare per la direzione e assistenza
tecnica dei settori relativi alla gestione del territorio, alle azioni in
campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica
e all'informazione.
2. Le Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni loro
spettanti possono:
a) utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Provincia,
Regione nonché dallo Stato;
b) avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel proprio
territorio. (18)
TITOLO III
Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 8 - Funzioni di
competenza.
1. Oltre alle funzioni attribuite dalle
leggi statali e regionali, nonchè agli interventi stabiliti dalle
normative Comunitarie, spetta alla Comunità montana:
a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna
attribuita con provvedimento regionale;
b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la
realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti, in armonia
con la programmazione regionale e provinciale;
c) approvare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di
sviluppo socio-economico; (19)
d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello
sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di
aziende speciali, enti strumentali, Società di capitali anche con
partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla
realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di
sviluppo;
e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale
di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla
predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo
socio-economico di ciascuna Comunità montana nel quadro degli
obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e
dalla programmazione regionale;
g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative,
gli interventi speciali per la montagna finalizzati a ovviare agli
svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da
assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni
residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e
sociale.
2. E'altresì affidato alla Comunità montana, con le
procedure individuate nello Statuto, l'esercizio associato di funzioni
proprie e di servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni
compresi in ciascuna delle zone omogenee individuate all'art. 2.
3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di
Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi
delegate.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i
Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema
tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni
interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i
rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche
tra i Comuni e la Comunità montana.
5. I Comuni di cui all'art.
2 della presente legge classificati parzialmente montani possono
disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o
delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si
estenda, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 93/1981, anche alla parte
del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di
natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art.
4 della legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area
intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea
montana, la Comunità montana può essere delegata, da tutti o
parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali
costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le
quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso
il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà
parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni
deleganti.
Art. 9 - Attribuzione di
deleghe.
1. Con leggi regionali di settore
saranno individuate le funzioni amministrative da delegare alle
Comunità montane, con particolare riferimento ai settori primario,
economico-sociale, culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve
le competenze di altri Enti ai sensi della legge n. 142/1990.
2. omissis (20) .
Art. 10 -
Convenzioni.
1. Per lo svolgimento coordinato di
determinate funzioni e servizi per la realizzazione di specifici
programmi, le Comunità montane possono stipulare tra loro, con
Comuni associati, con le Province e con altri soggetti pubblici apposite
convenzioni, secondo i modi e le forme stabiliti nei rispettivi Statuti e
compatibilmente con le previsioni in materia dell'art. 24 della legge n.
142/1990.
2. I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della
popolazione complessiva, possono stipulare apposite convenzioni con le
Comunità montane relativamente al proprio territorio montano per
usufruire dei benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalla Comunità europea o dalle leggi statali e
regionali.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere possono essere promossi
accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990.
3 bis. L’affidamento dei lavori e dei servizi previsti
dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 97/1994, avviene mediante
convenzione. (21)
Art. 11 - Esercizio
associato di funzioni.
1. Le Comunità montane possono
prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni
proprie ricorrendo alla convenzione di cui all'articolo 10.
2. Le leggi regionali possono prevedere contributi integrativi per la
gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla Comunità
montana. (22)
Art. 12 - Riordino
organismi associativi.
TITOLO IV
Attività programmatorie e risorse finanziarie
Art. 13 - Piano
pluriennale di sviluppo socio-economico.
1. Il Consiglio della Comunità
montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria
competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi
dello sviluppo socio-economico mediante un piano pluriennale di sviluppo
socio-economico di validità quinquennale, da elaborarsi ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, in armonia con gli strumenti della
programmazione provinciale e regionale.
2. Il piano pluriennale può riguardare l’intero territorio
dei Comuni ancorché classificati parzialmente montani.
3. Alla formazione del piano pluriennale concorrono i comuni ed altri
enti, associazioni e organismi previsti dallo Statuto della
Comunità.
4. Il piano pluriennale deve contenere:
a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità intende
perseguire;
b) l’individuazione degli interventi, compresi quelli speciali,
previsti dall’articolo 1 della legge n. 97/1094, e del loro
presumibile costo.
5. Il piano pluriennale viene attuato con programmi annuali operativi,
che indicano gli interventi previsti e gli oneri di spesa che debbono
trovare idonea iscrizione nel bilancio della Comunità montana.
(24)
Art. 14 - Procedure di
pianificazione.
1. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico è adottato, entro tre mesi dall’approvazione
dello Statuto e successivamente ogni cinque anni, dal Consiglio della
Comunità montana ed è pubblicato all’albo di ciascun
Comune del territorio per almeno trenta giorni. Nei successivi trenta
giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e
opposizioni.
2. Il Consiglio, esaminate le eventuali osservazioni e le opposizioni,
trasmette il piano pluriennale con le proprie controdeduzioni alla
Provincia che, entro sessanta giorni dal ricevimento, lo approva o lo
restituisce con richiesta motivata di integrazioni e modifiche. Trascorso
tale termine il piano pluriennale si intende approvato.
3. Il piano pluriennale approvato è trasmesso entro dieci giorni
alla Giunta regionale.
4. Il programma annuale é approvato in conformità al piano
pluriennale dal Consiglio della Comunità montana contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione, ed è trasmesso
alla Giunta regionale entro il 31 marzo.
5. Il programma annuale deve ricomprendere gli adempimenti
programmatori delle Comunità montane previsti dall’articolo 34 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 , dall’articolo 46 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 , (25) dagli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 ,
dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativamente alle previsioni da
effettuarsi sul Fondo regionale per la montagna, nonché dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6. Il termine del 31 gennaio previsto al primo comma
dell’articolo 34 della legge regionale n. 52/1978 è
spostato al 31 marzo. (26)
Art. 15 - Riparto dei
finanziamenti.
Art. 16 - Contributo
regionale per il funzionamento.
1. La Regione concede alle
Comunità montane, al fine di favorirne l'attività, un
contributo annuo per il funzionamento degli uffici, ripartito in base ai
seguenti criteri:
a) 25% in parti uguali;
b) 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel
territorio della Comunità;
c) 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani
quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per Comune risultati
dall'ultimo censimento Istat;
d) 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della
Comunità montana.
2. L'erogazione del contributo è disposto con decreto del
Dirigente regionale della struttura competente in materia, sulla base dei
criteri di ripartizione di cui al comma 1, entro il mese successivo a
quello della pubblicazione della legge regionale di approvazione del
bilancio. (28)
Art. 17 - Fondo per gli
investimenti in montagna.
1. Nell’ambito delle
finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove
disposizioni per le zone montane”, è istituito il “fondo
regionale per la montagna” alimentato da:
a) trasferimenti dal “fondo nazionale per la montagna” di
cui all’articolo 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo
n. 3109;
b) finanziamenti a carico del bilancio regionale da determinarsi
annualmente con il provvedimento di rifinanziamento di cui
all’articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, da
allocarsi al capitolo n. 3110;
c) altri trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti
pubblici destinati allo sviluppo della montagna, da allocarsi al capitolo
n. 3117.
2. La dotazione del fondo regionale per la montagna è ripartita
fra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale
montana;
b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel
territorio montano;
c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto
idrogeologico;
d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico sociali
determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo
biennio;
e) venti per cento in base all’altimetria media dei centri
abitati compresi nel territorio della Comunità.
3. Le Comunità montane possono utilizzare lo stanziamento del
fondo di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per
cento per la copertura degli oneri connessi all’attuazione degli
interventi speciali di cui all’articolo 1 della legge n. 97/1994,
ivi compresa la quota parte relativa al personale.
4. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata tra tutte le
Comunità montane; la erogazione dei finanziamenti è subordinata
all’approvazione dei programmi annuali nei termini previsti
dall’articolo 14. (29)
Art. 18 - Individuazione
fasce altimetriche.
1. La legge regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge
n. 142/1990, secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di
territorio, nell'ambito di ogni singola Comunità montana, al fine di
garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di
competenza della Regione e delle Comunità.
2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi del supporto
tecnico e scientifico di altri enti pubblici, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge formulano adeguate proposte
in merito alla Giunta regionale con particolare riferimento alla
fragilità ecologica della zona di competenza ed ai connessi rischi
ambientali.
Art. 19 -
Controlli.
1. Il Consiglio della Comunità
montana ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.
77 elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore dei
conti, ai fini del controllo economico-finanziario
sull’attività dell'Ente.
2. Il revisore collabora con il Consiglio nella funzione di controllo
e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
conto consuntivo. In tale relazione il revisore esprime i rilievi e le
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
3. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni, non è
revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta. Il
revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il controllo sugli Statuti e sugli atti delle Comunità montane
è esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi della
legge regionale n.
18/1999 . (30)
Art. 19 bis - Conferenza
permanente per la montagna. (31)
1. La Conferenza permanente per la montagna, è composta dai
Presidenti delle Comunità montane, dai Presidenti delle Province di
Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da tre sindaci di comuni montani
designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI), dal
Presidente dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti
montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM), ed è presieduta
dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale da lui
delegato.
2. La Conferenza presenta alla Regione, entro il primo semestre di
ogni anno, un documento sullo stato di attuazione della programmazione
nelle aree montane.
3. La Conferenza formula raccomandazioni alle Comunità montane,
agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della
programmazione nelle aree montane su ogni altra questione attinente allo
sviluppo delle aree montane.
4. La funzione di segretario della Conferenza è svolta dal
dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed
economia montana o da un suo delegato, con qualifica di dirigente; le
attività di segreteria sono svolte da personale regionale
appartenente alla stessa struttura.
5. A supporto dell’attività della Conferenza è
istituito, presso la struttura di cui al comma 4, il Centro di
documentazione sulla montagna del Veneto. (32)
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 20 - Integrazione
degli organi.
Art. 21 - Funzioni
sanitarie.
Art. 22 - Regolazione dei
rapporti patrimoniali.
1. Qualora si verifichino variazioni territoriali, a seguito
dell'applicazione dell'articolo 2, il Presidente della Giunta regionale,
entro tre mesi dalla variazione, indice una Conferenza tra le
Comunità montane e i Comuni eventualmente interessati al fine di
definire, sulla base delle norme del Codice Civile in materia di
successioni tra persone giuridiche, i rapporti patrimoniali,
organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati.
(35)
2. Tenuto conto delle indicazioni della predetta conferenza, il
Presidente della Giunta regionale definisce i rapporti esistenti con
proprio decreto che avrà effetto dall'esercizio finanziario
successivo alla data del decreto.
Art. 23 - Norma
finanziaria.
a) al capitolo 3105 denominato "Interventi per lo sviluppo della
montagna" mediante utilizzo delle assegnazioni statali disposte da leggi
speciali e delle assegnazioni comunitarie, per quanto riguarda gli
interventi di cui all'art.
15;
b) al capitolo 3100 denominato "Contributo regionale ordinario a
favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento", per
quanto riguarda il contributo regionale di funzionamento ai sensi
dell'art. 16;
c) al capitolo di nuova istituzione 3110 denominato "Interventi nei
territori classificati montani e collinari" per quanto riguarda la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 17.
Art. 24 -
Abrogazioni.
1. Sono abrogate:
Art. 25 - Dichiarazione
di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
SOMMARIO