Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (BUR n. 42/1979)
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (BUR n. 42/1979) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER
LE VILLE VENETE “ IRVV ”. (1)
Art. 1
E' istituito, ai sensi dell’
art. 50 dello
Statuto, l’Istituto regionale per le Ville Venete( IRVV).
2. L’Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica.
Esso opera in conformità alla programmazione regionale di settore e
agli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d’intesa con la
Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel
territorio di quest’ultima. (
2)
2. bis La Giunta regionale con proprio provvedimento individua la sede
dell’Istituto, nell’ottica di valorizzazione delle Ville
Venete. (
3)
Art. 2 - Ville Venete e
funzioni dell’Istituto. (4)
1. Ai fini della presente legge per Ville Venete si intendono gli edifici
catalogati dall’Istituto e contenuti in un apposito elenco
approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli
Venezia Giulia per quanto di competenza, e loro pertinenze, ivi compresi
parchi e giardini.
2. L’Istituto provvede, in concorso con il proprietario o
sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville
Venete, soggette alle disposizioni della parte II del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”,
di seguito Codice, nonché alla promozione ed alla miglior
utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete di cui
al comma 1.
3. L’Istituto inoltre:
a) fornisce supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville
Venete di cui al comma 1;
b) provvede al restauro delle Ville Venete di proprietà regionale e
collabora alla valorizzazione delle collezioni ivi contenute;
c) provvede anche attraverso l’istituto dell’esproprio,
all’acquisto di Ville Venete, delle loro pertinenze, dei parchi e
giardini che ne compongono il complesso monumentale, ai sensi degli
articoli 17 e 22 della presente legge;
d) promuove azioni volte alla valorizzazione, conservazione e recupero
del contesto figurativo delle Ville Venete soggette alle disposizioni
della parte II del Codice;
e) può gestire le Ville Venete di proprietà regionale;
f) promuove percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni
culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai
sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 “Regolamento
concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e
degli altri operatori che svolgono attività complementari al
restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi
dell’articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.”;
g) elabora progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del
patrimonio culturale; promuove e partecipa, con enti pubblici e privati,
a progetti nazionali, europei e internazionali, anche ai fini
dell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati compresi quelli
comunitari in materia;
h) promuove, anche in accordo con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, progetti di conoscenza, di
formazione e di istruzione;
i) promuove la sensibilizzazione della comunità ed in particolare
delle giovani generazioni al riconoscimento del valore storico culturale
e paesaggistico delle Ville Venete e dei beni storici ed artistici in
quanto elementi determinanti della qualità della vita e
dell’identità veneta, oltre che opportunità di sviluppo
economico e sociale legato al territorio;
l) promuove la conoscenza della storia delle Ville Venete, della cultura
e delle tradizioni ad esse connesse, anche attraverso i propri archivio e
biblioteca. Inoltre promuove la costituzione di una rete di archivi
pubblici e privati che riguardano le Ville Venete ed il loro territorio.
Art. 3
Sono organi dell’Istituto:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore unico dei conti. (
5)
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto:
a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta
del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli
Venezia Giulia;
b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto
limitato a uno; (
6)
c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato
dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente
rappresentativa a livello regionale. (
8)
Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.
I membri possono essere riconfermati per una sola volta. (
9) Il Consiglio è validamente costituito
(
10) con la sola nomina dei
componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri
a meno della metà, comporta di diritto la decadenza
dell’intero Consiglio di Amministrazione.
In tal caso la Giunta regionale Veneta, d' intesa con quella del Friuli -
Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario straordinario.
(
11)
Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi
90 giorni. In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si
provvede entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.
6 bis. Per le nomine di competenza della Regione del Veneto si applica la
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi”. (
12)
Art. 5
Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni
tre mesi (
13) e ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e, in via straordinaria,
quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/ 3 dei consiglieri o dal
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si
intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Art. 6 - Funzioni del
Consiglio di amministrazione. (14)
1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) l’adozione dello Statuto;
b) l’adozione del bilancio di previsione e del programma annuale di
attività;
c) l’adozione del rendiconto generale;
d) l’adozione dei programmi e dei piani di attività
pluriennali;
e) il regolamento dei servizi e del personale;
f) le convenzioni con gli Istituti di credito;
g) le deliberazioni con le quali si propone l’acquisto e
l’alienazione di beni immobili;
h) l’acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
i) la costituzione in giudizio e le transazioni;
l) l’accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a
favore dell’Istituto, previa autorizzazione del Consiglio
regionale;
m) la nomina del Vicepresidente;
n) tutti gli atti interessanti l’attività dell’Istituto
ad esso sottoposti dal Presidente;
o) la concessione del patrocinio per eventi di promozione delle Ville
Venete.
2. Lo Statuto di cui al comma 1, lettera a) è inviato alla Giunta
regionale che lo approva, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) del
comma 1 non sono delegabili.
Art. 7
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
(
15)
(omissis) (
16)
(omissis) (
17)
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
Art. 8
Art. 9 - Revisore unico dei
conti. (19)
1. Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente sono nominati dal
Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia,
secondo le procedure della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, tra
gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE”.
2. Il Revisore unico e il Revisore supplente rimangono in carica per la
durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.
Art. 10 - Funzioni del
Revisore unico dei conti. (20)
1. Il Revisore unico dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Istituto e redige le
relative relazioni di accompagnamento;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione finanziaria
dell’Istituto;
c) trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione
sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Istituto.
Art. 11
Fatte salve le inconferibilità e incompatibilità stabilite con
legge dello Stato, non possono essere nominati componenti del Consiglio
di Amministrazione e Revisore unico dei conti e Revisore supplente:
(
21)
a) coloro che ricevono uno stipendio dall’Istituto o da organismi o
aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi e
aziende;
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Istituto o di organismi
e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati
per contratti di opere o di somministrazione.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Revisore
unico dei conti (
22) è
incompatibile con quella di Consigliere regionale.
Art. 12 - Trattamento
indennitario degli organi. (23)
1. L’indennità di carica del presidente, del vicepresidente e
degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché il
trattamento economico del Revisore unico dei conti e del revisore
supplente sono determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta un rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per
l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista
dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
Art. 13 - Il Direttore.
(24)(25)
1. L’incarico di Direttore dell’Istituto è conferito dal
Consiglio di Amministrazione mediante selezione pubblica, secondo la
normativa regionale vigente.
2. Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:
a) organizza, coordina e dirige l’attività dell’Istituto
e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
b) cura l’attuazione del programma di attività deliberato dal
Consiglio di Amministrazione;
c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto ed esplica le funzioni di segretario.
3. Al Direttore spetta il trattamento economico del Direttore di
Direzione della Regione, di cui alla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
4. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di
diritto privato di durata non superiore a tre anni.
5. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa
statale.
Art. 13 bis - Disciplina di
ulteriori funzioni delle Ville Venete. (26)
1. Le Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice
possono essere sede di stage per i percorsi formativi per tecnico del
restauro dei beni culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25
luglio 2012, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali n. 86 del 2009.
2. Presso i locali di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, di
proprietà regionale, sulla base di un provvedimento autorizzativo
della Giunta regionale, può essere ospitata la sede di un organismo
di formazione iscritto nell’elenco regionale degli enti accreditati
di cui alla
legge
regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati” ed operante
nel settore del restauro dei beni culturali individuato secondo la
procedura di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.
Art. 14
Art. 15 - Finanziamento
dell’Istituto. (28)
1. Le entrate dell’Istituto sono costituite da:
a) un finanziamento annuale regionale nella misura determinata dal
provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione
di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
c) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;
d) un fondo per le spese di investimento di cui all’articolo 17;
e) ogni altra eventuale entrata.
2. La Giunta regionale può cedere altri beni mobili ed immobili in
uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali
dell’Istituto.
Art. 16
La gestione economico- finanziaria dell’Istituto (
29) è disciplinata dalla legge regionale
di contabilità (
30) e
dalle altre norme che regolano la contabilità e
l’amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto
applicabili.
1 bis. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo
sull’Istituto ai sensi della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo
sugli enti amministrativi regionali”. (
31)
Art. 17 - Utilizzo dei
finanziamenti. (32)
1. I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente
per i seguenti fini:
a) spese per il funzionamento e le attività dell’Istituto;
b) servizio dei mutui di cui all’articolo 20;
c) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per
l’applicazione degli articoli 18 e 20;
d) espropriazione ed acquisto, di ville, parchi e giardini, per i quali
non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese
necessarie al consolidamento e restauro, in nome e per conto della
Regione sul cui territorio insiste l’immobile, nel cui patrimonio
entreranno a far parte. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare
più del 25 per cento dei fondi disponibili nell’esercizio di
competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta
regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, nel caso
in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest’ultima;
e) spese in misura non superiore al 20 per cento dei fondi assegnati per
spese di investimento, per opere necessarie al consolidamento delle
strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che
adornino le ville, di particolare interesse storico - artistico o aperte
al pubblico.
Art. 18
1. I proprietari delle Ville Venete
soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a
garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di
consolidamento, manutenzione e restauro. (
33)
2. Qualora i proprietari non provvedano direttamente agli interventi
necessari, l’Istituto, nel rispetto degli articoli 32 e 33 del
Codice e previo accordo con la competente Soprintendenza, può
procedere direttamente all’esecuzione dei lavori, con oneri a
carico dei proprietari, secondo modalità concordate con la sopra
menzionata Soprintendenza. Inoltre, l’Istituto deve accertare che
il credito derivante dall’esecuzione dei lavori sia
sufficientemente garantito. In assenza di garanzie sarà effettuata
l’iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che
l’Istituto prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori.
L’ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la
restituzione delle somme anticipate dall’Istituto per la
realizzazione dell’intervento di tutela sull’immobile
vincolato. (
34)
Prima di iniziare i lavori, l’Istituto deve redigere regolare stato
di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno
cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l’Istituto
provvede senz' altro alla esecuzione delle opere.
La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, è
deliberata dal (
35) Consiglio
di Amministrazione.
Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione,
l’Ente si avvale della procedura disciplinata dal RD 14 aprile
1910, n. 639.
Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e
la sistemazione delle pertinenze, dei parchi e dei giardini annessi alle
Ville Venete (
36) .
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di
pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello
praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore
al quinquennio.
Art. 20 (37)
Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui
all’articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a
proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo
scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari. (
38)
Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l’Istituto
conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a
titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore
al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che
seguono in ordine di precedenza:
a) interesse storico o artistico
della villa;
b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
c) fruibilità della villa; (
39)
d) omissis (
40)
Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di
consolidamento e restauro di cui all’articolo 18 (
41), può essere concesso un contributo
non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.
Art. 21
L'iscrizione ipotecaria a favore
dell'Istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da
fidejussione prestata da un Istituto di credito per i mutui, di cui
all'articolo 20, assunti da Enti pubblici oppure da privati qualora
l'importo del mutuo non superi i 55 mila euro. (
42) (
43)
Art. 22
Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a
garantire il credito dell’Istituto, o qualora si tratti di
monumenti di eccezionale interesse artistico - storico, il Consiglio di
Amministrazione può proporre alla Giunta regionale di acquistare
l’immobile o di promuoverne (
44) l’espropriazione, comprese le pertinenze e le
adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la
prospettiva, l’integrità del complesso monumentale (
45) e le condizioni di ambiente o di
decoro, ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso
di cui al comma precedente, l’acquisizione degli immobili di cui si
tratta, è riconosciuta di pubblica utilità.
Art. 23
L’approvazione del progetto ai fini della concessione di mutui e
contributi (
46) e la
vigilanza sull’esecuzione dei lavori per i quali vengano richiesti
i mutui e contributi (
47) ai
sensi del precedente art. 20 sono demandate all’Istituto, previo
parere favorevole della competente Sovrintendenza.
Per la vigilanza sull’esecuzione dei lavori l’Istituto
può avvalersi dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
Art. 24
Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla
Giunta regionale ai sensi del precedente art. 22, si applicano le norme
vigenti (
48) in materia.
Art. 25 (49) (50)
Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata
proposta, ai fini della iniziativa per l’adozione di un
provvedimento legislativo relativo all’organizzazione strutturale,
alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del
personale dell’Istituto medesimo.
2. Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per
pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 , e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia
di assunzioni. (
51)
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente
dell’Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo
della Regione ed è soggetto alla relativa normativa
regionale;(
52) non può
fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di
quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza
di mansioni. (
53)
3 bis. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma, a decorrere dal
1° gennaio 2018, al fine di consentire l’effettiva
armonizzazione del trattamento economico del personale
dell’Istituto regionale ville venete con quello della Giunta
regionale del Veneto, i fondi destinati al trattamento economico
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell’ente
possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in
misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del
trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione
regionale, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello
corrisposto al personale in servizio alla medesima data presso
l’Istituto. (
54)
3 ter. In attuazione di quanto disposto dal
terzo comma in tema di assoggettamento, anche con riferimento al
trattamento economico, alla normativa regionale del personale
dell’Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 si applica al medesimo personale quanto disposto
dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
(
55)
Il personale a contratto, di cui all’art. 30 della legge 6 marzo
1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato
Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato dalla Regione del
Veneto per l’assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26
maggio 1978, n. 222, fino all’attivazione dell’Istituto, ha
titolo all’inquadramento nei ruoli dell’Istituto stesso
previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte,
orali o pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed
al titolo di studio posseduto da ciascun interessato.
Il livello di inquadramento nei ruoli dell’Istituto del personale
di cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale
prevista al I comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento
di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione
giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato
Ente Ville Venete, è utilizzato dalla Regione fino
all’attivazione dell’Istituto e, a tale data, assegnato allo
stesso. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma,
quale istituto dal cessato Ente Ville Venete, è prorogato nella
situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per
l’inquadramento nei ruoli dei singoli impiegati o per la presa d'
atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del
concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non
potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.
Art. 25 bis. - Supporto per
le attività di gestione. (56)
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’Istituto si
avvale prevalentemente di proprio personale, assunto ai sensi
dell’articolo 25.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 23, secondo comma,
l’Istituto, al fine di conseguire una economica gestione delle
risorse, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed
efficienza, può avvalersi della collaborazione e del supporto
tecnico forniti dalle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento
di attività inerenti alla gestione interna dell’ente.
3. L’esercizio delle attività di cui al comma 2 da parte delle
competenti strutture regionali è subordinato a formale richiesta
dell’Istituto e nei limiti di quanto stabilito con provvedimento
della Giunta regionale.
4. L’Istituto, nel caso di particolari esigenze organizzative e in
carenza di specifiche professionalità non rinvenibili al proprio
interno, può avvalersi, ai sensi dell’articolo 20 bis della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e
le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione
della
legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto””, sulla base di apposita convenzione, di personale in
distacco dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica in materia di personale.
Art. 26
I beni mobili, nonchè gli immobili già appartenenti al cessato
Ente Ville Venete, istituito con legge 6 marzo 1958, n. 243, e devoluti
alla Regione del Veneto in conformità all’art. 1 del DL 30
marzo 1978, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 26 maggio
1978, n. 222, sono gestiti dall’Istituto costituito con la presente
legge.
Per le Ville Venete situate nel territorio della Regione Friuli - Venezia
Giulia, l’Istituto provvederà ad esercitare le proprie
funzioni d' intesa con i competenti Organi della predetta Regione.
Il recupero delle quote di ammortamento dei mutui maturati dopo il 31
dicembre 1978, resta attribuito alla Regione, come previsto dalla legge
26 maggio 1978, n. 222.
Art. 27
Fino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione, provvede
alla gestione dell’Istituto un Commissario straordinario nominato
dalla Giunta regionale, d' intesa con quella del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 27 bis - Disposizioni
urbanistiche per il territorio veneto. (57)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto”, per le Ville Venete e le relative pertinenze è
consentita ogni destinazione d’uso, anche in deroga allo strumento
urbanistico comunale, ivi comprese le norme igienico-sanitarie,
purché compatibile con la loro tutela e valorizzazione, nel rispetto
del Codice e delle altre normative statali e regionali in materia e
previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di
urbanistica e di paesaggio che si esprime acquisito il parere favorevole
del comune interessato.
2. Ai fini della valorizzazione delle Ville Venete, l’Istituto
segnala al comune le opere incongrue e gli elementi di degrado che ne
deturpano il contesto figurativo e che possono determinare, ove
disciplinato dallo strumento urbanistico comunale, un credito edilizio ai
sensi dell’articolo 36 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e dell’articolo 4 della
legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
Art. 27 ter - Osservatorio
regionale per le Ville Venete. (58)
1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio
regionale per le Ville Venete.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1:
a) predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per le
finalità di cui all’articolo 2;
b) propone azioni per il monitoraggio dello stato di conservazione e
valorizzazione delle Ville Venete.
3. L’Osservatorio regionale di cui al comma 1, verifica le
dinamiche e le pressioni che modificano il contesto figurativo delle
Ville Venete, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e
diffondere la conoscenza dei contesti paesaggistici delle Ville Venete.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina con apposito provvedimento:
a) la composizione dell’Osservatorio di cui al comma 1, garantendo
la partecipazione dei rappresentanti della Regione del Veneto, della
Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Istituto, e delle Associazioni
dei proprietari di Ville Venete; la composizione dell’Osservatorio
può essere integrata con la partecipazione del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo previo accordo;
b) il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, i cui
componenti dovranno riunirsi almeno due volte all’anno.
5. Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 1 non spetta
alcuna indennità o altra forma di compenso.
Art. 27 quater - Sportello
Unico delle Ville Venete. (59)
1. È costituito presso l’Istituto lo Sportello Unico delle
Ville Venete (SUVV), quale soggetto pubblico di riferimento territoriale
in materia di Ville Venete.
2. Il SUVV fornisce servizi informativi e operativi ai soggetti privati
ed agli Enti locali per l’espletamento delle loro attività e
garantisce la reciproca informazione fra l’IRVV e le altre
strutture operanti nel settore, nonché fra i privati proprietari di
Ville Venete e le amministrazioni pubbliche.
3. Al fine di garantire la miglior fruizione del patrimonio
storico-artistico delle Ville Venete e svilupparne le possibilità e
potenzialità, il SUVV promuove le sinergie del territorio e il
coordinamento tra i diversi settori coinvolti nella stesura dei programmi
turistico-culturali e di pianificazione.
Art. 27 quinquies - Norma
transitoria. (60)
1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso all’entrata
in vigore delle modifiche della presente legge e fino alla loro
conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 27 sexies - Disciplina
per la acquisizione della intesa. (61)
1. L’intesa prevista dagli articoli 1, 2, 4, 9 e 17 è resa
dalla Regione Friuli Venezia Giulia entro quarantacinque giorni, decorsi
i quali senza alcun riscontro, se ne prescinde.
Art. 28
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge
è previsto per l’esercizio finanziario 1979 in L. 250 milioni:
ad esso si fa fronte mediante utilizzo delle somme provenienti dal
recupero delle quote di ammortamento di mutui di cui all’art. 21
della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
Per gli anni successivi si provvederà stabilendo il contributo
annuale con le modalità di cui all’art. 15 lett. a).
Art. 29
Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1979 sono
apportate le seguenti variazioni:
omissis (
62)
Art. 30
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Note
(
21) Comma così
modificato da comma 1 art. 10
legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43
che ha sostituito le parole “Non possono essere nominati componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei
conti” con le parole “Fatte salve le inconferibilità e
incompatibilità stabilite con legge dello Stato, non possono essere
nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore unico dei
conti e Revisore supplente”
(
25) Vedi, in tema di
trattamento economico del direttore di enti regionali, anche quanto
disposto dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
(
36) Comma così
modificato da comma 4 art. 17
legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43
che ha sostituito le parole “dei parchi annessi alle ville”
con le parole “delle pertinenze, dei parchi e dei giardini annessi
alle Ville Venete”.
(
37) Si segnala che
l’art. 3 della
legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3
reca disposizioni transitorie nel senso che “1. In conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, a decorrere dal mese di
febbraio 2020 il Consiglio di amministrazione dell’Istituto
regionale per le ville venete è autorizzato, previa richiesta dei
proprietari interessati, a sospendere il pagamento di due rate semestrali
del piano di ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell’articolo
20 della
legge
regionale 24 agosto 1979, n. 63 .
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19 della
legge regionale 24 agosto
1979, n. 63 , le dilazioni di pagamento di cui al comma 1 sono
concesse senza l’applicazione di interessi.
3. I proprietari non in regola con il rimborso delle rate secondo il
piano di ammortamento e dichiarati in stato di sofferenza
dall’istituto di credito, non possono beneficiare della sospensione
prevista dal presente articolo.”.
(
41) Comma così
modificato da comma 3 art. 18
legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43
che ha sostituito le parole “prescritti dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto, o dalla competente
Soprintendenza” con le parole “di cui all’articolo
18”.
(
50) Con sentenza n. 71/2022
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 11/2022) la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibili, per genericità e difetto di motivazione
ovvero infondate, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Governo avanti alla Corte costituzionale nei confronti
della
legge
regionale 10 febbraio 2021, n. 3 recante “Modifiche alla
legge regionale 24
agosto 1979, n. 63 “Norme per l'istituzione e il funzionamento
dell'Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV'', ed ulteriori
disposizioni” con il cui articolo 1 sono stati introdotti i commi 3
bis e 3 ter dell’articolo 25 della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 al
fine di disporre l’armonizzazione del trattamento economico
accessorio del personale dell’I.R.V.V. con il personale della
Giunta regionale del Veneto. Ad avviso del ricorrente le disposizioni
impugnate intervenivano in una materia riservata in via esclusiva alla
normativa statale, quale la disciplina dei fondi per il trattamento
economico accessorio del personale pubblico, ponendosi in contrasto con
l'articolo 117, comma 2. lett. l), della Costituzione, che riserva alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e quindi, i
rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, nonché con
il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo
117, terzo comma della Costituzione; e ciò in quanto, atteso che la
materia del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio deve
soggiacere alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 165/2001,
in particolare dell’articolo 45 del d.lgs. 165 del2001 che dispone
come il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito
dai contratti collettivi e dell’articolo 40, comma 3- bis e comma
3-quinquies del d.lgs. 165/2001 che dispone come le regioni, per quanto
concerne le proprie amministrazioni, possono destinare risorse aggiuntive
alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione
nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del
contenimento della spesa; quanto sopra ricordando anche che lo spazio
della contrattazione decentrata e integrativa, sede idonea per la
destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico
accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è
uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto,
da cui una contrattazione decentrata che non potrà che svolgersi
«sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziaii che questi ultimi
prevedono» ". La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, ha
disatteso i diversi motivi di ricorso, da un lato inammissibili, in
quanto il Governo si è limitato ad enunciare titoli di competenza
esclusiva dello Stato assunti come lesi, ma senza chiarire come la norma
censurata, che si limita ad autorizzare uno stanziamento, incida
concretamente sulla disciplina statale che si assume come violata (ovvero
l’ordinamento civile e il coordinamento della finanza pubblica per
illegittimi incrementi della spesa pubblica, a fronte di una norma che si
limita ad intervenire sui fondi per il trattamento accessorio del
personale dell’IRVV al fine di consentire la equiparazione a quello
del personale di ruolo della Regione: e ciò a fronte di una norma,
precedente e non impugnata, che equipara detto personale a quello
regionale sotto il profilo di inquadramento giuridico e trattamento
economico); dall’altro infondati, laddove si eccepiva la
inapplicabilità all’ente in questione della disposizione
dell’articolo 33 del decreto legge convertito n. 34 del 2019 in
tema di adeguamento del trattamento economico accessorio, atteso che
l’ambito applicativo di tale norma non è limitato al personale
delle regioni ma fa più ampio riferimento al personale di tutte le
amministrazioni pubbliche come individuate dalla norma di riferimento: e
tra queste è ascrivibile anche il personale dell’ente IRVV.
(
52) Comma così
modificato da comma 2 art. 23
legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43
che ha sostituito le parole “Il personale dell’Istituto
è equiparato al personale regionale, ai sensi dell’art. 51
dello Statuto della Regione del Veneto;” con le parole “Lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente
dell’Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo
della Regione ed è soggetto alla relativa normativa
regionale;”.
(
62) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO