Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985)
Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 (BUR n. 5/1985) [sommario] [RTF]
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE.
Art. 1 - (Finalità della
legge).
La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa, lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale
dell’Istituto regionale per le ville venete (IRVV), ai sensi
dell’
art.
25 della
legge
regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla
Regione del Veneto dall’Ente per le ville venete e assegnato allo
stesso regionale per le ville venete.
Art. 2 - (Organizzazione
strutturale)
La struttura organizzativa dell’Istituto regionale per le ville
venete ( IRVV) è la seguente:
- Servizio operativo con compiti di carattere tecnico;
- Ufficio amministrativo con compiti di ragioneria, economato, personale;
- Ufficio di presidenza con compiti di segreteria;
- Servizi tecnico-manuali con compiti di carattere ausiliario.
Art. 3 - (Norme di rinvio)
Si applicano al personale dell’Istituto regionale per le ville
venete ( IRVV) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento
economico in vigore per il personale della Regione del Veneto,
compatibili con quanto stabilito nella presente legge.
Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del
personale della Regione del Veneto sarà automaticamente recepita
nell’ordinamento dell’Istituto regionale per le ville venete
con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 4 - (Organico del
personale)
1. L’organico del personale dell’Istituto regionale per le
ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali,
dalla seguente tabella:
Qualifica funzionale
|
Numero
|
Dirigente regionale
|
1
|
Funzionario
|
2
|
Istruttore direttivo
|
2
|
Istruttore
|
3
|
Esecutore
|
4
|
Operatore
|
2
|
Ausiliario
|
1
|
|
----------
|
Totale
|
15
|
2. L’assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. (
1)
Art. 5 - (Criteri di
inquadramento)
In applicazione dell’
art. 25, comma quarto, della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ,
il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a
contratto ai sensi dell’art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243 e
successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere
apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.
Il contenuto delle prove verrà determinato dal Presidente
dell’Istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per
i posti messi a concorso.
Con atto del Presidente dell’Istituto sarà costituita
altresì apposita commissione giudicatrice.
Il personale che consegue l’idoneità è inquadrato nei
ruoli dell’Istituto Regionale per le Ville Venete nelle qualifiche
funzionali e con i criteri di cui alla
legge regionale 3 luglio 1984, n. 30
.(
2)
Art. 6 - (Trattamento
economico pregresso)
Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione
dell’Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di
immissione in ruolo, al personale di cui all’
art. 25 della
legge regionale 24
agosto 1979, n. 63 , compete il trattamento economico previsto per i
dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con
riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.
Art. 7 - (Norma
finanziaria)
Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte
l’Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di
bilancio.
Art. 8 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
SOMMARIO