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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985)

Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985) [sommario] [RTF]

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE.

Art. 1 - (Finalità della legge).

La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo stesso regionale per le ville venete.

Art. 2 - (Organizzazione strutturale)

La struttura organizzativa dell’Istituto regionale per le ville venete ( IRVV) è la seguente:
- Direzione con i compiti previsti dall’art. 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ;
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.

Art. 3 - (Norme di rinvio)

Si applicano al personale dell’Istituto regionale per le ville venete ( IRVV) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore per il personale della Regione del Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 4 - (Organico del personale)

1. L’organico del personale dell’Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:
Qualifica funzionale
Numero
Dirigente regionale
1
Funzionario
2
Istruttore direttivo
2
Istruttore
3
Esecutore
4
Operatore
2
Ausiliario
1

----------
Totale
15
2. L’assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. (1)

Art. 5 - (Criteri di inquadramento)

In applicazione dell’art. 25, comma quarto, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a contratto ai sensi dell’art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 e successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .(2)

Art. 6 - (Trattamento economico pregresso)

Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione dell’Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di immissione in ruolo, al personale di cui all’art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.

Art. 7 - (Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l’Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di bilancio.

Art. 8 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 .
(2) La legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 è stata abrogata dall'articolo 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO

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